COMMA2 - COMUNICATO STAMPA

 

Carissimi e carissime,
non posso nascondere la grande soddisfazione nel comunicarvi la notizia che la Corte Costituzionale ha accolto le nostre motivazioni sulla incostituzionalità dell’art 92 c.p.c. 
Consideriamo questa decisione come una importante, grande vittoria di Comma2 e di tutti quelli che, negli ultimi anni si sono spesi per contrastare l’ultima riforma dell’articolo.
Grazie, quindi, soprattutto a tutti Voi.
Di seguito il comunicato ufficiale diramato agli uffici stampa.

Alberto Piccinini


SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
n.77 del 19 aprile 2018


COMUNICATO STAMPA

Sul potere del giudice di compensare le spese

Con sentenza n.77 del 19 aprile 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 92 del codice di procedura civile il quale, nella sua ultima formulazione - a seguito di una sciagurata modifica del 2014 - impediva in via generale al magistrato di “compensare tra le parti le spese di giudizio” (e cioè, in altre parole, gli imponeva di condannare quasi sempre il lavoratore, in caso di soccombenza, alle spese di difesa sostenute dal datore di lavoro).

In particolare, la possibilità di compensare le spese era circoscritta, oltre che all’ipotesi di “soccombenza reciproca”, ad ipotesi, piuttosto rare, di “assoluta novità della questione” o “mutamento di giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”.

L'elaborazione degli argomenti a supporto dell'eccezione di costituzionalità era stata il frutto del lavoro di un collettivo di avvocati giuslavoristi pro labour, ora tutti associati a Comma2, che aveva portato sia il Tribunale di Torino sia quello di Reggio Emilia a dubitare della legittimità costituzionale della norma, specie con riferimento al processo del lavoro, in quanto caratterizzato da una particolare “debolezza”, processuale e spesso economica, di una delle due parti in causa.

La Corte estende ora la possibilità di compensazione anche all’ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”.

Pur non avendo accolto le argomentazioni che facevano specifico riferimento alla condizione soggettiva del lavoratore come “parte debole” del rapporto, la Corte tiene però conto del fatto che, in molte ipotesi, il lavoratore deve “promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro”.

Questo elemento, insieme ad altri, potrà ora senz’altro essere valutato dal giudice sotto il profilo delle gravi ed eccezionali ragioni che gli consentono di compensare le spese, esattamente come avveniva prima del 2014.

La modifica della norma aveva, infatti, comportato e comporta - come i dati statistici dimostrano -  un crollo del contenzioso di lavoro, da imputare non a un riduzione della violazione dei diritti dei dipendenti, bensì alla preoccupazione del lavoratore di dover quasi sempre pagare migliaia di euro di spese, in caso di soccombenza anche del tutto incolpevole: una deflazione del contenzioso, quindi, connotata da forti elementi di iniquità.

Si confida che, dopo questo importante intervento della Corte Costituzionale, i giudici del lavoro possano riprendere ad esercitare il loro potere discrezionale esaminando le specifiche situazioni e valutando le particolari posizioni delle parti in causa.

Bologna, 19 aprile 2018

Il Presidente      
Avv. Alberto Piccinini

 

La sentenza integrale è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>

Il comunicato dell'ufficio stampa della Corte Costituzionale è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>


 

SEDE

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