É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. 
(Art. 3, comma 2, Cost.)

statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
La situazione nell'ultimo anno non è precipitata soltanto grazie ad alcune coraggiose misure adottate dal Governo, quali la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, ma ciò non ha potuto impedire che, come sempre, i primi a pagare siano stati i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

BACHECA


AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752​, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Camera dei deputati - Registrazione video.

In rappresentanza dell'Associazione Comma2:
avv. Avv. Carlo Guglielmi.

RELAZIONE AUDIZIONE
Autore:  avv. Carlo Guglielmi.
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Audizione in 10ª Commissione Senato

Bologna-Roma, 30 settembre 2019 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE COMMA2 ALLE COMMISSIONI RIUNITE 10A E 11A DEL SENATO
NELL’AMBITO DELL’ESAME, IN SEDE REFERENTE, DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1476 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 SETTEMBRE
2019 N. 101 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO E PER LA RISOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI).

VIDEO** Intervento del Presidente dell'Associazione Comma2 - Lavoro è Dignità, Avv. Alberto Piccinini.

RELAZIONE:
la relazione dell'intervento del Presidente Piccinini consegnata alla Commissione
è scaricabile cliccando sul seguente link:  << Download File .pdf >> 

 

 

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Tutele per i rider: il cerchio si chiude…ma non è rotondo.

di Federico Martelloni
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.
Le collaborazioni etero-organizzate mediante piattaforme digitali.

Il decreto-legge n. 101 del 3 settembre scorso, recante Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione delle crisi aziendali, ultimo atto del governo giallo-verde in materia di lavoro, incorpora un pacchetto di disposizioni a tutela dei lavoratori della gig economy e, in particolare, dei ciclofattorini impegnati nella consegna di beni (e cibo) a domicilio.
Il cerchio, insomma, si chiude, ma non è rotondo: il Ministro del lavoro Di Maio aveva, infatti, inaugurato il proprio incarico incontrando proprio i rider, nel giorno del suo insediamento; tuttavia, il nucleo di disposizioni contenute nellart. 1, capo I del decreto in questione, appare ben al di sotto delle aspettative che erano maturate nel corso della lunga trattativa condotta, ai tavoli ministeriali, tra le organizzazioni sindacali – inclusi i sindacati informali rappresentativi dei ciclofattorini di Bologna, Roma, Milano e Torino – e le piattaforme di Food Delivery. In quella sede, erano state prospettate diverse soluzioni possibili, alcune delle quali, oggi, riassunte in proposte di legge di iniziativa regionale (Umbria, Piemonte ed Emilia-Romagna) e in emendamenti governativi presentati in occasione della conversione in legge di due diversi decreti, benché altrettante volte giudicati inammissibili.

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Le attività antisindacali della FIAT di Marchionne: la Cassazione scrive la parola fine.

Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Corte di Cassazione 20/8/2019 n. 21537

   1) La sentenza n. 21537,  emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso 20 agosto 2019 definisce, a distanza di ben 8 anni, il giudizio avviato dalla FILCTEM – CGIL di Torino contro la Plastic Components And Modules Automotive S.P.A. (azienda dell’allora Gruppo FIAT) per ottenere l’accertamento dell’antisindaclità della unilaterale sostituzione imposta dalla società, con effetto dal 1.1.2012, del CCNL per gli addetti alle imprese del settore della Gomma e della Plastica applicato ai lavoratori di ben 5 dei suoi 13 stabilimenti e destinato a restare in vigore fino al 13.12.2012 con il ben noto CCSL sottoscritto separatamente in data 13.12.2011 tra le società controllanti dei Gruppi FIAT e FIAT Industrial e le OOSS del settore metalmeccanico eccettuata la FIOM – CGIL e destinato a valere per i lavoratori di tutte le società appartenenti ai due gruppi in sostituzione integrale non solo dei contratti e gli accordi aziendali vigenti, ma anche del CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica (oltre ad ogni altro CCNL eventualmente applicato) , nonché di tutta la contrattazione Interconfederale vigente anche in merito alle regole sulla rappresentanza dei lavoratori.

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Salario minimo, tutti i timori e le bugie dei suoi detrattori

di Piergiovanni Alleva
Questo articolo è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano il 21 agosto 2019

La composita schiera di oppositori del salario minimo legale che è riuscita a stoppare, almeno per ora, l’importante progetto 658 in Senato (sen. Catalfo), si articola in due gruppi: chi continua a propalare notizie false e critiche infondate e chi indica “vie diverse” per rimediare all’ingiustizia dei “lavoratori poveri” e agita lo slogan del cosiddetto taglio del “cuneo fiscale” (e contributivo).

