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Difendere il lavoro a colpi di referendum

di Enzo Martino
Articolo pubblicato su Volere la Luna.

Nella data fortemente simbolica del 25 aprile, la CGIL ha iniziato la raccolta delle firme per quattro referendum abrogativi in materia di lavoro. Entro tre mesi ne dovranno essere raccolte cinquecentomila ed a quel punto i relativi quesiti (pubblicati nella GU del 14 aprile) passeranno al vaglio della Corte Costituzionale, che ne valuterà l'ammissibilità.

Se il giudizio della Corte, come ci auspichiamo, sarà positivo, i cittadini saranno chiamati al voto verosimilmente nel giugno 2025 e i referendum saranno ritenuti validi solo se verrà raggiunto il quorum del 50% degli aventi diritto al voto.

Non è la prima volta che il maggior sindacato italiano promuove dei referendum abrogativi, perché ciò avvenne anche all'indomani dell'approvazione del Jobs Act, ma in tale occasione la consultazione non si celebrò, in parte perché uno dei quesiti ( sui licenziamenti) venne dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 26 del 2017), in parte perché sugli altri due ( sui “voucher” e sulla responsabilità solidale del committente negli appalti per le retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore) intervennero delle modifiche normative che evitarono la consultazione, la quale si sarebbe dovuta invece tenere il 28 maggio 2017.

Ma anche se non è la prima volta che viene intrapresa, non può sfuggire la portata e l'importanza politica dell'iniziativa, che travalica i confini del tradizionale campo di intervento delle organizzazioni sindacali, tanto che non sono mancate critiche, anche nel campo progressista, sulla sua opportunità.

Ma, almeno a giudizio di chi scrive, la necessità di una proposta molto forte ed anzi dirompente si imponeva, visto che la deriva negativa ormai trentennale dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ha, di recente, subito nuove e drammatiche accelerazioni con il Governo di centro destra, dopo una breve parentesi caratterizzata da alcuni interventi o progetti che avevano lasciato intravedere un possibile cambio di rotta, purtroppo concretizzatisi solo in minima parte nel corso del Governo “Conte due” (e anche nel Governo “Conte uno”, è ora di ammetterlo, con riferimento al Decreto Dignità).

I quattro referendum attuali hanno come comune denominatore la lotta alla precarietà del lavoro nonché il tema della sicurezza: non c'è bisogno di sottolineare la centrale importanza di queste tematiche che affliggono in maniera sempre più drammatica il mondo del lavoro e la nostra società nel suo insieme. Nella selezione dei quesiti si è dovuto fare i conti con alcuni problemi tecnici di non poco conto, a partire dal fatto che nel nostro ordinamento il referendum popolare è solo abrogativo e non anche propositivo, cioè può consentire la cancellazione di norme ma non la introduzione di disposizioni nuove.

Pertanto i quesiti dovevano essere il più possibile chiari e lineari, e non eccessivamente “manipolativi” della disposizione di legge su cui si vuole intervenire, pena il rischio di declaratoria di inammissibilità da parte della Corte Costituzionale, così come avvenne nel 2017 con il quesito sui licenziamenti.

Inoltre, i quesiti dovevano essere di forte impatto, perché il raggiungimento del quorum del 50%, nel quadro generale della disaffezione dei cittadini al voto, è un problema veramente serio con cui bisognerà fare i conti.

Infine, i quesiti non potevano essere numerosi, per ovvie ragioni organizzative nella raccolta firme.

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Osservazioni al disegno di legge n.672 del Senato

di Antonio Carbonelli

Il disegno di legge n.672 pendente in Senato, al di là delle dichiarazioni programmatiche, sul contribuire a correggere le tante complicazioni e storture … con tutte modifiche rispettose dell’assetto delle tutele e dei diritti esistenti, che certamente devono essere mantenuti, così si legge testualmente nella relazione introduttiva, mira ad annullare in un sol colpo sia la normativa sulla convalida delle dimissioni, sia l’intero Decreto dignità sui rapporti di lavoro a tempo determinato e tramite agenzia interinale.

