statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

Mario Fezzi

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
Nonostante alcune misure in controtendenza attuate durante il governo Conte, quali, ad esempio la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, l'attuale governo è tornato ad adottare leggi (e a prometterne di nuove) in forza delle quali continueranno a pagare i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

[ BACHECA ]


BOLOGNA
Venerdì 16 ottobre 2026 - ore 15
ALMA MATER STUDIORUM
Università di Bologna
Aula I - Via Andreatta 8


Prof. Piergiovanni Alleva
PER UN PROGRAMMA DI RIFORME IN MATERIA DI LAVORO


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Il Governo, il “salario giusto” e la truffa delle parole

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Ancora una volta il Governo Meloni ha scelto la data simbolica del Primo Maggio per emanare un pacchetto normativo in materia di lavoro.
Il decreto legge n. 62 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, ed entrato in vigore appunto il giorno successivo, promette infatti grandi cose per il mondo del lavoro quando si propone di introdurre: “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale”.
E' proprio quello che ci vuole – si potrebbe pensare - per un Paese che, da trent'anni, vede il potere d'acquisto dei salari diminuire costantemente e le condizioni di lavoro farsi sempre più precarie ed insicure. Ma purtroppo il carattere dell'operazione, come si vedrà, è meramente propagandistico e la situazione drammatica in cui versano lavoratrici e lavoratori italiani non è certo destinata a migliorare grazie a questo intervento normativo.

Colpisce innanzi tutto un dato semantico, chiaramente destinato a lanciare un ingannevole messaggio di speranza e di fiducia. Compare infatti, per la prima volta nel nostro ordinamento, la nozione di salario “giusto”.
Ma cos'è il salario “giusto”? Secondo il Governo questo non è altro che il trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 7 del decreto). Il salario “giusto” è quindi quello minimo sindacale previsto dalla contrattazione collettiva, la quale però da decenni versa in stato di cronica debolezza, com'è dimostrato dal fatto che le retribuzioni in Italia sono diminuite, in termini di valore reale, più che in qualsiasi altro Paese industrializzato (si stima che nel solo ultimo quinquennio la perdita del potere d'acquisto dei salari sia stata superiore all'8%).
Quindi, per per andare alla sostanza dell'operazione politica, il Governo, dopo aver lasciato scadere la delega contenuta del decreto legislativo 26 settembre 2025 n. 144 in materia di salario minimo (https://volerelaluna.it/lavoro/2025/10/14/requiem-per-il-salario-minimo/ ), con un tocco di bacchetta magica, pretende ora di risolvere la situazione dei salari definendo come “giusto” il trattamento economico complessivo già dovuto in forza della contrattazione collettiva in vigore, che però, purtroppo, ha dimostrato la propria grave inadeguatezza.
La finalità dell'operazione semantica, tanto impudente quanto insidiosa, è evidente: se viene definito “giusto” un trattamento salariale che magari non lo è, sarà più facile farlo accettare a chi lo deve subire e che dovrà rassegnarsi a continuare a subirlo, senza più neanche sperare di ricorrere alla magistratura del lavoro.
È chiaro che un'operazione siffatta, di mero restyling lessicale, non potrà mai alleviare né tantomeno risolvere il problema del lavoro povero.

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Quale indennità per il licenziamento illegittimo?

di Alberto Piccinini
Articolo pubblicato come argomento del mese in RGL GIURISRUDENZA ON LINE N. 11.2025?

Quale indennità per il licenziamento illegittimo delle/i lavoratrici/lavoratori[1] dipendenti dalle “piccole imprese”assunte/i fino al 7 marzo 2015?