La leadership del primo gruppo è stata assunta da Matteo Salvini che ha dichiarato, come riportato dalla stampa, che con il salario minimo “si scatenerebbe una fuga dai contratti collettivi, con il risultato che per aiutare qualcuno si ridurrebbe la tutela a milioni di lavoratori”. Questo è spudoratamente falso, perché il progetto 658 in primo luogo estende a tutti i lavoratori i trattamenti economico-normativi previsti dai contratti collettivi, sottoscritti dai sindacati più rappresentativi, e solo in un secondo luogo e ove necessario, integra fino al valore di 9 euro lordi orari anche le paghe tabellari delle qualifiche più basse. Altro che “fughe dai contratti collettivi”! Il loro ombrello diventa assolutamente generale a protezione di tutti i lavoratori.

Veniamo al secondo gruppo di oppositori, certo più avveduto, e comprensivo dei sindacati datoriali e, ahimé, anche di quelli dei lavoratori che propugnano la via alternativa del taglio del “cuneo fiscale”. È legittimo sospettare che non amino l’obiettiva implacabile “radiografia” cui sarebbero assoggettati, con l’applicazione del salario minimo legale, i contratti collettivi da loro firmati, specie nel terziario. Intendiamoci: i contratti collettivi nazionali sono e restano l’insostituibile colonna portante del nostro sistema di relazioni industriali e di tutela del lavoro, ma come nella criniera di un cavallo di razza può annidarsi qualche pidocchio, anche nei contratti collettivi, specie nei settori “deboli” possono esser previsti minimi retributivi assolutamente miseri nelle qualifiche più basse.

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Conversione dei contratti a termine illegittimi nelle pubbliche amministrazioni: de profundis, o forse nì?

di Antonio Carbonelli

Di fronte al dilagare dei contratti a termine nel pubblico impiego, le due ordinanze in commento rappresentano un anello ulteriore, e probabilmente non conclusivo, di una vicenda che vede impegnati i giudici di tutti i livelli, compresi quelli costituzionale e comunitario, ormai da una ventina d’anni. Eppure il fenomeno si potrebbe contrastare più efficacemente anche attraverso prassi applicative che non richiedono ulteriori interventi politici da parte del legislatore.
Faced with the spread of fixed-term contracts in the public sector, the two ordinances in question represent a further, and probably inconclusive, link in a story involving judges of all levels, including constitutional and community, by now about twenty years. Yet the phenomenon could be contrasted more effectively also through application practices that do not require further political intervention by the legislator.

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Licenziamenti disciplinari e contrattazione collettiva tra realtà e immaginazione

di Alberto Piccinini
Note critiche a proposito della sentenza Cass., Sezione Lavoro, n. 12365 del 9 maggio 2019

Articolo pubblicato su "Questione Giustizia"


1. Lo stato dell'arte 

La sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro come conseguenza del licenziamento illegittimo ha subito un notevole ridimensionamento dopo l’entrata in vigore della cd. legge Fornero (l. n. 92/2012) e, ancor più, dopo il Jobs Act (nello specifico d.lgs. n. 23/2015).

In particolare, per quanto riguarda il licenziamento disciplinare, la prima la prevede solo in due ipotesi:

a)  in caso di «insussistenza del fatto»;

b)  quando «il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili».

Sull’ipotesi della sussistenza o meno del fatto e sulla sua “materialità”, dopo tanto dibattito [1] si è pervenuti ad un approdo definitivo, riassunto nel principio secondo cui «l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18 St. Lav. come modificato dall’art. 1 comma 42 della l. n. 92 del 2012, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità» (Cass. 23 maggio 2019 n. 14054, che cita Cass. 20540/2015; Cass. 18418/2016; Cass. 11322/2018).