Lo si potrebbe chiamare un vero e proprio “decreto anti-dignità”.

Quanto alle dimissioni, l’art.26 D.lgs 151/15 ha introdotto la necessità di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al fine di contrastare il malcostume delle dimissioni in bianco e di dare certezza dell’intervenuta cessazione o meno del contratto di lavoro.

L’art.12, comma 1 del disegno di legge, al contrario, prevede l’aggiunta all’art.26 D.lgs. 151/15 della previsione che le norme circa la necessità di convalida non sono applicabili alle dimissioni dal rapporto di lavoro rassegnate, di fatto, dal lavoratore che resti assente ingiustificato dal posto di lavoro consecutivamente per un numero di giorni pari o superiore a venti.

E l’art.16 del disegno di legge aggiunge, con riguardo alla convalida delle dimissioni della lavoratrice madre richiesta dall’art.55 D.lgs. 151/01, la sostituzione della previsione per cui le dimissioni della lavoratrice madre non devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali competente per territorio – a detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro, con la previsione per cui le dimissioni della lavoratrice madre possono essere revocate entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

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Il licenziamento discriminatorio del disabile per superamento del comporto: la Suprema Corte consolida il suo orientamento (Cass. 21/12/23 n. 35747)

di Michelangelo Salvagni

Corte di Cassazione 21 dicembre 2023, n. 35747: il licenziamento discriminatorio del disabile per superamento del comporto. 

  1. Licenziamento del disabile per superamento del comporto e discriminazione indiretta: i termini della questione.

Alla luce dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 31 marzo 2023, n. 9095 e Cass. 21 dicembre 2023, n. 35747), appare consolidarsi l’indirizzo sulla nullità del licenziamento del lavoratore disabile (o portatore di handicap), per discriminazione indiretta, in ragione del superamento del periodo di comporto causato dal mancato scomputo delle assenze collegate alle proprie patologie.  Il tema d’indagine riguarda le seguenti principali direttrici:
a) il possibile allargamento della nozione di “handicap”, di derivazione comunitaria, come mutuata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche per patologie - a carattere duraturo e tali da ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nell’adempimento della propria prestazione - che non rientrano in quelle tabellari o “validate” dagli organi competenti che riconoscono i casi di invalidità ex l. 68/99 o di disabilità ex l.104/92;
b) la nullità delle clausole dei contratti collettivi, per discriminazione indiretta a norma del d.lgs. 216/2003 (e della direttiva 2000/78/CE), allorchè esse non prevedano lo scomputo delle malattie dovute a disabilita o handicap
c) l’obbligo di accomodamenti ragionevoli che il datore deve adottare al fine della salvaguardia del posto di lavoro del disabile;
d) la ripartizione degli oneri probatori, anche con riferimento alla circostanza che, secondo la Suprema Corte, la discriminazione opera oggettivamente. 

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I casi della ex GKN di Campi Bisenzio e del gruppo La Perla

di Michelangelo Salvagni


I CASI DELLA EX GKN DI CAMPI BISENZIO E DEL GRUPPO LA PERLA: LA SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE E DEL CAPITALE UMANO. 

I

Trib. Firenze, decr. 26 dicembre 2023, est. Brigida Davia.
Art. 28 St. Lav.; comma 226 dell’art. 1 della L. n. 234/2021.

II

Trib. Bologna, sez. IV Civile, decreto 19 dicembre 2023, est. M. Atzori 
Misure Cautelari art. 54 CCII - Codice della Crisi - Sequestro marchio.

III

Trib. Bologna, sez.  IV Civile, decreto 12 gennaio 2024, est. M. Atzori
Misure cautelari nell’ambito del procedimento unico di insolvenza; art. 54 CCII - sequestro intero compendio societario.