Com’è ormai ben noto a quanti si interessano di diritto del lavoro, con la sentenza n. 118 del 23 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. Jobs Act), nella parte in cui fissava un tetto massimo di sei mensilità per l'indennizzo dovuto in caso di licenziamento illegittimo da parte di datori di lavoro con meno di sedici dipendenti.
Nel risolvere il problema della inadeguatezza di tutela di questi lavoratori, la pronuncia ne ha peraltro lasciato scoperto un altro, che riguarda la disciplina sanzionatoria per il licenziamento illegittimo nelle – impropriamente chiamate – “piccole imprese”[2], dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del Jobs Act. Pur tuttavia si può ritenere che la predetta sentenza apre la strada a una riconsiderazione critica dell'articolo 8 della Legge n. 604 del 1966, evidenziando una disparità di trattamento difficilmente giustificabile.
A questo riguardo si deve sottolineare che tale decisione non è giunta inaspettata. Già con la sentenza-monito n. 183/2022, la Corte aveva rilevato la non compatibilità della norma di cui all’art. 9, co. 1, con i parametri costituzionali, pur dichiarando inammissibile la questione e "ammonendo" il legislatore a intervenire. Di fronte all'inerzia del Parlamento, la Corte è intervenuta nuovamente, e in modo risolutivo, con la citata sentenza.
Il ragionamento della Corte si è fondato su principi consolidati, già espressi in precedenti pronunce come la n. 194/2018 e la n. 150/2020. La Consulta ha stabilito che un tetto così basso e una forbice indennitaria così ristretta (da tre a sei mensilità) da un lato non svolgono una funzione adeguatamente riparatoria, in quanto non garantiscono un ristoro adeguato e personalizzato del danno subito dal lavoratore, che è un fatto "in sé sempre traumatico", impedendo al giudice di valutare le peculiarità del caso concreto, come l'anzianità di servizio, le condizioni delle parti o la gravità della condotta datoriale; dall’altro fanno venire meno la sua funzione dissuasiva: non costituiscono, infatti,  un deterrente efficace per il datore di lavoro, che potrebbe considerare il costo del licenziamento illegittimo come un onere prevedibile e accettabile, vanificando la tutela del posto di lavoro.

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La legge delega su salari e contrattazione: requiem per il salario minimo e sostegno ai sindacati gialli

 di Enzo Martino

1) Sulla Gazzetta ufficiale del 3 ottobre 2025 è stato pubblicato il testo della legge delega 26 settembre 2025 n. 144, recante tra l'altro norme in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva.

L'art. 1 della legge, dopo avere enunciato nel primo comma le finalità dell'intervento normativo (cioè quelle di assicurare ai lavoratori “trattamenti giusti ed equi” e di “contrastare il lavoro sottopagato”), fissa nel suo secondo comma criteri direttivi abbastanza aperti, che lasciano ampi poteri di manovra all'Esecutivo. Bisognerà pertanto attendere i decreti delegati – che dovranno essere emanati entro sei mesi - per formulare un giudizio complessivo, anche se qualcuno dei criteri direttivi merita di essere da subito commentato, perché pone interrogativi molto seri sui futuri sviluppi del diritto sindacale nel nostro Paese.

La genesi della legge ed il complesso e tormentato iter parlamentare che l'ha partorita, avevano destato più di qualche inquietudine circa la reale volontà del Governo.

L'Esecutivo aveva già infatti a disposizione una delega legislativa per intervenire in materia di trattamenti retributivi: quella conferitagli dalle Camere per l'attuazione della direttiva UE 2041/2022 relativa ai salari minimi adeguati, ma il Governo aveva deciso di lasciar scadere i termini per emanare i relativi decreti delegati, dichiarando esplicitamente che l'ordinamento italiano era già anticipatamente conformato alla Direttiva, posto che, nel nostro Paese, la copertura offerta dalla contrattazione ollettiva sarebbe superiore all'80 % fissato dalla Direttiva stessa.

La sensazione generale fu che la maggioranza, dichiaratamente contraria ad introdurre un salario minimo per legge, fosse intenzionata semplicemente a non fare nulla. Quella sensazione invece si è rivelata del tutto errata, perché nella realtà il Governo  stava già realizzando un disegno ben diverso e più ambizioso rispetto a quello di difendere semplicemente lo status quo.

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Lo sciopero contro il genocidio è necessario e legittimo!