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Riflessioni e considerazioni operative sul c.d. salario minimo

di Umberto Carabelli
Professore di diritto del lavoro
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Dietro la ripetitiva e alquanto stantia discussione di questi giorni circa l’opportunità o meno di un’iniziativa legislativa in materia di salario minimo, c’è qualcosa di più dell’ormai proverbiale immobilismo decisionale governativo. C’è un coacervo di interessi politici ed economici intenti a resistere all’approvazione di una legge in materia, poiché stanno vivendo con ansia e preoccupazione la possibilità che si possa giungere, per la prima volta nella storia del nostro Paese, a fissare una fondamentale normativa legale di equità, per regolare lo scambio tra il lavoro e la sua remunerazione, ormai divenuto drammaticamente svantaggioso per tanti lavoratori. Si tratta di un fronte assai vasto, che si avvale di discutibili argomenti economici, solitamente di incerti dati statistici, talvolta di ragionamenti che arrivano a mistificare la realtà normativa, e fanno balenare rischi inesistenti, o comunque indimostrabili. Il tutto, con il semplice obiettivo di lanciare ancora una volta la palla sugli spalti.

Per il vero anche le organizzazioni confederali più rappresentative del sindacato appaiono preoccupate, in quanto temono di veder messo in pericolo quanto conquistato in tanti anni di lotte sindacali: il loro ruolo fondamentale di riequilibrio negoziale della disparità di mercato dei lavoratori (nel quale il singolo è troppo solo: on the labour side power is collective power…), nonché l’imponente serbatoio di contratti collettivi  che, dal dopoguerra ad oggi, essi sono riusciti a stipulare per difendere gli interessi del lavoro dei propri rappresentati. Come dirò più avanti, a me non pare che, salvo che per un paio di questioni, il disegno di legge che assai probabilmente sarà oggetto di discussione parlamentare – sempre che le complesse vicende politiche in atto lo consentano – debba preoccupare particolarmente i sindacati confederali, visto che esso comunque riconosce stabilmente la centralità dei contratti collettivi da essi stipulati ai fini della definizione della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all’art. 36 Cost. Anche se tale giudizio potrà essere meglio dato soltanto a seguito di un’analisi pacata e puntuale del medesimo disegno di legge, che prescinda da battute generiche, inutilmente provocatorie, come quelle che si sprecano in questi giorni nel dibattito politico.

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Luci e ombre nella rimessione alla Corte Costituzionale delle norme su “Bonus Bebè” e Indennità di maternità

di Alberto Guariso
Articolo contestualmente pubblicato sul sito ASGI.

Con una serie di ordinanze depositate tutte il 17.6.19 (n. 16164 e altre) la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 125 L. 190/14 (bonus bebè) e dell’art. 74 d.lgs. 151/01 (indennità di maternità di base) nella parte in cui prevedono le rispettive prestazioni per i soli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, anziché di permesso di soggiorno di almeno un anno ai sensi dell’art.  41 TU immigrazione. Si riapre cosi la discussione su “controllo accentrato” e “doppia pregiudizialità”.

1.
Giunge a una svolta, con qualche sorpresa,  il  lungo contenzioso (che ha coinvolto  gran parte dei Tribunali del lavoro, quantomeno nel Nord Italia)  sul diritto dei titolari di permesso unico lavoro alle prestazioni di sostegno alla famiglia e alla natalità: disattendendo le conclusioni della procura generale (che per il bonus bebe aveva chiesto in via principale  la conferma delle sentenze favorevoli agli stranieri e in subordine il rinvio pregiudiziale alla CGUE in relazione alla direttiva 2011/98) la Corte di Cassazione ha sollevato l’incidente di costituzionalità.

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  • Interventi

Dalla legge Fornero a quota 100: la stagione degli eccessi nelle riforme previdenziali

di Francesco Baldassari
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Premessa

Con il Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito in legge n° 26 del 28 marzo 2019,  Il legislatore previdenziale cambia di nuovo rotta e come sovente accade in questa materia lo fa senza tener conto di ciò che è stato , di ciò che è e di ciò che sarà.
Lasciando a commentatori più illustri le valutazioni circa le opportunità e la ragionevolezza e soprattutto la necessità di una ulteriore riforma pensionistica che mette a dura prova la sostenibilità del sistema pensionistico in un regime a ripartizione, in presenza di una costante crescita della popolazione anziana e dell’aspettativa di vita, ci limiteremo, in questa sede, a fornire un’illustrazione dell’intervento più significativo che è stato introdotto dalla norma: la cosiddetta “Quota 100”
La novella, introdotta dall’art. 14 del citato Decreto Legge aggiunge un’ulteriore forma di pensionamento anticipato accanto a quelle già esistenti ampliando la gamma delle possibilità di accesso a pensione. Nello stesso decreto è contenuta la norma (art. 16) che reintroduce la possibilità per le lavoratrici di anticipare la pensione optando per il sistema contributivo di calcolo...

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SEDE

Via San Felice, 6
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Tel.: +39 349 2855 451
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