• Interventi

Rider - Nuove disposizioni normative

di Bartolo Mancuso

Con le presenti note, tento una prima spiegazione delle nuove disposizioni normative che interessano i “rider”. Preciso subito che alcune disposizioni non riguardano solo questi lavoratori ma anche le altre categorie.
Le nuove disposizioni sono state introdotte dalla legge in via definitiva dalla legge 128 del 2 novembre 2019, che ha convertito il Decreto Legge 3 settembre 2019, n.  101.
Per cogliere il senso delle norme è necessario fare un piccolo indietro

  1. La sentenza Corte di Appello di Torno n. 26 del 4.2.19

La legge interviene dopo che sulla questione della tutela dei Rider si era pronunciata, per la prima volta, la Corte di Appello di Torino con la Sentenza N. 26 del 4.2.19.
Alcuni rider addetti presso Foodora, formalmente autonomi assunti in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, chiedevano di  accertare l’effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro. La Corte di Appello di Torino, a differenza della sentenza di primo grado, che rigettava integralmente la domanda, ha ritenuto applicabile nel caso di specie l’art. 2 comma 1 dlgs 81/2015.
Tale norma rubricata “Collaborazioni organizzate dal committente” prevede che  “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. “

Secondo La Corte di Appello, l’art 2 dlgs 81/2015 ha introdotto una figura intermedia tra il lavoratore subordinato e i rapporti di lavoro autonomo consistenti in collaborazioni coordinate e continuative (la cui unica definizione è rinvenibile nell’art. 409 n. 3 c.p.c.). La Corte, in particolare, ritiene che il legislatore abbia inteso assegnare tutele rafforzate alle “collaborazioni eterorganizzate”, che si hanno  “quando è ravvisabile un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente” .
I Rider sarebbero, appunto, lavoratori eterorganizzati  a cui “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
Secondo la Corte di appello le conseguenze dell’applicazione dell’art. 2 dlgs 81/2015 sono due:

  1. Si applica ai Rider la disciplina del lavoro subordinato relativa a “sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza”. Mentre i rider non potrebbero usufruire della tutela contro i licenziamenti illegittimi. Scelta a mio parere inspiegabile, se si considera che l’art. 2 dlgs 81/2015 prevede che ai lavoratori eterorganizzati  “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”. Tutta la disciplina, quindi anche i limiti al licenziamento.
  2. La Corte di Appello, ha riconosciuto il diritto dei Rider alla giusta retribuzione, decidendo di applicare, il V livello del CCNL logistica-trasporto-merci, in cui sono inquadrati i fattorini addetti alla presa e alla consegna.

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IL testo definitivo del decreto legge 101 del 2019, così come modificato dalla legge 128 del 2 novembre 2019.
In primo luogo, La riforma interviene sulla disciplina contenuta nell’art. 2 dlgs 81/2015, di cui si è detto. Il legislatore conferma la volontà di considerare i Rider (o come vedremo meglio dopo alcuni di loro) come lavoratori eterorganizzati, a cui “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
A tale fine, la legge precisa «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.» 
Vi è di più.
In precedenza, l’art. 2 comma 1 dlgs 81/2015 disponeva : “1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.“Il nuovo testo dice: “1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.“
Il legislatore sembra volere agevolare le interpretazioni estensive finalizzate ad ampliare le ipotesi di lavoro eterorganizzato a cui si applicano le tutele del rapporto di lavoro subordinato.
In primo luogo, le prestazioni di lavoro esclusivamente personali, divengono prevalentemente personali. La personalità designa lo svolgimento della prestazione senza strutture materiali e organizzative. Pertanto, l’impiego di alcuni strutture personali, nel nostro caso la bicicletta, lo scooter ecc., non impediscono l’applicazione dei diritti del lavoratore subordinato.
In secondo luogo si elimina il riferimento al tempo e al luogo di lavoro per individuare l’esistenza dell’ eterorganizzazione. Con tale eliminazione intende riferire che ogni inserimento in una organizzazione del datore di lavoro fa maturare i diritti del lavoratore subordinato.
Si tratta di modifiche rilevanti: con la vigenza della vecchia disciplina i Giudici potevano insistere sulla necessità di un orario di lavoro e dello svolgimento della prestazioni esclusivamente nei locali del datore. L’indicazione del legislatore non potrà essere ignorata.
E’ utile dire questa norma non riguarda solo i rider, ma tutti i lavoratori, di qualsivoglia settore e con riferimento a tutte le mansioni, che siano inseriti nella organizzazione datoriale.
E’ evidente il rischio che si crei una sorta di lavoratori di serie B, appunti i lavoratori eterorganizzati, inspiegabilmente discriminati rispetto ai lavoratori eterodiretti.
Sarebbe stato preferibile allargare in maniera chiara e nitida le maglie del lavoro subordinato. Tuttavia, io credo che sia necessaria avviare una battaglia (anche) giudiziaria affinché ai lavoratori di cui all’art. 2 dlgs 81/2015 vengano applicate tutte le tutele del lavoro subordinato. Infatti, al momento la giuririsprudenza ha escluso l’applicazione della tutela conto i licenziamenti illegittimi. Ma, a mio parere, è una esclusione, oltre che ingiusta, contraria all’ordinamento.

