Il lavoro "agile" ai tempi del Coronavirus
di Sara Antonia Passante
Le disposizioni dei DPCM 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 10 aprile 2020 consentono, nella situazione emergenziale, di attivare il lavoro agile anche in assenza dell'accordo tra le parti funzionale a determinare la organizzazione della modalità agile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato di cui agli articoli 18 e 19 della L. 81/2017.
In particolare, l'art. 2 comma 1 lettera r) del D.P.C.M. 8.3.2020 attribuisce ai datori di lavoro la facoltà di convertire, con un provvedimento unilaterale di natura temporanea, la prestazione ordinaria in modalità di lavoro agile, derogando alla disciplina contenuta all'art. 19 della legge 81/2017 che richiede sia il consenso del lavoratore che un accordo che disciplini le modalità organizzative di svolgimento della prestazione.
DPCM 11.3.2020 «raccomanda» da un lato che «sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese delle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza», e, dall'altro, che «Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione» (art. 1, punto 7, lett. a e c).
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