Statuto

Associazione “Comma2”- Lavoro è Dignità.

  • Art. 1
    Denominazione e Durata

    E' costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “Comma2 – Lavoro è Dignità”. 
    L'Associazione  ha durata illimitata.

  • Art. 2
    Sede
    L’Associazione ha sede legale  in Bologna. 
    Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative anche altrove.
  • Art. 3
    Scopo e finalità

    L’Associazione, che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, considerato che la Costituzione italiana prevede che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza delle cittadine e dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (Art. 3 comma 2); che il diritto al lavoro è riconosciuto e che ne sono promosse le effettive condizioni, anche per il progresso materiale e spirituale della società (Art. 4); che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 comma 2); che sia compito della Repubblica tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni al fine di affermare e regolare i diritti del lavoro (art. 35); si prefigge di:
    - promuovere e tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché la loro effettiva uguaglianza contro ogni tipologia di discriminazione
    - promuovere la diffusione e la conoscenza di tali diritti attraverso iniziative di informazione rivolte alle lavoratrici, ai lavoratori e a coloro che operano nell’ambito della loro tutela
    - promuovere iniziative di informazione, formazione e sviluppo delle competenze di coloro che operano nell’ambito della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
    - contribuire all’ampliamento e al rafforzamento del quadro normativo e contrattuale che regola tali diritti, anche attraverso proposte ed iniziative di tipo legislativo
    - promuovere e coordinare iniziative di politica giudiziaria di contrasto rispetto alle normative che si propongono la riduzione delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, con il fine di rimuovere gli ostacoli posti dall'attuale legislazione all'attuazione dei principi costituzionali
    - promuovere e tutelare, nell’ambito dei rapporti di lavoro, i principi di pari dignità sociale e di eguaglianza delle persone senza distinzioni di etnia, di età, di nazionalità, di lingua, di religione, di sesso, di convinzioni personali, di orientamento sessuale, di identità di genere, legate alla disabilità, e contrastando ogni fenomeno di discriminazione, anche mediante la promozione di azioni giudiziarie avverso le discriminazioni individuali e collettive.
    Manifestando particolare attenzione alle condizioni di vita e di salute delle lavoratrici e dei lavoratori sia nel corso della loro attività lavorativa che nel loro inserimento sociale, l'Associazione promuove una cultura della sicurezza sul lavoro e dell'attenzione alla protezione e tutela dell'ambiente. A tal fine, l'associazione promuove e persegue ogni azione utile a difendere donne e uomini nel territorio, sui luoghi di lavoro e fuori di essi.
    L’Associazione potrà promuovere giudizi, intervenire, resistere, esprimere pareri o comunque costituirsi in essi – nelle forme previste dall’ordinamento e laddove sussistano i presupposti sostanziali e processuali – al fine di perseguire i propri obiettivi statutari.

  • Art. 4
    Ambiti di intervento

    L'Associazione sviluppa la propria attività su due dimensioni territoriali: 
    - l’ambito nazionale per quanto riguarda azioni di intervento diretto rientranti negli scopi e finalità indicati all’art. 3 
    - l’ambito sovranazionale per quanto riguarda i medesimi scopi in raccordo con altri soggetti appartenenti alla UE.

  • Art. 5
    Soci
    Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell’Associazione cooperano concretamente alla sua realizzazione.
  • Art. 6
    Ammissione, recesso e decadenza dei soci
    L’ammissione a socio avviene su decisione del Consiglio Direttivo dietro presentazione di apposita domanda contenente adesione formale agli scopi e alle finalità dell’Associazione, nonché riconosciuta  competenza relativamente alle attività dell’Associazione e  “scelta di campo” dalla parte dei lavoratori. 
    La domanda di adesione deve essere trasmessa alla associazione via mail, con apposito format sottoscritto e trasmesso in pdf. 
    Il recesso da socio avviene secondo la normativa vigente. 
    La decadenza, oltre che per perdita dei requisiti che hanno dato origine al riconoscimento dello stato di socio, avviene su decisione del Comitato Direttivo. 
    Il socio che cessa di appartenere all’Associazione per recesso o decadenza non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sui risultati dell’attività prestata precedentemente.
  • Art. 7
    Organi sociali
    Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere-Segretario.
  • Art. 8
    Assemblea dei soci
    L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all’Associazione e viene convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo. 
    Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. E’ ammessa delega valida e sottoscritta dal socio delegante fino ad un massimo di due per socio presente. 
    I compiti dell’Assemblea dei soci sono: 
    - deliberare sugli indirizzi generali dell’Associazione 
    - approvare il bilancio preventivo e consuntivo 
    - nominare i componenti del Consiglio Direttivo 
    - deliberare sugli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo 
    - deliberare sui Regolamenti dell’Associazione 
    -  Le riunioni sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci. Nelle convocazioni successive le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei soci presenti. 
    Le deliberazioni vengono assunte sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive a maggioranza dei presenti.
  • Art. 9
    Consiglio Direttivo
    L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 16 (sedici) componenti. 
    Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e si riunisce su convocazione del Presidente. 
    I compiti del Consiglio direttivo sono: 
    - eleggere al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente, delegato dal Consiglio direttivo a sostituire il Presidente quando si renda necessario 
    - deliberare sulle richieste di ammissione a socio 
    - predisporre i programmi di lavoro da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 
    - fissare la quota di iscrizione annuale di adesione all'Associazione che i Soci sono tenuti a corrispondere  
    - deliberare su tutti gli atti non riservati all’Assemblea 
    Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei componenti.
  • Art. 10
    Presidente
    Al Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. 
    I compiti del Presidente sono: 
    - gestire l’ amministrazione secondo le direttive ricevute dal Comitato direttivo; 
    - convocare e presiedere l’Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo, curandone le relative decisioni e deliberazioni. 
    La rappresentanza dell'Associazione spetta altresì al Tesoriere-Segretario.
  • Art. 11
    Patrimonio
    Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte dei soci, di enti pubblici e privati, da persone fisiche e dagli avanzi di gestione. 
    Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci. 
    Per lo svolgimento dell’attività l’Associazione dispone delle seguenti entrate: 
    - versamenti effettuati dai Soci 
    - elargizioni e contributi che a qualsiasi titolo provengono da enti pubblici e privati e da persone fisiche 
    - redditi derivanti dal suo patrimonio. 
    Tutti i versamenti all’Associazione sono a fondo perduto. In nessun caso potrà pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a qualsiasi titolo. 
    Il versamento non crea diritti di partecipazione né crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. 
    In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà obbligatoriamente essere devoluto a fini di pubblica utilità.
  • Art. 12
    Esercizio sociale
    L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
    L’Assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno. 
    All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati. 
    L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per le attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.
  • Art. 13
    Legge applicabile
    Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Codice Civile nonché alla normativa vigente per le Associazioni senza fini di lucro.

SEDE

Via San Felice, 6
Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 349 2855 451
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 
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