É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. 
(Art. 3, comma 2, Cost.)

statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
Nonostante alcune misure in controtendenza attuate durante il governo Conte, quali, ad esempio la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, l'attuale governo è tornato ad adottare leggi (e a prometterne di nuove) in forza delle quali continueranno a pagare i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

BACHECA


AUDIZIONE SENATO

Mercoledì 27 marzo 2024

Commissione Sanità e lavoro - Ufficio di Presidenza
Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni sul ddl 672 (Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale)

Audizione Avv. Carlo Guglielmi
LINK VIDEO (webtv.senato.it) 


Allegati (file .pdf) 
Carlo Guglielmi: Memoria
Francesco Andretta: Annotazioni al disegno di legge 

AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 12 marzo 2024

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752​, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Camera dei deputati - Registrazione video.

In rappresentanza dell'Associazione Comma2:
Avv. Carlo Guglielmi.

RELAZIONE AUDIZIONE
Autore:  avv. Carlo Guglielmi.
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Ricordando Massimo D’Antona (1948-1999)

di Umberto Romagnoli

L’opera omnia di questo giurista si compone di una monografia (1979) e di una vastissima saggistica. Compresi quelli c.d. minori, gli scritti sono alcune centinaia: il primo è pubblicato nel 1972, l’ultimo pochi mesi dopo la scomparsa dell’autore. Nel 1999. Nel 2000 l’intelligente riordino sistematico di Bruno Caruso e Silvana Sciarra li ha riprodotti in sette volumi: ciascuno mediamente di circa quattrocento pagine.

In occasione dell'anniversario della morte dell’Autore, mi ha assalito un dubbio angoscioso: non si scrive così tanto in così poco tempo se non si ha il presentimento che il destino impedirà di produrre tutto quello che è consentito ad una maturità di pensiero raggiunta più in fretta del solito. Naturalmente, si può non condividere un dubbio del genere. In ogni caso, è sicuro che, scomparso prestissimo, Massimo ci ha dato moltissimo.

Un giurista sensibile, colto e raffinato come lui non poteva non percepire l’obbligo di misurarsi con la questione del metodo: che, con la consueta eleganza espressiva, a suo avviso consisterebbe in un’anomalia post-positivista. Una questione che si profila subito, ossia nel momento stesso in cui l’incontro del lavoro col diritto cambia segno, rendendolo pressoché irriconoscibile. Infatti, nella misura in cui il diritto ne privilegia la dimensione produttivistica e di mercato si annulla la concezione secondo la quale – come scrive Karl Polanyi – “il lavoro era soltanto un altro nome per designare un’attività umana che si accompagna alla vita stessa, che non è prodotta per essere venduta”.

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In ricordo di Marianna Salemme

di Franco Focareta

Compete agli allievi ricordare i maestri, non è naturale e facile quindi per me ricordare Marianna, allieva prima, collega e amica poi. La sua vita, professionale e non solo, è stata dedicata tutta alla tutela e difesa dei lavoratori, vivendo, dall’inizio del suo apprendistato e fino alla prematura fine, la sua professione di avvocato giuslavorista come una vera e propria missione, dove riversare tutta la sua passione ideale e la sua sete di giustizia. Il suo intendere e vivere il diritto del lavoro quasi in modo romantico come il luogo, e lo strumento, per la tutela dei lavoratori si manifestava in modo evidente già quando studentessa, nel corso di Diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, dimostrava una passione non comune per la materia. Passione confermata poi durante la stesura della tesi di laurea. Questa sua predilezione  veniva coniugata con un rigore ed un impegno nello studio che ne facevano una studentessa modello in tutte le materie.

 E’ stato solo naturale per me, quindi, accoglierla, appena laureata, nel mio studio, allora piccola bottega artigiana, come una delle prime praticanti. La comune origine molisana rendeva ancora più naturale  la scelta, aggiungendo empatia ad un rapporto di collaborazione nel quale l’entusiasmo per il nostro lavoro era il cemento più solido.

Da subito Marianna dimostrò di avere le qualità per la professione d’avvocato. Alla solidità della preparazione ed alla passione per la difesa dei lavoratori, si aggiunse subito, come suo tratto peculiare,   un atteggiamento volitivo, una giusta caparbietà nel difendere le sue posizioni ed idee, ed una certa spavalderia che le consentiva da subito di affrontare le udienze con una sicurezza ed efficacia già da avvocato sperimentato.

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La tutela risarcitoria del lavoratore danneggiato dal Covid 19

di Francesca Stangherlin e Mara Congeduti

Gli operatori del settore sanitario o, comunque, i lavoratori (farmacisti, agenti di sicurezza pubblica, addetti alla vendita di alimentari e alle pulizie negli ospedali e supermercati) che sono stati addetti a settori lavorativi ritenuti essenziali ma che presentavano un rischio di infezione elevato, contagiati da Coronavirus a causa della mancata adozione delle misure di protezione, possono ottenere il risarcimento integrale dei danni o devono accontentarsi della tutela INAIL?
Qual è la ripartizione tra le parti degli oneri probatori nel giudizio risarcitorio? Quali sono i fatti che il lavoratore deve provare per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la violazione degli obblighi di sicurezza?


