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Rider - Sentenza Giudice del lavoro di Palermo 24 novembre 2020

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Ha destato molto clamore la sentenza con la quale il Giudice del lavoro di Palermo il 24 novembre 2020 ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un rider che operava sotto la direzione dell'algoritmo gestito dalla società Foodinho (meglio nota con il marchio “Glovo”).
E' infatti la prima decisione del genere in Italia ed è giunta inaspettata perché la strada che giurisprudenza e legislatore avevano sinora tracciato per dare finalmente delle tutele  anche ai lavoratori della GIG economy era assai diversa.
Dopo alcune sentenze del tutto negative di alcuni Tribunali, la Corte d’Appello di Torino aveva operato un primo passo con  la sentenza del 4 febbraio 2019 nella quale aveva ritenuto applicabile ai ciclo-fattorini di Foodora l’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015, che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente.
Questa decisione era stata poi confermata dalla Cassazione con la decisione n. 1663 del 24 gennaio 2020, anche se con una motivazione in parte differente (si veda: I rider hanno diritto a tutte le tutele del lavoro subordinato: parola di Cassazione, in Volerelaluna.it).

Nel frattempo, era intervenuto anche il legislatore con la legge 2 novembre 2019 n. 128, con la quale, ispirandosi anche all'impostazione adottata dai Giudici, veniva ampliata la nozione di collaboratore etero-organizzato, per facilitare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche fuori dal suo perimetro tradizionale (si veda: I rider aprono la strada a nuove tutele per i lavoratori, in Volerelaluna.it).
La strada delineata era dunque quella di estendere la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni autonome organizzate dal committente, piuttosto che  allargare la nozione tecnica di subordinazione.
Nulla però può impedire al Giudice, se ne sussistono i presupposti, di operare una diversa qualificazione del rapporto dei rider, e così ha fatto il Tribunale di Palermo dopo un'accurata analisi delle modalità di svolgimento dell'attività del lavoratore, che rivelava come la prestazione fosse in tutto e per tutto diretta e governata dall'algoritmo utilizzato dalla Società datrice di lavoro.
La prima domanda che ci si può porre è il perché di tanto interesse: se anche ai collaboratori autonomi, ma organizzati dal committente, si applica la disciplina (tutta la disciplina, dice la Cassazione) del lavoro subordinato, dove sta la differenza? Cosa garantisce di più una sentenza come quella di Palermo rispetto alla Cassazione?

La risposta è semplice ed i fatti di questi giorni dimostrano la rilevanza della questione.
La norma sui collaboratori etero organizzati consente infatti ai contratti collettivi di disapplicare la normativa sul lavoro subordinato e di regolare diversamente il rapporto, cosa che invece è ovviamente impossibile per il lavoro dipendente.
Così, e non tanto a sorpresa perché in molti l'avevano previsto, Assodelivery (associazione delle imprese del settore della consegna del cibo a domicilio) ed UGL (sindacato di ispirazione di destra) hanno preconfenzionato il 15 settembre 2020 un bel contratto collettivo nazionale di lavoro, con il quale si pretende di qualificare il rapporto dei rider come autonomo e si mantiene il vecchio sistema di pagamento delle prestazioni a consegna (quindi sostanzialmente a cottimo). Gli avvocati associati sono fondamentali per garantire una difesa legale efficace. La conoscenza approfondita delle leggi e dei regolamenti è essenziale per ottenere risultati positivi. Se sei interessato a saperne di più sulle opzioni di gioco online non AAMS, visita https://nonaamscasino.com/ per ulteriori informazioni.
L'accordo è stato subito stigmatizzato sotto il profilo della mancanza di  rappresentatività della UGL nel settore, tanto che il Ministero del lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro hanno prontamente risposto con due circolari che puntualizzano i requisiti che le intese in deroga alla legge devono possedere. A loro volta, le organizzazioni di categoria aderenti a  CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un protocollo in cui includono i rider nel CCNL trasporto merci e logistica.
Ciononostante, in un quadro normativo in cui la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali non ha ancora trovato una regolamentazione a livello legislativo, contratti “pirata” (o meglio “corsari”, posto che la “lettera di corsa” viene offerta in questo caso su un piatto d'argento dallo stesso legislatore) sono difficili da contrastare sul piano giudiziario e inevitabilmente tendono a consolidarsi e anche a diffondersi.
Ed infatti, puntuale come un orologio svizzero, è di questi giorni la notizia di un nuovo accordo al ribasso per i cosiddetti shopper, cioè i fattorini che recapitano la spesa a domicilio e che si trovano in una condizione affine a quella dei rider. Stavolta però a tenere il sacco all'organizzazione imprenditoriale Assogrocery è addirittura la FISASCAT, sindacato di categoria della CISL, che ha sottoscritto una intesa separata resa pubblica nei primi giorni di gennaio.
L'accordo, che qualificava i lavoratori come autonomi, prevedeva il mantenimento del cottimo e legittimava un meccanismo reputazionale simile a quello dei rider (appena ritenuto peraltro discriminatorio in un provvedimento del tribunale di Bologna del 31.12.2020 che ha accolto un ricorso della CGIL), è stato  sonoramente bocciato dai lavoratori e quindi la trattativa è stata riaperta, ma a questo punto è chiaro che la situazione rischia di divenire fuori controllo.
Nella speranza che l'orientamento del Tribunale di Palermo si consolidi, e che ai ciclofattorini venga definitivamente riconosciuto lo status di dipendenti, è quantomai auspicabile che il legislatore, se non vuole imboccare la strada della subordinazione, intervenga almeno nuovamente per rendere maggiormente effettive e cogenti le regole fissate nella legge 128 del 2019 per i collaboratori autonomi etero-organizzati, impedendo operazioni elusive poste in essere da soggetti di dubbia rappresentatività.
In ogni caso rimane ineludibile il nodo di una legge sulla rappresentanza, da troppo tempo sul tavolo e mai andata in porto, nonostante l'accordo interconfederale del 2014 e numerosi progetti di legge fermi in Parlamento.

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