Un anno di blocco dei licenziamenti: con sussurri e grida tra Ferragosto e Ognissanti

di Alberto Piccinini e Andrea Lassandari
Articolo pubblicato su Questione Giustizia del 18.11.2020

L’articolo 12, co. 9 e 10, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, ha recentemente prorogato «fino al 31 gennaio 2021» il c.d. “blocco” dei licenziamenti collettivi così come dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, già introdotto dall’art. 46 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020[1].

Pochi giorni dopo d’altra parte la stampa ha dato notizia del fatto che il Presidente del Consiglio, in occasione di un incontro con i principali sindacati dei lavoratori, avrebbe promesso loro un ulteriore prolungamento del divieto fino alla fine di marzo, impegno che sembra verrà attuato con la legge di Bilancio 2021. Nel mentre verrebbero garantite alle imprese altre settimane di cassa integrazione o, in alternativa, esonero dai contributi.

Tutto dunque lascia pensare che l’inibizione, disposta per legge, del potere di recesso unilaterale del datore, a fronte di ragioni connesse alla organizzazione delle sue attività, finisca con il durare (almeno?) un anno. Contemporaneamente appare emergere un legame tra questa scelta, con pochi precedenti nella storia della Repubblica, e l’evoluzione della pandemia, tornata da ultimo assai preoccupante.

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