Sull’abrogazione del rito Fornero
MAGISTRATURA DEMOCRATICA
“La riforma della giustizia civile”
QUINTO SEMINARIO,
22 marzo 2023 ore 15:30
Le controversie di lavoro
Intervento di Alberto Piccinini
Ringrazio Magistratura Democratica dell’invito a nome dell’associazione Comma2- Lavoro è dignità - che prende il nome dal capoverso dell’art. 3 della Costituzione - associazione composta, tra l’altro, da oltre 300 avvocati giuslavoristi che difendono i lavoratori e le lavoratrici.
Dirò quindi alcune cose sul superamento del Rito Fornero “dal punto di vista” dei ricorrenti, su come abbiamo vissuto la riforma di oltre 10 anni fa e sulle nostre speranze per il futuro.
Ammetto che anche io all’inizio ho apprezzato [come il dott. Riverso] la riforma, soprattutto per le caratteristiche di sommarietà e celerità (analoghe al procedimento ex art. 28 Statuto dei Lavoratori): e dal punto di vista dei tempi indubbiamente la promessa è stata mantenuta, se consideriamo che la prima causa è stata discussa in cassazione all’udienza del 24 settembre 2014 (sentenza n. 23.669/2014) a poco più di due anni dall’entrata in vigore della legge.
Ben presto, però, ne sono venuti a galla i difetti, primo fra tutti la frammentazione sul piano processuale rispetto alle domande non strettamente connesse con il licenziamento, con conseguente duplicazione di cause (e di contributi unificati).
Per non parlare delle iniziali incertezze in materia di conseguenze per l’erronea scelta del rito, che ha visto proliferare decisioni di nullità e/o inammissibilità del ricorso: per noi avvocati sempre ricorrenti è stato un vero incubo e, in situazioni di dubbio sul nuovo rito, per il timore di sbagliare e incorrere in decadenze, spesso ci siamo trovati a portare avanti parallelamente la stessa causa promossa con rito ordinario e con rito speciale, salvo poi abbandonare quella che sarebbe risultata sbagliata.
In ogni caso quel rito aveva portato, di fatto, i gradi del giudizio a quattro, con un inutile appesantimento del processo.
E allora ben venga la riforma, purché si dia effettiva applicazione al «carattere prioritario» delle controversie [indicata come la prima peculiarità dal prof. Dalfino]: in realtà, sulla base di una prima esperienza personale, ho verificato che questa cosa non tutti i giudici l’abbiano ancora capita: in un ricorso ex art 441 bis depositato dal mio studio la scorsa settimana il Tribunale di Bologna ha fissato la prima udienza al 15 novembre, a distanza di oltre otto mesi dal deposito… [a me sembra uno sproposito, e mi rassicura quanto detto dalla dott.ssa Coppetta, richiamando il termine del 415 e quindi 60 giorni, ma sappiamo tutti che non è un termine perentorio e non vorrei che fossero fondate le preoccupazioni del dott. Riverso, che lamenta il fatto che la fissazione viene affidata alla decisione discrezionale e insindacabile del giudice]