É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. 
(Art. 3, comma 2, Cost.)

statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
Nonostante alcune misure in controtendenza attuate durante il governo Conte, quali, ad esempio la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, l'attuale governo è tornato ad adottare leggi (e a prometterne di nuove) in forza delle quali continueranno a pagare i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

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Convegno 22/11/24


md - sessanta 9 e 10 novembre 2024

Intervento del presidente Alberto Piccinini

md sessantaR

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Rider - Sentenza Giudice del lavoro di Palermo 24 novembre 2020

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Ha destato molto clamore la sentenza con la quale il Giudice del lavoro di Palermo il 24 novembre 2020 ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un rider che operava sotto la direzione dell'algoritmo gestito dalla società Foodinho (meglio nota con il marchio “Glovo”).
E' infatti la prima decisione del genere in Italia ed è giunta inaspettata perché la strada che giurisprudenza e legislatore avevano sinora tracciato per dare finalmente delle tutele  anche ai lavoratori della GIG economy era assai diversa.
Dopo alcune sentenze del tutto negative di alcuni Tribunali, la Corte d’Appello di Torino aveva operato un primo passo con  la sentenza del 4 febbraio 2019 nella quale aveva ritenuto applicabile ai ciclo-fattorini di Foodora l’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015, che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente.
Questa decisione era stata poi confermata dalla Cassazione con la decisione n. 1663 del 24 gennaio 2020, anche se con una motivazione in parte differente (si veda: I rider hanno diritto a tutte le tutele del lavoro subordinato: parola di Cassazione, in Volerelaluna.it).

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La discriminazione corre su due ruote

di Giulia Municchi
Tirocinante ex art. 73 d. l. 69/2013 Sezione Lavoro Tribunale Bologna
1. Introduzione 

Con l’ordinanza nel fascicolo n. 2949\2020 sez. Lav. Trib. Bologna depositata il 31/12/2020, il Tribunale di Bologna ha compiuto un ulteriore passo sulla strada della tutela degli ormai famosissimi riders, ossia i fattorini su due ruote che consegnano cibo e altri beni a domicilio in base alle ordinazioni dei clienti inserite nella propria piattaforma digitale di riferimento. In particolare, il tema trattato in questa sede è quello della discriminazione ai fini delle libertà sindacali, non certo meno importante della celebre questione dibattuta sia in dottrina sia in giurisprudenza – nazionale ed estera – relativa all’inquadramento contrattuale e alle conseguenti tutele riconoscibili a questa particolare categoria di lavoratori.

2. I fatti di causa 

Nello specifico, il ricorso innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna era stato presentato ai sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 216/2003 in data 16/12/2019 dalla Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti - Filt Cgil di Bologna, la Filcams Cgil di Bologna e la Nidil Cgil Bologna, le quali convenivano in giudizio la piattaforma digitale Deliveroo Italy SRL al fine di accertare la natura discriminatoria del sistema di prenotazione dei turni di lavoro predisposto dalla società, con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e rimozione degli effetti dannosi della condotta contestata.

| L'intero articolo di Giulia Municchi - scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >> 
| Ordinanza Tribunale di Bologna contro Deliveroo - scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>  


 

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Un ricordo (molto personale) del prof. Luigi Mariucci

di Alberto Piccinini 
Articolo pubblicato su Questione Giustizia del 15/12/2020 (www.questionegiustizia.it)

