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Il COSTO DEL PROCESSO COME STRUMENTO DEFLATTIVO: una misura iniqua per colpire i più deboli

Nino Raffone

Il prossimo 7 marzo 2018 la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulle ordinanze di rinvio dei Tribunali di Torino e di Reggio Emilia, sulla legittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2 cpc, relativo alla condanna della parte soccombente al pagamento delle spese legali, con riferimento agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione.

Siamo tutti consapevoli che la rilevante diminuzione delle vertenze giudiziarie in materia di lavoro dipende in grande misura dal fatto che i lavoratori, ove dichiarati soccombenti, vengono condannati al pagamento delle spese legali,  in cifre che equivalgono a varie mensilità delle loro retribuzioni. La paura della condanna blocca il legittimo desiderio di tutelare un diritto, di contestare un sopruso.

Poiché uno degli assi portanti del sistema giuridico sui quali si fonda uno Stato contemporaneo è la c.d. dimensione sociale, che si esprime nella formula della possibilità e libertà di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi avanti una magistratura soggetta soltanto alla legge, impedire di fatto o comunque rendere più rischioso questo accesso alla giustizia significa minare uno dei fondamenti dello Stato democratico.  L’accesso alla giustizia è in definitiva il momento in cui si misura l’effettivo livello di crescita di un Paese, perché è qui che si misura la salvaguardia di aree e di valori fondamentali, come l’accesso all’educazione, al lavoro, al riposo, alla salute e via dicendo.  Non entro nel merito delle ordinanze di rimessione alla Corte, che peraltro hanno abbondantemente attinto a quanto elaborato da un gruppo di studio dell’AGI, presieduto da Fabio Rusconi. Qui intendo parlare delle false notizie che inquinano anche le decisioni del legislatore, e che per il solo fatto che non vengono adeguatamente contrastate, si tramutano in verità indiscutibili.

Per rendersi conto della involuzione del sistema, è opportuno ripercorrere la storia della norma,  e poi esaminare le ragioni della modifica.

1) Nel 1865, quando l’Italia venne riunita, venne promulgato dal Re d’Italia il codice di procedura, che all’art. 370 prevedeva che il soccombente venisse condannato al pagamento delle spese del giudizio, ma che il giudice quando concorrevano giusti motivi poteva compensarle in tutto o in parte. In questo modo si sottolineava anche la fiducia che lo Stato riponeva nella categoria dei Giudici.

Questa norma è rimasta ferma per l’intera storia d’Italia, sotto i  più vari governi e regimi, e venne ripresa nella stessa formulazione nell’art. 92 del codice di procedura del 1940. In materia di cause di lavoro venne ampiamente utilizzata dai giudici che compensavano le spese quando i lavoratori restavano soccombenti, sicuramente anche con generosità.

Nel 2014, con il DL 12.9.2014 n. 132, è stata abolita di fatto questa norma, in quanto il Giudice può compensare le spese solo quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: in pratica mai. La Repubblica non si occupa più di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ma al contrario  rende più rischioso e costoso l’accesso al giudizio. Poiché la compensazione delle spese legali ha sempre storicamente riguardato le cause di lavoro, non venendo utilizzata se non raramente in altri settori del processo civile, la novità legislativa ha colpito deliberatamente i lavoratori.

2) Ma perché si è ritenuto di modificare la precedente formula dell’art. 92 cpc? Le ragioni addotte sono quelle di deflazionare un contenzioso giudiziario, che sostanzialmente ha paralizzato la giustizia civile, e che terrebbe lontani gli imprenditori stranieri dall’investire nel nostro Paese, con rilevante danno economico. Un’altra ragione, detta a mezza bocca, è che gli avvocati sono troppi e devono pur campare, per cui a volte si inventano un contenzioso superfluo. Si tratta di affermazioni false, ed è nostra responsabilità non averle adeguatamente contrastate.

Per rendersi conto della prima falsa affermazione, è sufficiente esaminare le statistiche dell’ISTAT. Cito il Sommario pubblicato dall’Istituto in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, relativo quindi al periodo dal 1861 al 2011.

Per quanto attiene alle statistiche giudiziarie, risulta che nell’anno 1880 (primo anno di questa rilevazione) in primo grado avanti i giudici civili di tutta Italia,  vennero promosse 1.348.550 procedimenti, con un tasso di litigiosità del 45,7 - ossia si iniziarono 45,7 procedimenti ogni 1.000 abitanti. Nell’anno 2008 (ultimo anno di questa rilevazione) in tutta Italia vennero promosse 1.388.688 procedimenti, con un tasso di litigiosità che stante il raddoppio della popolazione si attesta al 23,2 (ossia 23,2 procedimenti ogni 1.000 abitanti). Il tasso di litigiosità quindi si è dimezzato  nel lungo periodo, benchè il numero degli avvocati sia sicuramente aumentato enormemente.