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

La straordinaria partecipazione allo sciopero del 3 ottobre indetto a Cgil, Usb, Cub e altre sigle a sostegno della Global Sumud Flotilla e contro il genocidio in atto a Gaza, è stata la miglior risposta ai pesanti tentativi di intimidazione posti in essere alla vigilia dal Governo Meloni. Lo sciopero è riuscito al di là di ogni migliore aspettativa: centinaia di migliaia di cittadini di ogni età si sono astenuti dal lavoro e sono scesi pacificamente in piazza in tantissime città, aderendo così a una iniziativa di grande rilievo politico. Di fronte alle dichiarazioni sulla presunta illegittimità dello sciopero di alcuni esponenti di Governo, a cominciare da quelle del vice premier Salvini (che ha addirittura minacciato sanzioni contro gli scioperanti), è tuttavia opportuno fare chiarezza anche dal punto di vista tecnico giuridico: perché chi si batte per il rispetto della legalità internazionale, non riesce a rassegnarsi all'idea che “il diritto conti fino a un certo punto” (citazione testuale di Antonio Tajani, ministro degli Esteri – verrebbe da scrivere – fino ad un certo punto...).
La prima osservazione da fare è che lo sciopero politico – salvo che non sia diretto a sovvertire l'ordine costituzionale – è pienamente lecito nel nostro Paese sin dalla storica sentenza n. 290 del 1974 con la quale la Corte Costituzionale ha eliminato le sanzioni penali che lo punivano. La norma dichiarata incompatibile con i principi della nostra Costituzione repubblicana (e in particolare con il suo articolo 40) era l'articolo 503 del codice penale del 1930, ispirato da Alfredo Rocco, ministro della giustizia del governo fascista. Un pizzico di nostalgia da parte di qualche esponente della maggioranza di Governo per norme fortemente repressive, in particolare se dirette contro scioperi non esclusivamente economici o contrattuali, fa parte, ormai, solo della cultura di una certa destra italiana. Bene ha fatto pertanto Landini a rivendicare la natura politica dell'iniziativa, dichiarando che così il sindacato fa il proprio mestiere, che è anche quello di difendere la democrazia e la legalità.

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Il "lavoro povero" e l'apologo del Numerio Negidio

di Piergiovanni Alleva

1 - La denunzia-monito del Presidente Mattarella sul dilagare del “lavoro povero” ha giustamente riempito la scena politica e rilanciato il progetto di un salario minimo legale (indicizzato), ma pone anche un importante interrogativo. Che è questo: si tratta soltanto di un pur importantissimo progetto politico e di una riforma ancora tutta da conquistare, oppure “nella pancia” del nostro ordinamento c’è già oggi una regola giuridica che consenta al “lavoratore povero” di rivendicare un salario dignitoso anche davanti ad ogni Tribunale della Repubblica?
E’ una domanda importante, e non perché si voglia, da parte nostra, brandire l’arma di un “pangiustizialismo”, ma perché la consapevolezza che quell’arma esiste non può che rappresentare una potente spinta per realizzare il progetto di riforma.
La risposta all’interrogativo è, invero, all’apparenza, positiva e semplice: il nostro ordinamento ha, al vertice, la Costituzione, e, nel dettato costituzionale, esiste l’art. 36 che garantisce al lavoratore una retribuzione adeguata e, comunque, sufficiente, per assicurare, a lui ed alla sua famiglia, “un’esistenza libera e  dignitosa”. E poiché si tratta, comunque, di un precetto legale vero  e proprio, e non solo di una dichiarazione di principio, il “lavoratore povero” può convocare il datore di lavoro avanti al Giudice del Lavoro e, invocando l’art.36 Cost., ottenere un aumento del salario sia per il futuro, sia per il passato come arretrati.
Le difficoltà nascono dal fatto che, nel nostro sistema sociale ed ordinamentale, i salari minimi, settore per settore, sono stabiliti e quantificati in cifra dai contratti collettivi, e quando si tratta di contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, si ritiene, per lunga tradizione giurisprudenziale, che le tariffe contrattuali collimino, appunto, con la soglia minima della retribuzione adeguata e sufficiente ai sensi dell’art.36 Cost.
Si tratta, però, di una “presunzione giuridica” che con il passare del tempo (e specie dopo l’abolizione della scala mobile dei salari) è divenuta sempre meno convincente, in quanto i minimi retributivi contrattuali non sono riusciti a “star dietro” alla dinamica inflazionistica, venendo altresì aggirati,  per il dilagare del “lavoro nero” o “grigio”, precario ecc.