IV

Trib. Bologna, sez. IV Civile, sentenza 26 gennaio 2024, Pres. M. Guernelli, est. M. Atzori
art. 2, comma 1, lett. m) (CCII); art. 11 CCII; art. 26 CCII.

 

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NOTA a provv. del 29.02.2024 Tribunale penale di Taranto

di Massimiliano Del Vecchio
[Visualizza sentenza] 29/02/2024 - Tribunale di Taranto Sez. I penale 

A. M., di appena 35 anni, è morto il 12 giugno 2015 per essere stato attinto da una fiammata proveniente dall’Altoforno n. 2 dello Stabilimento Siderurgico di Taranto, mentre eseguiva le operazioni di misurazione della temperatura di colata.

Le operazioni in cui il M. era addetto imponevano la adozione di precise cautele, in particolare protezione della postazione di lavoro con schermi ignifughi e predisposizione di coperture alla bocca di colata che convogliassero le fuoriuscite di fiamme e calore verso il basso.
Dette cautele non erano presenti ed anche la loro omissione, nella ipotesi accusatoria del procedimento penale instaurato, ha determinato il decesso.
Il Tribunale penale di Taranto, pertanto, con sentenza resa il 29 febbraio 2024, ha condannato il Direttore dello Stabilimento, il Direttore dell’area ghisa e il Capo area ghisa per l’omicidio del povero M., rispettivamente il primo alla pena di anni sei e per gli altri due anni cinque di reclusione, oltre, per tutti, la sanzione accessoria della interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.
La vicenda fu oggetto di uno dei decreti salva Ilva che consentì l’esercizio dell’impianto nonostante il sequestro penale conseguito al verificarsi dell’infortunio mortale. Quel decreto fu annullato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 58 del 2018, che ritenne allora che il Governo non avesse dimostrato nessuna considerazione per la salute e la vita dei lavoratori, privilegiando ingiustificatamente le esigenze della produzione.
Fu imposta, quindi, la realizzazione delle suddette misure di protezione.
Oggi la magistratura ha reso giustizia in questa triste vicenda, condannando peraltro l’Amministrazione Straordinaria dell’Ilva Spa ad una sanzione pecuniaria di euro ottocentomila/00 ai sensi del d lgs 231 del 2001: tale condanna presuppone, come è noto, l’accertamento che il reato sia stato consumato dai preposti titolari di posizione di garanzia nell’interesse ed a vantaggio della società, dunque per realizzare maggiori profitti a discapito della protezione della salute e della incolumità dei lavoratori.
Vi è da dire che la sentenza del Tribunale di Taranto assolve tra gli altri imputati il direttore generale dello stabilimento dal reato di omissione di cautele perché prescritto nei suoi confronti e dal reato di omicidio per non avere commesso il fatto, ed altresì assolve il capo turno e il tecnico di colata perché il fatto non costituisce reato.

 

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Diritti e democrazia sotto attacco: gli ultimi preoccupanti sviluppi alla ex GKN di Campi Bisenzio

di Silvia Ventura

La scorsa settimana il liquidatore della ex GKN ha posto in essere condotte e avanzato dichiarazioni che costituiscono un attacco diretto a lavoratori senza stipendio da mesi, nel tentativo di criminalizzare la lotta sindacale e portare la vicenda sul piano dell’ordine pubblico.

“Comma 2 Lavoro è Dignità” esprime la propria solidarietà ai lavoratori ex GKN che negli ultimi giorni sono stati oggetto di azioni e dichiarazioni che in un Paese democratico destano preoccupazione ed hanno il sapore dell’intimidazione.

Ogni giorno di più alla ex GKN di Campi Bisenzio si gioca infatti un pezzo del diritto del lavoro e sindacale di questo Paese.

Il ventidue marzo il liquidatore, smentendo la narrazione con cui è stata intossicata l’informazione da oltre tre anni, di uno stabilimento “occupato” e “inagibile”, si è presentato in azienda – ove è regolarmente entrato - cercando però di insediare presso un presidio sindacale una agenzia di investigazione privata.

