Cucù, il referendum non esiste più.

Luciano Belli Paci

Dopo che la “Grande Riforma” è stata stroncata lo scorso 4 dicembre, finalmente Pd e soci una riforma costituzionale sono riusciti a farla: hanno abolito il referendum abrogativo previsto dall’art. 75 Cost.
Trattandosi di uno strumento di opposizione democratica che le minoranze possono utilizzare quando ritengono che su una determinata legge ad una maggioranza parlamentare non corrisponda la volontà del paese, è ovvio che la decisione se celebrarlo o no non possa essere rimessa alla stessa maggioranza, che altrimenti farebbe come Bertoldo nella scelta dell’albero a cui doveva essere impiccato.
Per questo la legge n. 352 del 1970 che regola il referendum ha affidato un ruolo determinante alla magistratura:  prima la Corte di Cassazione verifica la regolarità delle firme depositate dai proponenti, poi la Corte Costituzionale decide se il quesito referendario è ammissibile. Superati questi due passaggi, il governo è obbligato ad indire il referendum in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Dopo che un referendum è stato indetto, la maggioranza ha di fronte tre strade alternative: a) può non intervenire sulle norme di cui è chiesta l’abrogazione e, se vuole difenderle, battersi perché nella consultazione prevalgano i “No” o non venga raggiunto il quorum del 50 % + 1; b) può abrogare le norme come volevano i proponenti; c) può modificare le norme oggetto di referendum.
La differenza tra queste ultime due scelte è di decisiva importanza.
Infatti, se le norme oggetto del referendum vengono abolite dal parlamento, l'Ufficio centrale presso la Cassazione si limita ad una presa d’atto e dichiara che il referendum non si celebra più (art. 39 L. 352/1970). In caso di modifica, invece, è riservato alla Cassazione il compito di analizzare se i cambiamenti sono così incisivi da avere recepito sostanzialmente le richieste dei promotori, nel qual caso dichiarerà superato il referendum, oppure se, al contrario, anche nella successiva disciplina sono riproposti i medesimi principi ispiratori delle norme che si volevano abrogare, nel qual caso stabilirà che il referendum si celebri ugualmente adattando il quesito alle nuove disposizioni legislative.
E veniamo alla vicenda dei referendum contro il Jobs Act promossi dalla CGIL con oltre 3 milioni di firme.
La Corte Costituzionale non ha ammesso il principale, quello sui licenziamenti (art. 18), ma solo gli altri due: quello per la completa eliminazione dei voucher per pagare prestazioni occasionali di lavoro e quello per l’estensione delle tutele per i lavoratori delle ditte che gestiscono appalti.
Il governo ha fissato il referendum per il 28.5.2017, ma subito dopo ha presentato un decreto-legge per abolire gli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act che erano oggetto dei quesiti referendari e in tutta fretta la sua maggioranza, con votazione definitiva al Senato il 19.4.2017, ha convertito in legge il decreto.
Di conseguenza, l'Ufficio della Cassazione, con ordinanza del 27.4.2017, ha dichiarato che i referendum già indetti non hanno più corso.
Dopo poche settimane, il 26 maggio in sede di esame del decreto di correzione della manovra economica alcuni deputati del Pd hanno presentatoun emendamento per reintrodurre in forme diverse i voucher appena cancellati; e dopo pochi giorni l’emendamento è stato approvato da una maggioranza composta da Pd, centristi, Forza Italia e Lega.
Passata la festa, gabbato lo santo.
A questo punto, come spesso accade nel nostro strano Paese, si apre la discussione sbagliata, perdendo di vista il nocciolo della questione.  Si apre cioè la discussione sul merito dei voucher: era un bene o un male abolirli? La loro reintroduzione è avvenuta con modifiche che soddisfano gli scopi del referendum o che costituiscono una mera riverniciatura, una furbata ?
Invece il punto vero, la questione che ha conseguenze devastanti è quella di metodo, perché il trucco, la zingarata della mossa in due tempi non colpisce solo questo referendum della CGIL (e già non sarebbe poco!), ma apre la strada alla totale e definitiva eliminazione del referendum abrogativo come istituto costituzionale.
In forza di questo precedente, infatti, di fronte a qualunque futuro referendum la maggioranza del momento potrà far sparire momentaneamente la legge, giusto per il tempo necessario per far disdire la consultazione referendaria, e subito dopo farla riapparire più o meno modificata.  E potrà farlo con assoluta discrezionalità perché la sfasatura temporale tra i due momenti ha l’effetto di eliminare il sindacato della Corte di Cassazione sulla conformità o meno delle modifiche alle istanze del comitato promotore del referendum.  In altre parole, la decisione se il referendum si debba celebrare a fronte di modifiche alla legge oggetto di richiesta di abrogazione viene sottratta al giudice (naturale e terzo), al quale viene esibita per il tempo necessario una abolizione tout court, e posta invece nella disponibilità esclusiva della maggioranza di governo che, “a referendum morto”, potrà decidere se e cosa graziosamente concedere nella nuova disciplina.
Cosa resta dell’art. 75 della Costituzione dopo questa operazione da magliari?  In pratica non resta nulla.
Se la cultura democratica degli italiani non fosse ormai scesa sotto il livello di guardia dovrebbero insorgere tutti, compresi i sostenitori della bellezza dei voucher, compresi quelli che hanno in odio la CGIL, compresi i seguaci del Pd. Prima o poi anche a loro toccherà di essere all’opposizione e di promuovere un referendum contro le leggi approvate dai loro avversari.  E si accorgeranno, troppo tardi, che il referendum non esiste più.

Milano, 20 giugno 2017