3) Seconda falsa notizia. Si afferma che questo gigantismo paralizza l’andamento  della giustizia civile. Siamo tutti ben consapevoli della lunghezza esasperante dei procedimenti, siamo tutti desiderosi di una giustizia più rapida, adeguata alla tempestività degli altri Paesi europei. Si tratta di capire con quante forze si affronta il problema.

Qui soccorre una pubblicazione del Servizio Studi del Senato della Repubblica italiana del maggio 2013,  che riprende una ricerca effettuata dal CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice del Consiglio d’Europa). Da questa ricerca risulta che nel 2010 nei ruoli giudiziari operativi (e non quindi nei Ministeri  o simili) lavoravano in Italia 9.775 giudici professionali e non professionali, pari a 16,1 giudici ogni 100.000 abitanti.  Nello stesso periodo in Francia erano attivi (giudici professionali e non professionali) 55,9 ogni 100.000 abitanti, ed in Germania 154,6 giudici ogni 100.000 abitanti. Ci si può stupire se altrove la giustizia viaggia più velocemente? Non è corretto fare confronti meccanici, senza conoscere se in altri paesi ai giudici non siano affidate anche ulteriori competenze non strettamente giudiziarie, ma a prima vista sembra impari ogni confronto.

4) La crisi della giustizia, per eccesso di domanda e lunghezza dei tempi, viene da qualche tempo  affrontata  con vari interventi, che non esito a definire incostituzionali.  Oltre che eliminare, per la prima volta nella storia dell’Italia unita, il potere del Giudice di compensare le spese legali se concorrono giusti motivi, come abbiamo appena visto, si aumentano i costi per la proposizione della vertenza.

Il processo del lavoro era sempre stato contraddistinto dalla gratuità  “…sono esenti senza limiti di valore o di competenza dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” (v. legge 319/1958 e 533/1973).

Si scriveva all’epoca che in questo modo si intendeva garantire l’uguaglianza sostanziale alla quale fa riferimento l’art. 3, della Costituzione, e si attuava il comma 3 per cui si rendeva non virtuale il riconoscimento a favore di tutti della tutela giurisdizionale. Forse 50-60 anni fa la Costituzione era un valore assoluto che andava attuato: oggi tendiamo ad allontanarci!

Il concetto di gratuità si è indebolito, e nel 2011 venne introdotto l’onere del  Contributo Unificato anche per le cause di lavoro, dal quale si è esonerati solo se si ha un reddito familiare lordo di non oltre 34.200 euro.

Si tratta di una tassa, e di una  spesa non sempre modesta. Ad esempio per l’ipotesi di causa di impugnazione del licenziamento, il lavoratore deve pagare un contributo unificato di 259 euro, somma non indifferente per chi ha appena perso il lavoro e che in molti casi sfiora il 25% di una ordinaria retribuzione mensile. Si deve prendere atto che la Repubblica non si occupa più di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Al contrario  si preoccupa di rendere più difficile e sicuramente più costoso l’accesso al giudizio: è un risultato diametralmente opposto a quello auspicato nella carta costituzionale.

Un ultimo accenno al sistema del gratuito patrocinio, che appare un rimedio anacronistico, quanto meno per due ragioni.

La prima ragione dell’anacronismo del sistema è di ordine economico, perché il discrimine tra abbienti e non abbienti è fissato oggi nella misura di euro 11.369 annui, essendo questo il tetto di  reddito che la famiglia non deve superare per accedere al servizio del gratuito patrocinio, previa verifica della non infondatezza della posizione da sostenere. Si badi bene che si tratta di un reddito annuo al quale concorrono anche i  familiari e conviventi, come si preoccupa di specificare il DPR 115/2002. Si tratta di un limite economico assai ridotto, tale da rendere non veramente utilizzabile l’istituto, almeno nelle cause di lavoro. Tra l’altro la Costituzione parla di tutela dei non abbienti (art.24 Cost.), e non parla di tutela degli indigenti (art.32), ai quali sono riservate le cure mediche. A chi ha necessità di ricorrere al Giudice, dovrebbero quindi essere assicurati aiuti più consistenti.

La seconda ragione sta nel fatto che il legislatore sta sempre più sospingendo la giustizia civile fuori dai Tribunali, verso circuiti alternativi diversi, visti come strumento di deflazione della domanda. La legge sul Gratuito Patrocinio purtroppo non prevede la concessione dell’assistenza per queste ipotesi. Questo principio è stato ribadito ancora da ultimo con la Cassazione 24723 del 23.11.2011.

A questo punto non resta che confidare nell’intervento della Corte costituzionale.

 

 

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