Rider, la sentenza della cassazione dice molto ai lavoratori precari. Anche in tema di licenziamenti

di Alberto Piccinini  e Eugenia Tarini
Articolo pubblicato sul Blog del Fatto Quotidiano il 10 febbraio 2020

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1663 del 2020 sui fattorini (riders) di Foodora fornisce spunti per tornare a parlare dei rider.

Molte aspettative hanno anticipato la pubblicazione della decisione, anche e soprattutto in seguito alla pronuncia della Corte d’Appello di Torino che aveva riconosciuto applicabile ai riders la disciplina dell’art. 2 del d.lgs. 81 del 2015 (l’unica disposizione del Jobs Act “in controtendenza” con l’attuata riduzione dei diritti); questa norma estende le tutele del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. I giudici torinesi erano pervenuti a tale conclusione considerandoli una nuova figura intermedia tra subordinazione e collaborazione coordinata e continuativa (tertium genus). La Suprema Corte, invece, pur condividendo il dissenso verso la dottrina che aveva definito l’art. 2  una “norma apparente”, segue un altro percorso, per concludere che “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente”.

 

La sentenza approda a un approccio concreto nell’evidenziare l’importanza e l’esaustività dell’applicazione delle tutele del lavoro subordinato a fronte di inutili disquisizioni dottrinali, definendo l’art. 2 “norma di disciplina e non norma di fattispecie”.

È interessante la sintetica ma esaustiva ricostruzione che i giudici di Cassazione fanno del contesto normativo del Jobs Act in cui è stato inserito l’art. 2 del d. lgs. 81/2015: una “flessibilizzazione” (precarizzazione?) intesa come tale “in relazione alla durata della prestazione (part-time e lavoro intermittente o a chiamata), alla presenza di un intermediario (lavoro in somministrazione), al contenuto anche formativo dell’obbligo contrattuale (apprendistato), nonché all’assenza di un vincolo contrattuale (lavoro accessorio). Per quanto attiene allo svolgimento del rapporto, il legislatore delegato ha poi introdotto un ulteriore incentivo indiretto alle assunzioni, innovando profondamente la disciplina delle mansioni attraverso l’art. 3 d.lgs. n. 81 del 2015, con la riformulazione dell’art. 2103 c.c.”.

Tutto questo, accompagnato da sgravi contributivi per un biennio, avrebbe dovuto incentivare assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, quando contemporaneamente, sul fronte del lavoro para-subordinato, veniva operata un’abrogazione secca del contratto a progetto (e la connessa previsione di trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di abuso dello stesso) consentendo così la stipulazione di co.co.co. senza vincoli di “progetto”.

A proposito di queste disposizioni la Corte di Cassazione non usa mezze parole: “È venuta meno, perciò, una normativa che, avendo previsto dei vincoli e delle sanzioni, comportava delle garanzie per il lavoratore, mentre è stata ripristinata una tipologia contrattuale più ampia, che, come tale, comporta il rischio di abusi”.

Questo spiega perché il legislatore abbia voluto cercare una tutela per le nuove forme di lavoro, nella consapevolezza – secondo la Corte di Cassazione – degli “esiti incerti e variabili delle controversie qualificatorie” che vorrebbero ricondurre tali figure alla categoria del rapporto di lavoro subordinato. Una soluzione che esonera il giudice da ogni ulteriore indagine se le nuove forme di collaborazione “di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione” siano collocabili nel campo della subordinazione oppure dell’autonomia: “ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina”. 

I Giudici di Cassazione giustificano, quindi, l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato ai riders (considerandoli forme di “collaborazione continuativa e personale realizzate con l’ingerenza funzionale dell’organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione”) in una prospettiva anti-elusiva, a fronte dell’ “amputazione” della tutela offerta dai vincoli e dalle sanzioni del contratto a progetto.

Operazione, oggi, resa ancora più facile dall’entrata in vigore della legge 128 del 2019 (che ha convertito, con modifiche, il D.L: 101/2019) richiamata anche nella sentenza della Corte, che ha modificato il testo dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015 sostituendo  la parola “esclusivamente” con “prevalentemente”; sopprimendo le parole “anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro” e aggiungendo, dopo il primo periodo, il seguente testo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

La attuale legislazione quindi estende esplicitamente le tutele dei lavoratori subordinati ai riders etero-organizzati dalle piattaforme che svolgano il loro lavoro con continuità. Estensione che deve essere integrale e non trovare limiti, fintanto che non risulti un’incompatibilità oggettiva, se si considera la censura alla pronuncia della Corte Torinese sulla “necessità di selezionare le norme sulla subordinazione da applicare”.

Alla luce di quanto detto, benché la pronuncia della Corte di Cassazione abbia riguardato lavoratori i cui rapporti di lavoro erano cessati prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 128/2019, si apre uno spazio di tutela - di cui non v’è ancora piena conoscenza e consapevolezza – per tanti lavoratori “precari” che sanno di non avere un contratto di lavoro subordinato, ma che non sanno di poterne rivendicare tutte le tutele, inclusa quella sui licenziamenti.