I casi della ex GKN di Campi Bisenzio e del gruppo La Perla
di Michelangelo Salvagni
I CASI DELLA EX GKN DI CAMPI BISENZIO E DEL GRUPPO LA PERLA: LA SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE E DEL CAPITALE UMANO.
I
Trib. Firenze, decr. 26 dicembre 2023, est. Brigida Davia.
Art. 28 St. Lav.; comma 226 dell’art. 1 della L. n. 234/2021.
II
Trib. Bologna, sez. IV Civile, decreto 19 dicembre 2023, est. M. Atzori
Misure Cautelari art. 54 CCII - Codice della Crisi - Sequestro marchio.
III
Trib. Bologna, sez. IV Civile, decreto 12 gennaio 2024, est. M. Atzori
Misure cautelari nell’ambito del procedimento unico di insolvenza; art. 54 CCII - sequestro intero compendio societario.
IV
Trib. Bologna, sez. IV Civile, sentenza 26 gennaio 2024, Pres. M. Guernelli, est. M. Atzori
art. 2, comma 1, lett. m) (CCII); art. 11 CCII; art. 26 CCII.
- Considerazioni preliminari: delocalizzazioni, reindustrializzazioni e stato d’insolvenza
Le vicende della ex GKN di Campi Bisenzio e della società La Perla in un certo senso sono collegate in ragione dell’impatto negativo delle scelte imprenditoriali sia sulla continuità aziendale che sull’occupazione. Il tema di interesse riguarda gli strumenti di tutela messi in campo dal Sindacato (la CGIL Fiom a Campi Bisenzio e la Filctem-Cgil di Bologna) per la salvaguardia della c.d. forza lavoro rispetto a decisioni contraddittorie e irresponsabili con riferimento alle finalità che, invece, si era posta la stessa società - ossia, reindustrializzazione nel caso della ex GKN ora Fiducia nel Futuro Fabbrica di Firenze - e di mala gestio della società (caso Gruppo La Perla), mediante una condotta posta in essere anche in violazione delle norme stabilite dall’art. 2086 c.c., secondo comma, come introdotti dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Va ricordato che tale disposizione impone infatti al datore di lavoro di vigilare, tramite i propri amministratori e manager, sull’andamento economico dell’impresa. L’imprenditore deve gestire responsabilmente eventuali crisi economiche al fine di garantire la continuità aziendale nell’interesse dei creditori, tra i quali rientrano anche i lavoratori, e in tal modo prevenire l’insolvenza.
Appare pertanto opportuno analizzare le soluzioni giudiziarie fornite dai provvedimenti in esame per comprendere, in che modo, le diverse disposizioni in materia di delocalizzazioni e del Codice della Crisi, applicabili alle fattispecie in esame, siano state interpretate per assicurare, da una parte, la continuità d’impresa e, dall’altra, la protezione del “capitale umano” che rappresenta, secondo i giudici bolognesi, il “cuore pulsante” della compagine societaria.
- Il caso della ex GKN (ora Fiducia nel Futuro Fabbrica di Firenze): la condotta antisindacale per la violazione degli obblighi di informazione alle OO.SS.
La decisione di qualche anno fa (per inciso nel 2021) da parte della GKN di Campi Bisenzio di procedere ai licenziamenti collettivi e alla chiusura definitiva dello stabilimento aveva colpito l’opinione pubblica, le istituzioni, i sindacati e i dipendenti coinvolti per le modalità con cui era stata manifestata: una comunicazione effettuata direttamente ai 422 dipendenti tramite e.mail, senza alcun preavviso, senza alcuna interlocuzione con il sindacato, senza l’apertura di un tavolo istituzionale di trattative, senza il ricorso ad ammortizzatori sociali e con lo stabilimento strumentalmente chiuso per evitare ritorsioni dei lavoratori.
La CGIL FIOM aveva preposto un ricorso ex art. 28 St. Lav. e il Trib. Firenze, con decr. del 23.9.2021 – Est. Brigida Davia, aveva affermato che “è antisindacale la condotta del datore di lavoro che impedisce alle organizzazioni sindacali di interloquire nella fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell’attività di impresa, non fornendo loro alcuna informazione preventiva pur essendone espressamente obbligato in base al contratto collettivo e da specifici accordi sindacali” (per chi volesse approfondire il tema, rimando ad un mio contributo pubblicato sulla RGL, n. 4/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.11/2021, dal titolo “I licenziamenti collettivi della Gkn: un caso di condotta antisindacale per violazione dell’obbligo di informazione”).