Dimissioni in bianco
di Bartolo Mancuso
Con le nuove “Disposizioni in materia di lavoro” torneranno le “dimissioni in bianco”
L’art. 9 comma del Disegno di legge N. 1532-bis denominato “Disposizioni in materia di lavoro”, contiene una norma che, se approvata, rappresenterebbe un grave balzo indietro della civiltà giuridica.
La disposizione normativa prevede che “ All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo ».”
Il “presente articolo” è l’art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che prevede che “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche […]” cioè tramite una comunicazione da rendere ai patronati.
Questa disposizione è stata annunciata dal Governo come antidoto contro i “furbetti della Naspi” ovverosia, lavoratori o lavoratrici che pretenderebbero di essere licenziati dai datori di lavoro appunto per ricevere il sussidio che invece non è previsto – salvo i rigidi casi giusta causa – in caso di dimissioni. Scansafatiche che non hanno voglia di lavorare e vogliono poltrire sul divano pagati dai noi contribuenti.
E questo per proteggere le imprese dal dover pagare il pagamento del ticket previsto in caso di licenziamento.
Ecco la storiella: i poveri imprenditori costretti a pagare 1500 euro ricattati dai soliti fannulloni.
Ma questa storia non è solo falsa, di più, è pericolosa, perché non è che una nuova puntata della efficace costruzione ideologica della destra che per amicarsi i primi, arma i penultimi contro gli ultimi.
Dobbiamo dirlo con forza: è tutto finto.
L’obbligo di comunicazione telematica delle dimissioni – introdotta dalla legge Fornero del 2012 e prevista come detto dall’art. 26 dlgs 151/2015– ha posto fine alle dimissioni in bianco, o, rimanendo nella metafora, grigie.
Si trattava di un sistema di soggiogamento del lavoratore.
Nei casi più gravi, il lavoratore al momento dell’assunzione era tenuto a firmare, appunto un foglio bianco, che il datore compilava a tempo debito.
Ma poi vi erano casi in cui il lavoratore veniva mandato via senza le formalità e le garanzie del licenziamento per poi essere ritenuto dimissionario. L’unica possibilità per il lavoratore era la difficile, se non impossibile, prova di essere stato cacciato oralmente.
Come detto, la legge Fornero, prima, e la L. 151/2015, dopo, hanno reso tutto chiaro: chi intende recedere il rapporto di lavoro lo deve comunicare formalmente.