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Sicurezza per decreto le nuove vie del diritto nel tempo del dispotismo europeo

di Gianni Giovannelli

La nobiltà, dicono i nobili
è l’intermediaria fra il re e il popolo.
Sì! Come il cane da caccia è l’intermediario
fra il cacciatore e le lepri.

Chamfort - (Prodotti della civiltà perfezionata, Boringhieri, 1961, pag.121)

        Mancano dati precisi e censimenti puntuali, ma si calcola che in Italia gli immobili occupati siano circa 50.000, da suddividere in 30.000 pubblici e 20.000 privati. Questo almeno è il risultato di un sommario censimento di Federcasa e Nomisma, con una elaborazione dei rilievi disponibili nel 2021 e in qualche modo aggiornati per proiezione al 2024. Ovviamente non si possono appiattire in unico segmento realtà sociali molto diverse fra loro, ma, considerando i nuclei abitativi che di fatto si insediano in questi stabili riteniamo che oggi gli occupanti (italiani o stranieri, maggiorenni o minorenni, maschi o femmine) siano intorno a duecentomila unità. Bisogna aggiungere poi la vasta platea che, per vari motivi, ha ricevuto disdetta contrattuale, notifica di sfratto esecutivo, avviso di sloggio. Questa moltitudine di soggetti fragili, spesso privi di reddito e di risorse per sopravvivere dignitosamente, è destinataria di un provvedimento varato dal Governo Meloni ai sensi dell’art. 77 della Costituzione e dell’art. 15 L. 3.8.1988 n. 400: il requisito che consente il decreto consiste nella oggettiva necessità di intervenire senza approvazione delle due Camere per oggettiva e accertata urgenza, di carattere straordinario e improrogabile.

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La divisione delle carriere – perché solo quelle dei magistrati togati?

di Giuliana Quattromini

Verrebbe da dire: a volte ritornano, ma in realtà non sono mai andati via se pensiamo che nella seduta della Camera di giovedì 16 gennaio è stato approvato in prima deliberazione il disegno di legge preordinato a separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.
Lo chiedeva Gelli, lo ha chiesto Berlusconi lo ripropone il Governo in carica.
Chi come me che insieme all’associazione IDF Iniziativa Democratica Forense ha combattuto per decenni in difesa dell’indipendenza della Magistratura sa bene che la separazione delle carriere è solo un pretesto per ottenere ben altro.
Al governo non interessa il funzionamento della giustizia altrimenti si occuperebbe di farla funzionare e non di gettare sabbia negli ingranaggi.
Il reale obiettivo è rappresentato dalla sottoposizione della magistratura requirente al potere esecutivo e dal tentativo di creare un magistrato anni 50, un  mite burocrate  minacciato dalla politica e succube dei superiori gerarchici.
Come avvocati democratici non possiamo che esprimere radicale dissenso, nel metodo e nei contenuti, rispetto al disegno di legge che attacca la Costituzione in uno dei suoi poteri, quello giudiziario per sottoporlo all’esecutivo del governo di turno.

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Chi vuole cambiare la Giustizia e perché

di Carlo Sorgi

Il nazionalismo è una ideologia che ha sempre avuto bisogno, per accendere gli animi e conquistare consensi e seguaci, di un nemico esterno. Il sovranismo è un neologismo entrato di recente nel lessico del dibattito politico. Come il nazionalismo ha bisogno di un nemico per meglio mobilitare i suoi accoliti e partigiani. Ma questo nemico è soprattutto interno. Anche se ispirato da fattori e forze internazionali il nemico dei sovranisti è il sistema di principi, regole e valori che hanno governato il Paese negli anni precedenti ([1]) . Il populismo può considerarsi il collegamento ideologico tra questi due fenomeni, in quanto entrambi, per affermarsi, hanno bisogno di un riferimento diretto ai concetti astratti di popolo e nazione ([2]). “I populismi, allorquando vanno al potere, come oggi in Italia, aggiungono un’intrinseca vocazione anti-rappresentativa e anticostituzionale, proveniente da due perversioni ideologiche dell’idea di democrazia. La prima è l’identificazione dei vincitori delle elezioni con il popolo, degli eletti con gli elettori, della volontà del ceto politico con la volontà popolare, dei rappresentanti con i rappresentati. La seconda è la riduzione della democrazia all’onnipotenza della maggioranza governativa assunta quale espressione diretta della sovranità popolare, e quindi la negazione di quel tratto distintivo della democrazia costituzionale che è l’insieme dei limiti e dei vincoli sostanziali imposti dalla Costituzione alla legislazione e più in generale ai poteri politici”.([3]).

