Ancora sullo sciopero generale del 17 novembre
di Elena Poli
Articolo pubblicato in contemporanea sulla rivista Questione Giustizia
Note sui provvedimenti del Governo e della Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali: preoccupazione della salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati in contemperamento con la salvaguardia del diritto di sciopero, assistito da pari tutela costituzionale, oppure intento di contrastare le iniziative di lotta dei lavoratori e delle loro OOSS?
E’ ancora in atto la vicenda che ha visto gli interventi congiunti della Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrambi e di concerto diretti ad imporre alle Confederazioni Sindacali CGIL e UIL la riduzione della durata delle astensioni conseguenti alla proclamazione dello Sciopero Generale indetto per il 17 novembre scorso.
Conviene, per valutare il fondamento e gli effetti di tali interventi, riassumerne gli arresti.
In data 27 ottobre le Confederazioni CGIL e UIL Nazionali comunicavano alla Commissione di Garanzia ed a tutti i soggetti interessati l’indizione di uno sciopero generale nazionale, che avrebbe coinvolto anche tutti i settori pubblici e privati tenuti al rispetto della Legge n. 146/90 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali[1] con astensione dal lavoro per l’intera giornata.
Espressamente le Confederazioni dichiaravano che la mobilitazione aveva il fine di ottenere il cambiamento della proposta di Legge di Bilancio in via di approvazione e delle politiche economiche e sociali adottate dal Governo nonché a sostegno delle piattaforme sindacali unitarie presentate (e mai prese in considerazione) per ottenere provvedimenti in materia di lavoro, politiche industriali, fisco, previdenza, pensioni, istruzione e sanità finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze ed al rilancio della crescita economica del paese.
Da tale astensione venivano espressamente esclusi alcuni settori i cui lavoratori, come anticipato nei comunicati stampa sindacali diffusi sin dal 26 ottobre 2023 e secondo le proclamazioni di sciopero corredate da identiche motivazioni inviate alla stessa Commissione ed agli altri soggetti interessati nei giorni immediatamente successivi, avrebbero scioperato, a seconda delle Regioni di appartenenza, alcuni nella stessa giornata del 17 novembre, e altri nelle giornate successive del 24 novembre e del 1° dicembre.
Con delibera assunta in data 8 novembre, la Commissione indicava alle OOSS proclamanti due violazioni, a suo dire, della disciplina regolativa del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: 1) il mancato rispetto delle regole della «rarefazione oggettiva» in violazione del rispetto dell’intervallo prescritto di 10 giorni dovuta alla presenza in calendario di altre agitazioni già proclamate da OOSS diverse in date vicine; 2) la violazione della «durata massima della prima azione di sciopero», differente a seconda dei settori e delle professioni (dalle 4 alle 12 ore).
Tali violazioni venivano segnalate sul presupposto che lo sciopero indetto per il 17 novembre, in ragione della esclusione di alcuni settori, non potesse considerarsi «generale» e che allo stesso non potessero, quindi, applicarsi le normative di “miglior favore” previste dalla stessa Commissione nella precedente delibera n. 134/2003.
Tale delibera, infatti, era stata adottata all’espresso fine di modificare la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, come prevista dalla legge e dai contratti o dai regolamenti provvisori emanati dalla stessa Commissione, alleggerendone le prescrizioni allo scopo di renderla compatibile con il diritto allo sciopero «generale» - da sempre considerato legittimo-, e tale da non renderne impossibile l’esercizio. Ad esempio, e per quanto qui interessa, la delibera (i) da un lato escludeva, in caso di sciopero generale, l’obbligo di osservare i limiti massimi di durata della prima astensione dal lavoro previsti in misura differente dalle normative contrattuali o amministrative di settore e (ii) dall’altro rendeva meno stringente l’obbligo di osservare tra due o più scioperi riguardanti lo stesso servizio e lo stesso bacino di utenza l’intervallo di tempo prescritto in misura differente settore per settore. A tal fine la delibera demandava alla Commissione la valutazione caso per caso della effettiva sussistenza e dell’entità dell’eventuale danno apportato da tale omissione al “contenuto essenziale” dei diritti della persona costituzionalmente garantiti oggetto di tutela in contemperamento con quella del diritto di sciopero altrettanto costituzionalmente garantito (c.d. garanzia della «rarefazione oggettiva»). Allo stesso fine la delibera determinava tale lasso di tempo in misura uniforme per tutti i settori (10 giorni).