Comunicato - Sulle modifiche normative in tema di somministrazione.
L'Associazione Comma2 – Lavoro è Dignità esprime viva soddisfazione per l’emendamento approvato stanotte dalle Commissioni riunite finanze e lavoro del Senato con il quale è stato ripristinato il limite temporale alle somministrazioni.
Era infatti in atto sostanzialmente un tentativo surrettizio di abrogazione del “Decreto Dignità” da parte del Governo.
L’art.11, comma 15 del D.L. 15.10.21, n.146 (c.d. decreto fiscale 2021) disponeva, nel testo originario, che “All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è soppresso”.
Seguiamo la norma, nel gioco dell’oca.
Cosa dice il quinto periodo di quella norma? Dispone che “La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021”.
E cosa dice il periodo precedente? Dispone che “Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”.
Significa che sarebbe stato sostanzialmente abrogato il limite dei 24 mesi all’utilizzo di manodopera assunta tramite agenzia interinale (come la chiama il legislatore europeo), o somministrazione di manodopera (come la chiama il legislatore italiano), introdotto dal Decreto Dignità nel 2018 (D.L. 87/18, convertito con numerose modificazioni in L.96/18).
Eppure, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza JH-KG del 14.10.20 nella causa C-681/18, ha dichiarato, proprio nei confronti della legislazione italiana, che “L’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro 19 Sentenza del 14.10.2020 - Causa C-681/18 tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso … osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura a) al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché b) ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme”.
E lo stesso governo italiano, nella relazione governativa al “decreto dignità” del 2018, ha dichiarato espressamente che: “Si intende intervenire con nuove misure per limitare l’utilizzo di tipologie contrattuali che nel corso degli ultimi anni hanno condotto a una eccessiva e allarmante precarizzazione, causata da un abuso di forme contrattuali che dovrebbero rappresentare l’eccezione e non la regola”.
Dunque, il punto sta nel chiedersi se sivoglia precarizzare ulteriormente il lavoro, come faceva il testo originario del comma 15 dall’art.11 del D.L. 15.10.21, n.146, oppure se si intenda, al contrario, porre rimedio alla precarizzazione del lavoro in atto negli ultimi vent’anni che potrebbe essere alimentata da un utilizzo sine die di manodopera in somministrazione.
Per quanto ci riguarda Comma2 – Lavoro è Dignità accoglie con favore l’emendamento di cui ha dato notizia questa mattina il quotidiano Il Sole 24 ore e che ha l'effetto di consentire di prorogare le somministrazioni in scadenza sino al 30 settembre 2022, vista la situazione emergenziale determinata dalla pandemia, senza però nel contempo abrogare definitivamente il tetto dei 24 mesi previsto dal “decreto dignità” che rappresenta un argine alla durata di un'occupazione pur sempre precaria come è quella dei lavoratori in somministrazione che decorso tale periodo devono essere stabilizzati dalle imprese utilizzatrici.
Rimane sicuramente la questione della mancata previsione da parte della legge di un diritto di precedenza sulle assunzioni a termine o di altro meccanismo che consenta di non eludere le disposizioni di legge semplicemente sostituendo i lavoratori al compimento dei 24 mesi e di condurre alla stabilizzazione certa dei rapporti di lavoro.
Bologna, 1 dicembre 2021
Il Direttivo, con la partecipazione di Antonio Carbonelli