A stretto giro, in vista del tavolo di crisi già previsto per il prossimo ventisei marzo, la Società viste “le denunce presso la procura di Firenze, Roma, Frosinone, visto l'immobilismo della prefettura di Firenze e i fatti gravi, ivi inclusi rave party (...)”, ha chiesto un tavolo di sicurezza presso il Ministero dell’Interno ed ha comunicato la propria indisponibilità ad alcun confronto sino ad un non meglio precisato ripristino della legalità presso lo stabilimento di Campi Bisenzio. La società di fatto chiede di trasformare un tavolo sociale, per la risoluzione di una crisi aziendale, in un tavolo di ordine pubblico, vuole la criminalizzazione della lotta sindacale e questo fatto va denunciato con forza.

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Il Tribunale di Firenze revoca i nuovi licenziamenti dei lavoratori ex GKN, ma serve l’intervento pubblico.

di Silvia Ventura
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

La procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 18 ottobre 2023 dalla ex GKN di Campi Bisenzio viene revocata dal Tribunale di Firenze, stesso esito dei licenziamenti annunciati il 9 luglio 2021.
La società, neo denominata dalla nuova proprietà subentrata al fondo finanziario Melrose Industries nel dicembre del 2021 niente meno che Fiducia nel Futuro della Fabbrica a Firenze s.p.a., non ha mai ripreso l’attività produttiva, è in liquidazione volontaria dal 9 febbraio 2023 e continua ad adottare comportamenti illegittimi nei confronti di lavoratori e Sindacato.
Si accerta nuovamente la natura antisindacale della condotta societaria che questa volta, oltre a violare gli obblighi informativi e di consultazione previsti dalle norme di legge, dal contratto collettivo metalmeccanici industria e dall’accordo quadro siglato tra le parti il 19 gennaio 2022, questa volta ha anche omesso di effettuare le comunicazioni alle rappresentanze sindacali previste dal decreto Todde – Orlando, il c.d. decreto anti delocalizzazioni, che devono precedere l’avvio della procedura di licenziamento collettivo, pena l’invalidità della stessa.
La sezione lavoro del Tribunale di Firenze, con motivazione chiara e puntale, ha accertato nel caso di specie la piena sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che impongono l’effettuazione delle preliminari comunicazioni a Sindacato ed altri soggetti istituzionali da parte delle aziende che intendano cessare l’attività sul territorio nazionale.
Viene quindi accolto il ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori promosso dalla FIOM CGIL di Firenze Prato e Pistoia, viene revocata la comunicazione di avvio dei licenziamenti e viene ordinato a QF s.p.a. di effettuare le comunicazioni previste dal richiamato decreto.
Il provvedimento giudiziale riaccende i fari su una vertenza che tuttavia non ha mai smesso, sin dal lontano 9 luglio 2021, di essere protagonista.
La vittoria è del Sindacato che ha deciso di promuovere l’azione di condotta antisindacale.
La vittoria è però il frutto delle lotte passate che hanno strappato la promulgazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970 e poi l’implementazione di obblighi specifici ed ulteriori all’interno della contrattazione collettiva.

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Lavoratrici in gravidanza. Condotta discriminatoria di ITA Airways

di Michelangelo Salvagni

La condotta discriminatoria di ITA Airways nella procedura di selezione delle lavoratrici in gravidanza.

Corte App. Roma, Sent. 06.02.2024, n. 475, Pres. Rel. Casablanca, P.A. L. e M.M. (Avv.ti T. Laratta e F. Verdura), nonché Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma Capitale (Avv. G. Baldoni) c. ITA Airways – Italia Trasporti Aereo S.p.a. (Avv.ti M. Marazza e D. De Feo).

“E’ discriminatoria la condotta del datore di lavoro che, in un processo di selezione del personale relativo ad un piano di assunzioni, esclude le prestatrici in ragione del loro stato di gravidanza”.

