É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. 
(Art. 3, comma 2, Cost.)

statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
Nonostante alcune misure in controtendenza attuate durante il governo Conte, quali, ad esempio la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, l'attuale governo è tornato ad adottare leggi (e a prometterne di nuove) in forza delle quali continueranno a pagare i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

BACHECA


AUDIZIONE SENATO

Mercoledì 27 marzo 2024

Commissione Sanità e lavoro - Ufficio di Presidenza
Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni sul ddl 672 (Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale)

Audizione Avv. Carlo Guglielmi
LINK VIDEO (webtv.senato.it) 


Allegati (file .pdf) 
Carlo Guglielmi: Memoria
Francesco Andretta: Annotazioni al disegno di legge 

AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 12 marzo 2024

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752​, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Camera dei deputati - Registrazione video.

In rappresentanza dell'Associazione Comma2:
Avv. Carlo Guglielmi.

RELAZIONE AUDIZIONE
Autore:  avv. Carlo Guglielmi.
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Elogio della fragilità

di Carlo Sorgi
Elogio della fragilità scritto da un giudice del lavoro
(a tutte le persone fragili, in particolare a chi non sa ancora di esserlo).

Vi chiederete: che c’entra la fragilità in questo contesto, con il nostro lavoro e con tutti noi?
Un attimo di pazienza (chi conosce le mie sentenze sa che almeno la sintesi non mi manca) e proverò a spiegarvelo.
Per farlo cercherò di tessere una trama con una serie di fili, umani e professionali, per arrivare ad una conclusione che possa reggere. Saranno fili apparentemente fragili ma assolutamente affidabili, almeno per me, del resto pensate che un filo di seta prodotto da un ragno ha una resistenza a trazione di 250 volte superiore di quella dell'acciaio.
Ecco il primo filo molto personale. Quando sono venuto a Bologna (qualcuno ricorderà) era un momento di full immersion nella fragilità fisica, accompagnata chiaramente da quella psicologica per la situazione. Quella condizione mi ha reso però, spero, più attento, sensibile e ho cercato di farne tesoro. In questo contesto oltre alla mia famiglia e ai miei amici ho incontrato molte persone, alcuni impegnati come me professionalmente nel lavoro altri come utenti della giustizia. È stata una esperienza straordinaria, credetemi, faticosa ma piena di vita e spero non sia mai mancata l’umanità, perché si può essere bravissimi nel proprio lavoro, qualunque esso sia, ma solo se si guarda da vicino e con partecipazione si può davvero essere sereni per quello che si fa.
Questo è il secondo filo di collegamento, di natura professionale che appartiene a noi che siamo impegnati nel mondo del lavoro e ci confrontiamo quotidianamente con storie di fragilità sociale spesso profonde e disperate. Pensate al mobbing, alle difficoltà che lo precedono e a quelle ancora maggiore che ne derivano, se non ci fossimo noi lavoristi questi drammi umani probabilmente resterebbero senza ascolto. Ricordiamoci che la Costituzione è stata scritta in particolare per le persone fragili, la chiave solidaristica è la più marcata nella nostra Carta Fondamentale e la parola lavoro è quella più ripetuta, dobbiamo esserne tutti orgogliosi.

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Commento in tema di licenziamento inesistente e interpretazione autentica ex art 38 di cui alla Legge 77/2020 a cura di Michelangelo Salvagni

Pubblicato sulla rivista on line RGL N. 2/2021
CORTE APPELLO ROMA, 22.2.2021 – Est. Panariello – D.G.E., R.M., V.M.R., M.G. (avv.ti P. e C. Panici) c. F.I.S.P. s.p.a. (avv.ti Alliegro, Baldieri).
Somministrazione di lavoro – Somministrazione irregolare – Interposizione fittizia di manodopera – Sussistenza – Licenziamento intimato dal somministratore – Inesistenza – Tutela reale – Applicabilità.

In base all’interpretazione autentica di cui all’art. 80-bis, d.l. n. 34/2020, tra gli atti che, compiuti dal datore di lavoro formale, devono imputarsi al soggetto utilizzatore ex art. 38, d.lgs. n. 81/2015, è escluso il licenziamento; tale interpretazione deve applicarsi anche alla fattispecie dell’appalto illecito in quanto, come per l’ipotesi della somministrazione irregolare, i due istituti realizzano un’identica vicenda di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale che viene difatti accertata dal giudice come illecita o irregolare con effetto ex tunc. Il recesso intimato...

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Finalmente la Consulta ha demolito un punto fondamentale dell’iniqua riforma Monti-Fornero

di Francesco Montorio
Articolo pubblicato sul Blog de Il Fatto Quotidiano.