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Salviamo la democrazia dal contagio

di Andrea Danilo Conte
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Addì 8 settembre 1887, si strinsero nella lega battellieri i mille lavoratori del mare insorti primi in Sardegna contro iniquo sfruttamento. Il popolo li seguì, affrontando miseria carceri, sacrifizi immensi, vittoriosamente”. Questa lapide venne posta a Carloforte, in Sardegna (ce lo ricorda Vincenzo Bavaro sulla Rivista Giuridica del Lavoro) l’8 settembre del 1907 dall’associazione generale degli operai a ricordo della nascita delle prime associazioni in difesa dei diritti dei lavoratori. Tutto nacque lì. Fu la lega dei minatori di Buggeru, nel comune di Carloforte ad indire lo sciopero del 4 settembre 1904 per protestare contro le schiavistiche condizioni dell’orario di lavoro. I carabinieri spararono sugli operai uccidendone tre. L’eccidio di Buggerru provocò la proclamazione del primo sciopero generale europeo da parte della Camera del lavoro di Milano. Era il 15 settembre 1904. Per la prima volta in Europa tutti i lavoratori si fermavano contemporaneamente, non uno sciopero di un settore o di una corporazione, ma un moto collettivo in cui tutti difendevano solidalmente i diritti di tutti.

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Il lavoro "agile" ai tempi del Coronavirus

di Sara Antonia Passante

Le disposizioni dei DPCM 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 10 aprile 2020 consentono, nella situazione emergenziale, di attivare il lavoro agile anche in assenza dell'accordo tra le parti funzionale a determinare la organizzazione della modalità agile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato di cui agli articoli 18 e 19 della L. 81/2017.
In particolare, l'art. 2 comma 1 lettera r) del D.P.C.M. 8.3.2020 attribuisce ai datori di lavoro la facoltà di convertire, con un provvedimento unilaterale di natura temporanea, la prestazione ordinaria in modalità di lavoro agile, derogando alla disciplina contenuta all'art. 19 della legge 81/2017 che richiede sia il consenso del lavoratore che un accordo che disciplini le modalità organizzative di svolgimento della prestazione.

DPCM 11.3.2020 «raccomanda» da un lato che «sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese delle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza», e, dall'altro, che «Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione» (art. 1, punto 7, lett. a e c). 


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Le ferie ai tempi del corona virus: diritto o privilegio

di Silvia Ventura

Le ferie sono un istituto giuridico di rango costituzionale (art. 36 Cost.) che mira al perseguimento di due finalità di enorme importanza: 1) garantire il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore e dunque tutelare il preminente diritto alla salute individuale e collettiva di cui all’art. 32 della Costituzione; 2) permettere al lavoratore di esercitare il proprio diritto alla vita familiare e sociale, di esprimere la propria personalità, di coltivare i propri interessi.

In relazione a questo secondo profilo le ferie assumono dunque il compito di rendere effettivi i principi fondamentali sanciti agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione: il lavoratore tutelato dunque come soggetto, come individuo che deve essere messo nelle condizioni di esercitare i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali, in condizioni di parità, fuori e dentro il luogo di lavoro.


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Emergenza COVID-19 e profili di diritto penale

di Avv. Gian Andrea Ronchi

Premessa

Non può essere questo il tempo per soffermarsi troppo a lungo sugli effetti sistematici che la recente produzione di atti normativi, DPCM e ordinanze tra le più disparate avranno sull’ordinamento giuridico e su quello penale nello specifico.
Ma non si può nemmeno pensare che chiudendo gli occhi non stia accadendo nulla.
Seppur all’interno del perimetro formale delineato dalla Costituzione, la gestione della più grande emergenza (sanitaria) della Repubblica sta consolidando prassi prescrittive difficilmente compatibili con i principi cardine della democrazia parlamentare.
Nella volontaria inazione del Parlamento che, a breve, dovrà comunque dibattere e confrontarsi sul profluvio di Decreti Legge emanati nelle ultime settimane, si sono per la prima volta compresse le principali libertà riconosciute nelle Carte dei Paesi di cultura giuridica liberale, non solo con lo strumento di cui all’art. 77 Cost. ma anche con DPCM, atto formalmente amministrativo sottratto al vaglio del Presidente della Repubblica, delle Camere e della Corte Costituzionale.
In questo momento, l’impegno a salvare le vite umane della cittadinanza tutta e maggiormente dei lavoratori esposti più degli altri al rischio contagio, è la priorità assoluta; il compito proprio dei giuristi, nel probabile fastidio dei più, è però quello di ricordare quanto la forma sia anche sostanza e che ciò che sta accadendo oggi non dovrà condizionare il dopo della democrazia italiana (se non per consentire una severa rilettura critica della gestione delle risorse economiche degli ultimi 40 anni).


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Il lavoro ai domiciliari

di Giorgio Moroni
Articolo pubblicato sulla rivista on line Effimera.

Da diversi mesi volevo scrivere di una rivoluzione strisciante che interessa l’organizzazione del lavoro, in realtà si tratta di un nuovo paradigma che prende forma a partire dallo sganciamento del lavoro dal luogo (dal “posto di lavoro”) e dal tempo (dalla “giornata contrattuale”). Ora ci troviamo di fronte, improvvisamente, alle prove tecniche di una grande rivoluzione dall’alto, mondiale come una “guerra mondiale”, che trasforma agevolmente e senza resistenze i modi di vita, introduce nuove forme di disciplinamento sociale, e porta anche simbolicamente alla ribalta una trasformazionale epocale del lavoro rendendola –da timidamente sperimentale che era- obbligatoria e ineluttabile.

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SEDE

Via San Felice, 6
Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 349 2855 451
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