Non intendo parlare dei meriti scientifici di Luigi Mariucci: altri, ben più titolati di me, lo faranno, e comunque per lui parlano i suoi scritti. Mi limiterò quindi a ricordi personali.
In teoria i nostri destini professionali non avevano motivo di incontrarsi: lui, accademico puro, non aveva mai esercitato la professione di avvocato (sarebbe stato un ottimo avvocato…), attività svolta dal sottoscritto con altrettanta esclusività.
Ci univa, però, la stessa convinzione che, con il nostro lavoro, potessimo svolgere quella “militanza politica” che aveva caratterizzato la nostra giovinezza, e avevamo entrambi individuato nel diritto del lavoro un terreno che ci consentiva di poterlo fare “dalla parte dei più deboli”.
E così il giovane professor Mariucci negli anni ottanta fu, con Stefania Scarponi, consulente delle FIOM di Bologna, per poi divenire autorevole membro della Consulta Giuridica nazionale della CGIL (insieme con Massimo d’Antona, Giorgio Ghezzi, Piergiovanni Alleva, Amos Andreoni, Franco Carinci, Giuseppe Ferraro, Mario Giovanni Garofalo, Massimo Roccella, per citarne solo alcuni), costituita nel 1987 anche per elaborare “il punto di vista” tecnico-giuridico della CGIL. Il suo contributo, sempre caratterizzato da un costruttivo spirito critico, è stato essenziale, in particolare, nello studio della rappresentanza in azienda e della democrazia sindacale, che ha poi portato all’accordo interconfederale del 1993 sulle RSU.

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Un anno di blocco dei licenziamenti: con sussurri e grida tra Ferragosto e Ognissanti

di Alberto Piccinini e Andrea Lassandari
Articolo pubblicato su Questione Giustizia del 18.11.2020

L’articolo 12, co. 9 e 10, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, ha recentemente prorogato «fino al 31 gennaio 2021» il c.d. “blocco” dei licenziamenti collettivi così come dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, già introdotto dall’art. 46 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020[1].

Pochi giorni dopo d’altra parte la stampa ha dato notizia del fatto che il Presidente del Consiglio, in occasione di un incontro con i principali sindacati dei lavoratori, avrebbe promesso loro un ulteriore prolungamento del divieto fino alla fine di marzo, impegno che sembra verrà attuato con la legge di Bilancio 2021. Nel mentre verrebbero garantite alle imprese altre settimane di cassa integrazione o, in alternativa, esonero dai contributi.

Tutto dunque lascia pensare che l’inibizione, disposta per legge, del potere di recesso unilaterale del datore, a fronte di ragioni connesse alla organizzazione delle sue attività, finisca con il durare (almeno?) un anno. Contemporaneamente appare emergere un legame tra questa scelta, con pochi precedenti nella storia della Repubblica, e l’evoluzione della pandemia, tornata da ultimo assai preoccupante.

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Le deroghe al blocco dei licenziamenti

di Filippo Aiello

LE DEROGHE AL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI, L’ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE DI INCENTIVO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: BREVI OSSERVAZIONI SUSCITATE DA UNA LETTURA TESTUALE.

  1. Il terzo comma dell’art. 14 del decreto agosto (n. 104/2020) prevede che le «preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e  2 non si applicano» in presenza di alcune condizioni legali. Fra queste vi è la stipulazione di un «accordo collettivo aziendale … di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro».
  2. L’effetto della stipulazione dell’accordo anzidetto secondo il testo della norma è la «non applicazione» delle preclusioni e sospensioni previste nei commi 1 e 2.
    Quali sono queste preclusioni e sospensioni?

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Proroga del blocco dei licenziamenti nel decreto legge “agosto”: grande è la confusione sotto il cielo

di Alberto Piccinini e Stefania Mangione
Articolo pubblicato in contemporanea con "Il Fatto Quotidiano"

La non chiara formulazione dell’art. 14 del d.l. 104/2020 (c.d. decreto agosto) nel definire i confini della proroga del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo ha già dato spazio a interpretazioni finalizzate a limitarne la portata e/o attenuarne le conseguenze.