Una bella notizia per i diritti dei lavoratori e la dignità delle persone: demolito un punto fondamentale dell’iniqua riforma Monti-Fornero in tema di licenziamenti individuali. Con la sentenza n. 59 pubblicata il 1 aprile 2021, la Corte Costituzionale ha stabilito che, dichiarata l’illegittimità di un licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo) perché “il fatto è manifestamente insussistente”, il giudice deve ordinare la reintegra nel posto di lavoro e che questa non può più essere a sua mera discrezione. Portata e motivazioni della sentenza sono già state ben commentate anche su queste pagine. Vogliamo però evidenziare ancor di più l’iniquo sistema  della legge in oggetto, “apripista” del successivo Jobs Act.

Ricordiamo che nel 2012, con l’allora ministra del Lavoro Elsa Fornero, si volle “smantellare e svilire” - in modo sostanziale e processuale - l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Da allora, la tutela reale del reintegro nel posto di lavoro è diventata un’ipotesi remota, quasi impossibile. In particolar modo nei licenziamenti oggettivo-economici. Qui la discrezionalità, appunto eliminata dalla Corte Costituzionale, rendeva incerto il reintegro anche di fronte a casi “manifestamente” ingiusti. Infatti, per “sperare” di essere reintegrati non bastava che venisse accertata l’insussistenza delle motivazioni addotte. Questa doveva (e deve ancora) essere “manifesta”. Un incomprensibile aggravio ai danni dei lavoratori che ha fatto (e fa ancora) molto discutere.

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Lavoro agile e rivoluzione impacciata

di Gianni Giovannelli
Articolo pubblicato sul Blog del Colletivo Effimera.
Basta, basta, basta
Portare sulla schiena la sottomissione!
Trema consorteria del capitale!
Tremate sulle fronti, corone!

Vladimir Majakovskij
(Bene!)
Milano, Feltrinelli, 1958, pag. 113 (traduzione di Giovanni Ketoff)

Secondo l’Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano nel 2019 i lavoratori italiani utilizzati con la speciale normativa di cui al capo II (il c.d. lavoro agile) della legge 81/2017 (nata per incentivare la flessibilità) erano circa 570 mila, sempre e necessariamente a mezzo di una integrazione contrattuale approvata da entrambe le parti in ogni aspetto e clausola, comunque rescindibile con restaurazione della condizione precedente. A ben vedere non erano neppure pochissimi, ma si trattava pur sempre di una realtà ancora marginale con espansione lenta, mai davvero libera da un approccio sospettoso e prudente di entrambi i contraenti. L’Osservatorio era nato già nel 2012, prima dunque della legge 81/2017 e prima anche delle modifiche al sistema di controllo sui dipendenti introdotto nel 2015 con i Jobs Act. In ottobre 2017 questa forma di lavoro riguardava 305.000 addetti; in ottobre 2018 erano saliti a 480.000.
Un incremento costante, ma non impetuoso.

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La Corte costituzionale “smonta” la legge Fornero sui licenziamenti economici rafforzando la tutela del posto di lavoro

di Alberto Piccinini*
Articolo pubblicato sul blog del Il Fatto Quotidiano.

Con la sentenza n. 59 pubblicata il 1 aprile 2021 la Corte Costituzionale ha stabilito che se il giudice dichiara illegittimo un licenziamento economico (per giustificato motivo oggettivo) perché “il fatto è manifestamente insussistente”, deve (e non semplicemente “può”) ordinare la reintegrazione.
Per comprendere la portata della decisione occorre ricordare che lo smantellamento del famoso art. 18 dello Statuto dei Lavoratori iniziato con la legge Fornero (legge n. 92 del 2012) e completato con il Jobs Act (D.lgs. n. 23 del 2015) aveva agito sul duplice fronte del licenziamento disciplinare e del licenziamento economico, prevedendo per entrambi - in caso di accertata ingiustificatezza - un’alternativa tra indennizzo economico e ripristino del rapporto di lavoro. Questa seconda possibilità trova applicazione in presenza di una “insussistenza del fatto”, che nel caso del licenziamento per motivo oggettivo deve anche essere “manifesta”: in tale ultima ipotesi, però, restava comunque al giudice la facoltà di scegliere l’indennizzo economico.
È su questo punto che il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di costituzionalità della norma, accolta dalla Corte per una serie di motivi.

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Rider - Sentenza Giudice del lavoro di Palermo 24 novembre 2020

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Ha destato molto clamore la sentenza con la quale il Giudice del lavoro di Palermo il 24 novembre 2020 ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un rider che operava sotto la direzione dell'algoritmo gestito dalla società Foodinho (meglio nota con il marchio “Glovo”).
E' infatti la prima decisione del genere in Italia ed è giunta inaspettata perché la strada che giurisprudenza e legislatore avevano sinora tracciato per dare finalmente delle tutele  anche ai lavoratori della GIG economy era assai diversa.
Dopo alcune sentenze del tutto negative di alcuni Tribunali, la Corte d’Appello di Torino aveva operato un primo passo con  la sentenza del 4 febbraio 2019 nella quale aveva ritenuto applicabile ai ciclo-fattorini di Foodora l’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015, che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente.
Questa decisione era stata poi confermata dalla Cassazione con la decisione n. 1663 del 24 gennaio 2020, anche se con una motivazione in parte differente (si veda: I rider hanno diritto a tutte le tutele del lavoro subordinato: parola di Cassazione, in Volerelaluna.it).