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  Comunicato


L’Associazione Comma2 Lavoro è Dignità aderisce al promosso appello alla solidarietà internazionale per i lavoratori impiegati nella filiera del marchio Montblanc e per il sindacato SUDD Cobas, colpiti da un’iniziativa giudiziale grave, sintomatica dei tempi che stiamo vivendo.
Montblanc, brand della moda posto al vertice della filiera produttiva che vede da tempo lavoratori e sindacato della provincia fiorentina in lotta per denunciare una condizione di vero e proprio sfruttamento lavorativo e chiedere condizioni di lavoro dignitose e rispettose della legge, il mese scorso aveva promosso davanti al Tribunale Civile di Firenze un’azione giudiziale per chiedere che sia al sindacato che ad alcuni suoi aderenti venisse imposto il divieto di manifestare nel raggio di 500 metri dalla propria boutique di Firenze, pena multe da € 5.000,00 ciascuno.
La campagna di solidarietà ha indotto l’azienda a “ritirare” la proposta azione giudiziale civile, ma ha mantenuto la propria iniziativa sul piano penale e ad oggi rifiuta di sedersi ad un tavolo sindacale. L’azione giudiziale stessa, per quanto rinunciata, avrebbe rappresentato e rappresenta un tentativo di duro attacco alla libertà di associazione sindacale, al diritto di sciopero, così come, più in generale, alla libertà di manifestazione, diritti costituzionalmente garantiti, la cui violazione determina un ulteriore indebolimento del livello democratico del nostro paese.

Bologna, lì 3 febbraio 2025

Associazione Comma2 Lavoro è Dignità


 

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Dimissioni in bianco

di Bartolo Mancuso

Con le nuove “Disposizioni in materia di lavoro” torneranno le “dimissioni in bianco”

L’art. 9 comma del  Disegno di legge N. 1532-bis denominato  “Disposizioni in materia di lavoro”, contiene una norma che, se approvata, rappresenterebbe un grave balzo indietro della civiltà giuridica.
La disposizione normativa prevede che “ All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo ».”
Il “presente articolo” è l’art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che prevede che “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche […]” cioè tramite una comunicazione da rendere ai patronati.

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Contratti di prossimità e poteri dell’ispettorato su mancata applicazione del contratto collettivo

di Alberto Piccinini
Articolo pubblicato sul sito www.dottrinalavoro.it

1. Contrattazione decentrata, Accordi Interconfederali e DL n. 138/2011 

Abbiamo assistito, nei territori più sindacalizzati, negli anni settanta/ottanta a un proliferare di accordi decentrati fortemente migliorativi delle condizioni dei lavoratori rispetto alla contrattazione nazionale, tanto che l’esigenza espressa dalle controparti datoriali è stata quella di contenere tale contrattazione.

Con il Protocollo 23 luglio 1993 venivano dettate delle regole per evitare che sulla stessa materia vi fosse un conflitto di fonti, prevedendo un sistema di ripartizione per materie tra la contrattazione nazionale a quella aziendale.

Successivamente v’è stata la “scoperta” del possibile uso della contrattazione di secondo livello per sottrarre diritti, e quindi in funzione anche derogatoria delle previsioni del CCNL: di qui l’esigenza del sindacato di disciplinarne l'utilizzo.

L’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011 (unitario, dopo anni di conflitti endo-sindacali caratterizzati da accordi separati) sancisce la centralità del CCNL attribuendogli la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori, e ribadisce che la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.

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SEDE

Via San Felice, 6
Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 349 2855 451
E-mail: segreteria@comma2.it

 
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