La Corte costituzionale “smonta” la legge Fornero sui licenziamenti economici rafforzando la tutela del posto di lavoro
di Alberto Piccinini*
Articolo pubblicato sul blog del Il Fatto Quotidiano.
Con la sentenza n. 59 pubblicata il 1 aprile 2021 la Corte Costituzionale ha stabilito che se il giudice dichiara illegittimo un licenziamento economico (per giustificato motivo oggettivo) perché “il fatto è manifestamente insussistente”, deve (e non semplicemente “può”) ordinare la reintegrazione.
Per comprendere la portata della decisione occorre ricordare che lo smantellamento del famoso art. 18 dello Statuto dei Lavoratori iniziato con la legge Fornero (legge n. 92 del 2012) e completato con il Jobs Act (D.lgs. n. 23 del 2015) aveva agito sul duplice fronte del licenziamento disciplinare e del licenziamento economico, prevedendo per entrambi - in caso di accertata ingiustificatezza - un’alternativa tra indennizzo economico e ripristino del rapporto di lavoro. Questa seconda possibilità trova applicazione in presenza di una “insussistenza del fatto”, che nel caso del licenziamento per motivo oggettivo deve anche essere “manifesta”: in tale ultima ipotesi, però, restava comunque al giudice la facoltà di scegliere l’indennizzo economico.
È su questo punto che il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di costituzionalità della norma, accolta dalla Corte per una serie di motivi.