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La discriminazione corre su due ruote

di Giulia Municchi
Tirocinante ex art. 73 d. l. 69/2013 Sezione Lavoro Tribunale Bologna
1. Introduzione 

Con l’ordinanza nel fascicolo n. 2949\2020 sez. Lav. Trib. Bologna depositata il 31/12/2020, il Tribunale di Bologna ha compiuto un ulteriore passo sulla strada della tutela degli ormai famosissimi riders, ossia i fattorini su due ruote che consegnano cibo e altri beni a domicilio in base alle ordinazioni dei clienti inserite nella propria piattaforma digitale di riferimento. In particolare, il tema trattato in questa sede è quello della discriminazione ai fini delle libertà sindacali, non certo meno importante della celebre questione dibattuta sia in dottrina sia in giurisprudenza – nazionale ed estera – relativa all’inquadramento contrattuale e alle conseguenti tutele riconoscibili a questa particolare categoria di lavoratori.

2. I fatti di causa 

Nello specifico, il ricorso innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna era stato presentato ai sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 216/2003 in data 16/12/2019 dalla Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti - Filt Cgil di Bologna, la Filcams Cgil di Bologna e la Nidil Cgil Bologna, le quali convenivano in giudizio la piattaforma digitale Deliveroo Italy SRL al fine di accertare la natura discriminatoria del sistema di prenotazione dei turni di lavoro predisposto dalla società, con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e rimozione degli effetti dannosi della condotta contestata.

| L'intero articolo di Giulia Municchi - scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >> 
| Ordinanza Tribunale di Bologna contro Deliveroo - scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>  


 

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Un ricordo (molto personale) del prof. Luigi Mariucci

di Alberto Piccinini 
Articolo pubblicato su Questione Giustizia del 15/12/2020 (www.questionegiustizia.it)

Non intendo parlare dei meriti scientifici di Luigi Mariucci: altri, ben più titolati di me, lo faranno, e comunque per lui parlano i suoi scritti. Mi limiterò quindi a ricordi personali.
In teoria i nostri destini professionali non avevano motivo di incontrarsi: lui, accademico puro, non aveva mai esercitato la professione di avvocato (sarebbe stato un ottimo avvocato…), attività svolta dal sottoscritto con altrettanta esclusività.
Ci univa, però, la stessa convinzione che, con il nostro lavoro, potessimo svolgere quella “militanza politica” che aveva caratterizzato la nostra giovinezza, e avevamo entrambi individuato nel diritto del lavoro un terreno che ci consentiva di poterlo fare “dalla parte dei più deboli”.
E così il giovane professor Mariucci negli anni ottanta fu, con Stefania Scarponi, consulente delle FIOM di Bologna, per poi divenire autorevole membro della Consulta Giuridica nazionale della CGIL (insieme con Massimo d’Antona, Giorgio Ghezzi, Piergiovanni Alleva, Amos Andreoni, Franco Carinci, Giuseppe Ferraro, Mario Giovanni Garofalo, Massimo Roccella, per citarne solo alcuni), costituita nel 1987 anche per elaborare “il punto di vista” tecnico-giuridico della CGIL. Il suo contributo, sempre caratterizzato da un costruttivo spirito critico, è stato essenziale, in particolare, nello studio della rappresentanza in azienda e della democrazia sindacale, che ha poi portato all’accordo interconfederale del 1993 sulle RSU.

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Un anno di blocco dei licenziamenti: con sussurri e grida tra Ferragosto e Ognissanti

di Alberto Piccinini e Andrea Lassandari
Articolo pubblicato su Questione Giustizia del 18.11.2020

L’articolo 12, co. 9 e 10, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, ha recentemente prorogato «fino al 31 gennaio 2021» il c.d. “blocco” dei licenziamenti collettivi così come dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, già introdotto dall’art. 46 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020[1].

Pochi giorni dopo d’altra parte la stampa ha dato notizia del fatto che il Presidente del Consiglio, in occasione di un incontro con i principali sindacati dei lavoratori, avrebbe promesso loro un ulteriore prolungamento del divieto fino alla fine di marzo, impegno che sembra verrà attuato con la legge di Bilancio 2021. Nel mentre verrebbero garantite alle imprese altre settimane di cassa integrazione o, in alternativa, esonero dai contributi.

Tutto dunque lascia pensare che l’inibizione, disposta per legge, del potere di recesso unilaterale del datore, a fronte di ragioni connesse alla organizzazione delle sue attività, finisca con il durare (almeno?) un anno. Contemporaneamente appare emergere un legame tra questa scelta, con pochi precedenti nella storia della Repubblica, e l’evoluzione della pandemia, tornata da ultimo assai preoccupante.

 | L'intero articolo è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >> 

 

 

SEDE

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Tel.: +39 349 2855 451
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