2.
L’introduzione del capo V-bis al dlgs 81/2015 nominato  “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”
La legge introduce all’interno del dlgs 81/2015 un nuovo capo V-bis nominato  “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” regolato dagli artt. 47 bis a 47 octies
Lo scopo del nuovo capo è, come prevede l’art. 47 bis, stabilire  livelli minimi di  tutela per i lavoratori impiegati nelle attivita' di consegna  di  beni  per conto altrui, in ambito  urbano  e  con  l'ausilio  di  velocipedi  o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma  2,  lettera  a),  del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  attraverso  piattaforme anche digitali”.
Gli articoli successivi precisano quali siano le tutele.
E’ evidente che queste tutele si applicano ai riders a cui non sarà applicabile l’art. 2 dlgs 81/2015.
Non è semplice individuare chi saranno.
Perché, se l’art. 2 dlgs 81/2015 si applica a prestazioni  “continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” vuol dire che gli artt. 47 bis ss si applicano solo ai lavoratori che prestano servizio occasionalmente.
Vediamo le tutele.
Viene riconosciuto:

  • il diritto alla copertura assicurativa per Infortuni e Malattie professionali (art. 47 septies);
  • i lavoratori avranno diritto alla stipula di un contratto scritto e ha ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In mancanza il lavoratore avrà diritto ad un risarcimento che può essere pari ai compensi ricevuti nell’ultimo anno. L’emendamento invece inserisce due novità e un cambiamento.
  • l’Art. 47-quinquies prevede un “Divieto di discriminazione”. A parte un generico riferimento alla disciplina antidiscriminatoria (che comunque sarebbe stata applicata) la legge precisa che L’esclusione dalla piattaforma o le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.”. Il significato della norma non è chiaro. Da una parte, mi sembra che si intenda evitare ogni forma di esclusione dalla piattaforma collegata alle caratteristiche del lavoratore (sesso, età, razza, religione ecc..), ma anche che sia una risposta, ad esempio, alla partecipazione ad una iniziativa sindacale. Dall’altra, mi pare che venga vietata ogni classifica tra i lavoratori collegata all’accettazione o meno di un impiego. 

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Ciò detto, un approfondimento specifico merita la questione del
Compenso
L’ 47 quater, rubricato Compenso prevede

  1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente.
  2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  3. Ai lavoratori di cui all’articolo 47-bis deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La disciplina normativa prevede il divieto del pagamento “a cottimo” ovverosia a consegna e una retribuzione oraria pari a quella dei lavoratori subordinati (verosimilmente quella del livello V del ccnl logistica).  La regola è quella del pagamento orario.
L’ introduzione di una diversa modalità di pagamento, quindi anche un cottimo parziale, è possibile solo se previsto da “contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. Infine è prevista una indennità per lavoro notturno, festività e impossibilità della prestazione a causa del meteo non inferiore al 10%. La specificazione delle modalità di applicazione della indennità, e la sua misura (che potrà superare il 10%), sarà oggetto di trattativa e azione sindacale.
Si precisa che la disciplina sul compenso entrerà in vigore tra dodici mesi.

Avv. Bartolo Mancuso  

 

 

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