  1. Considerazioni preliminari.

La fine è nota! La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 6.2.2024, n. 475, ha accertato la discriminazione subita da parte di due lavoratrici, in ragione del loro stato di gravidanza, e consistente nella loro mancata assunzione da parte della società ITA.

Il caso, vista la fattispecie discriminatoria che ha interessato le lavoratrici, sembrerebbe di semplice soluzione ma, in realtà, è stato contraddistinto da provvedimenti caratterizzati da diverse soluzioni interpretative. In breve, una prima decisione che accertava la discriminazione e condannava la società solo ad un risarcimento del danno; un successivo provvedimento che ribaltava completamente le statuizioni del primo giudice e respingeva le domande delle ricorrenti, dichiarando l’insussistenza della condotta discriminatoria e del conseguente danno; da ultimo, la sentenza della Corte di appello di Roma che, invece, nel confermare la condotta discriminatoria, ha condannato la società al risarcimento del danno, conseguente alla accertata discriminazione, ma, soprattutto, a differenza delle statuizioni del primo decreto del Tribunale di Roma, ha ordinato “la rimozione degli effetti della condotta discriminatoria mediante la selezione e assunzione” delle lavoratrici quali assistenti di volo.

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La costituzione è la posta in gioco

Siete tutti al corrente di ciò che sta accadendo nel nostro Paese. Stiamo assistendo ad un vero e proprio attacco alla democrazia e non possiamo permetterlo. Alleghiamo il testo dell'appello di ASGI al quale abbiamo deciso di aderire come Direttivo di Comma2. Sono comunque aperte le adesioni personali: potete inviarle all'indirizzo di posta elettronica indicato nell’appello.

L’Ufficio di Presidenza Comma2

Nell’ambito di un sistema democratico, fondato sui principi fondamentali della Repubblica, le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, nonché sul bilanciamento tra i diversi poteri dello Stato e la loro separazione, quello che sta accadendo in Italia assume contorni di forte preoccupazione.
Il timore principale è che quanto originato da singoli episodi - da ultimo, i feroci attacchi alle decisioni di alcuni Tribunali (in particolare Catania e Firenze) in materia di immigrazione - abbia già travalicato i confini della ordinaria dialettica istituzionale e si possa estendere sino a minare principi basilari che sono garantiti sia dallo svolgimento della funzione giurisdizionale, sia dalla libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di riunione.
Sono, infatti, messi in discussione principi fondamentali della Costituzione e fatti oggetto di attacchi personali coloro che, nei vari ruoli, osano opporre all’impianto legislativo del governo una lettura giuridica diversa, fondata su norme costituzionali o di pari valore, come quelle europee e internazionali.
Abbiamo assistito a dichiarazioni da parte di esponenti del Governo in carica di sconcertante gravità, nel caso riguardante la giudice Apostolico addirittura accompagnate dalla riesumazione di video di anni fa che (non è chiaro per qual motivo) avrebbero dovuto comportare la sua astensione dal prendere una decisione giudiziaria e, dunque, le sue dimissioni; a ciò si sono aggiunte dichiarazioni tali da sminuire gravemente la funzione (sociale e costituzionale) dell’avvocatura, con l’evidente scopo di intimorire professionisti singoli e associazioni.
Affermazioni alle quali hanno fatto seguito e continuano a riprodursi servizi giornalistici e televisivi che additano a singoli giudici, avvocati e associazioni addirittura la responsabilità del fallimento delle attuali politiche nel perseguire gli scopi dichiarati in materia di immigrazione. Attacchi che riguardano anche giudici che hanno concluso da tempo il loro ruolo ed è evidente che l’obiettivo è di intimorire la magistratura tutta e gli operatori giuridici dallo svolgere il loro ruolo nel rispetto della legge; quella legge di cui, però, nessuno parla.

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SEDE

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Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 349 2855 451
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