Abbiamo assistito a delle prime interpretazioni, prevalentemente pubblicate sul quotidiano Sole 24 ore e già in parte autorevolmente contestate (Scarpelli), secondo le quali:

a) il divieto di licenziamento non opererebbe qualora l’azienda non possa o non voglia ricorrere alla sospensione dei lavoratori o alla riduzione del loro orario, ove decida di modificare in modo strutturale l’organizzazione dell’impresa - e quindi per eventi non riconducibili all’emergenza Covid-19 - chiudendo, ad esempio, un ufficio o un reparto al quale sono addetti meno di 5 dipendenti (Maresca, Tucci, Zambelli, Verzaro);

b) la revoca di cui al quarto comma dell’art. 14, possibile per tutti i licenziamenti intimati nell’anno 2020 (e quindi anche per quelli effettuati tra l’1 e il 23 febbraio 2020 sino al 31 dicembre 2020), potrebbe essere effettuata anche nel corso di una causa fino a poco prima del provvedimento del giudice, senza oneri o sanzioni (Maresca, Verzaro);

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Proroga del blocco dei licenziamenti. Per favore diamone interpretazioni ragionevoli

di Franco Scarpelli

In pieno Ferragosto ci è arrivato sulle scrivanie e nei computer il d.l. 104, e con esso l’attesa soluzione di compromesso sul tema del divieto dei licenziamenti economici (art. 14). Nonostante i pensieri ancora alle vacanze, è già vivace la discussione, con le letture interpretative più varie e con toni talvolta anche molto accesi.

Va bene, la norma poteva essere scritta meglio, lo diciamo da decenni per gran parte delle novità legislative: ma solo una visione tecnocratica e irrealista dei meccanismi istituzionali può far pensare che sia un tema di competenze soggettive, invece che un problema dei processi di formazione della normativa, sui quali incidono fattori politici, pressioni dei soggetti economici e sociali, lobbies, contrappesi provenienti dalle varie forze politiche, ecc.

Anche per tale ragione, però, all’interprete tocca una particolare responsabilità, che è quella di tentare letture equilibrate, a prescindere dal giudizio politico che si voglia dare della disciplina, e non tutte quelle che sto leggendo mi sembrano tali (ma immagino che altri potranno dirlo della mia…).

L’elemento da cui partire è che siamo di fronte, come dice la rubrica dell’art. 14, ad una “proroga” della disciplina dei licenziamenti già dettata dal “Decreto cura Italia” e modificata dal “Decreto rilancio”: continuità testimoniata dalla lettera della disciplina che ai commi 1 e 2 dice che (salvo quanto si dirà sul nuovo regime) “resta precluso” l’avvio e la prosecuzione delle procedure di riduzione del personale, così come “resta preclusa” la facoltà di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

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Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco dei lavoratori

PROPOSTA DI LEGGE
pro legge
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CAMERA DEI DEPUTATI
Disposizioni sulle società cooperative, audizione di esperti
Martedì 21 Luglio 2020 ore 13:00
Commissione Lavoro (presso l’Aula della Commissione Ambiente), nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori, ha svolto le audizioni:
  • dell’avvocato Piergiovanni Alleva, già professore ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di economia della Università Politecnica delle Marche;
  • degli avvocati Carlo Guglielmi, Vincenzo Martino e Antonino Raffone. 

Link Camera << [Registrazione VIDEO] >>  

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Smart Working. Opportunità o ghetto per le lavoratrici?

Pagina web dell’Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno "www.ispf.cnr.it
un articolo di Silvia Ventura su smart working e condizione femminile.

Roberto Evangelista

Silvia Ventura è avvocato ed esercita prevalentemente nell'ambito del diritto del lavoro. Collabora con l’associazione “Comma2”, associazione che si occupa di denunciare le storture di un diritto che spesso non tutela il lavoratore. Il contributo che presentiamo si occupa delle conseguenze che la diffusione dello smart working durante la pandemia ha avuto sulle condizioni lavorative delle donne, acuendo una differenza e un divario che sembra lontano dal ridursi. Il contributo è già apparso sul “blog dei pazzi”  in data 30/06/2020. 

Negli ultimi mesi le lavoratrici e i lavoratori italiani hanno sperimentato un largo utilizzo del c.d. “lavoro agile” disciplinato a livello normativo dalla L. n. 81/2017 e tuttavia sino ad oggi scarsamente diffuso nel nostro Paese.
Ma cosa si intende per “lavoro agile” o “smart working”?

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SEDE

Via San Felice, 6
Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 349 2855 451
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