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Il licenziamento discriminatorio del disabile per superamento del comporto: la Suprema Corte consolida il suo orientamento (Cass. 21/12/23 n. 35747)

di Michelangelo Salvagni

Corte di Cassazione 21 dicembre 2023, n. 35747: il licenziamento discriminatorio del disabile per superamento del comporto. 

  1. Licenziamento del disabile per superamento del comporto e discriminazione indiretta: i termini della questione.

Alla luce dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 31 marzo 2023, n. 9095 e Cass. 21 dicembre 2023, n. 35747), appare consolidarsi l’indirizzo sulla nullità del licenziamento del lavoratore disabile (o portatore di handicap), per discriminazione indiretta, in ragione del superamento del periodo di comporto causato dal mancato scomputo delle assenze collegate alle proprie patologie.  Il tema d’indagine riguarda le seguenti principali direttrici:
a) il possibile allargamento della nozione di “handicap”, di derivazione comunitaria, come mutuata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche per patologie - a carattere duraturo e tali da ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nell’adempimento della propria prestazione - che non rientrano in quelle tabellari o “validate” dagli organi competenti che riconoscono i casi di invalidità ex l. 68/99 o di disabilità ex l.104/92;
b) la nullità delle clausole dei contratti collettivi, per discriminazione indiretta a norma del d.lgs. 216/2003 (e della direttiva 2000/78/CE), allorchè esse non prevedano lo scomputo delle malattie dovute a disabilita o handicap
c) l’obbligo di accomodamenti ragionevoli che il datore deve adottare al fine della salvaguardia del posto di lavoro del disabile;
d) la ripartizione degli oneri probatori, anche con riferimento alla circostanza che, secondo la Suprema Corte, la discriminazione opera oggettivamente. 

  1. La nozione eurounitaria di handicap: la Direttiva 2000/78/CE, gli orientamenti della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.

La Corte di Giustizia è stata investita più volte della questione se possa costituire o meno una discriminazione indiretta il licenziamento per superamento del periodo di comporto in ragione di assenze per gravi patologie. In merito, la giurisprudenza eurounitaria, chiamata a pronunciarsi sulle differenze esistenti, ai fini della tutele, tra malattia e disabilità, ha affermato che la nozione di handicap, di cui alla Direttiva 2000/78, deve essere interpretata nel senso che essa include “una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con altri lavoratori e tale limitazione sia di lunga durata” (in tal senso, C. giust., 11 aprile 2013, HK Danmark, C-335/2011 e C-337/2011, punto 47, nonché C. giust. 18 gennaio 2018, Ruiz Conejero, C-270/16. Sulla stessa falsariga, in un’accezione allargata di disabilità, si veda anche Corte giust. 18 dicembre 2014, FOA (Fag og Arbejde), C-354/2013, punto 53, secondo cui anche l’obesità rientra nella nozione di handicap, ai sensi della Direttiva 2000/78, allorché sia di ostacolo alla partecipazione del lavoratore alla vita professionale).
A conferma di tale obbligo di “protezione rafforzata” del portatore di handicap, proprio in ragione del fattore rischio a cui quest’ultimo è soggetto, si segnala anche Corte giust., 11 aprile 2013, HK, Dammark, C-335/11 e C-337/11, punto 91, secondo cui “non si deve (…) ignorare il rischio cui sono soggette le persone disabili, le quali, in generale, incontrano maggiori difficoltà rispetto ai lavoratori non disabili a reinserirsi nel mercato del lavoro e hanno esigenze specifiche connesse alla tutela richiesta alla loro condizione” (principio questo più volte richiamato dalla giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità).

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NOTA a provv. del 29.02.2024 Tribunale penale di Taranto

di Massimiliano Del Vecchio
[Visualizza sentenza] 29/02/2024 - Tribunale di Taranto Sez. I penale 

A. M., di appena 35 anni, è morto il 12 giugno 2015 per essere stato attinto da una fiammata proveniente dall’Altoforno n. 2 dello Stabilimento Siderurgico di Taranto, mentre eseguiva le operazioni di misurazione della temperatura di colata.

Le operazioni in cui il M. era addetto imponevano la adozione di precise cautele, in particolare protezione della postazione di lavoro con schermi ignifughi e predisposizione di coperture alla bocca di colata che convogliassero le fuoriuscite di fiamme e calore verso il basso.
Dette cautele non erano presenti ed anche la loro omissione, nella ipotesi accusatoria del procedimento penale instaurato, ha determinato il decesso.
Il Tribunale penale di Taranto, pertanto, con sentenza resa il 29 febbraio 2024, ha condannato il Direttore dello Stabilimento, il Direttore dell’area ghisa e il Capo area ghisa per l’omicidio del povero M., rispettivamente il primo alla pena di anni sei e per gli altri due anni cinque di reclusione, oltre, per tutti, la sanzione accessoria della interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.
La vicenda fu oggetto di uno dei decreti salva Ilva che consentì l’esercizio dell’impianto nonostante il sequestro penale conseguito al verificarsi dell’infortunio mortale. Quel decreto fu annullato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 58 del 2018, che ritenne allora che il Governo non avesse dimostrato nessuna considerazione per la salute e la vita dei lavoratori, privilegiando ingiustificatamente le esigenze della produzione.
Fu imposta, quindi, la realizzazione delle suddette misure di protezione.
Oggi la magistratura ha reso giustizia in questa triste vicenda, condannando peraltro l’Amministrazione Straordinaria dell’Ilva Spa ad una sanzione pecuniaria di euro ottocentomila/00 ai sensi del d lgs 231 del 2001: tale condanna presuppone, come è noto, l’accertamento che il reato sia stato consumato dai preposti titolari di posizione di garanzia nell’interesse ed a vantaggio della società, dunque per realizzare maggiori profitti a discapito della protezione della salute e della incolumità dei lavoratori.
Vi è da dire che la sentenza del Tribunale di Taranto assolve tra gli altri imputati il direttore generale dello stabilimento dal reato di omissione di cautele perché prescritto nei suoi confronti e dal reato di omicidio per non avere commesso il fatto, ed altresì assolve il capo turno e il tecnico di colata perché il fatto non costituisce reato.

 

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La Corte di cassazione approva il salario minimo

"Pubblichiamo un commento alle sentenze pubblicate dalla Corte di Cassazione in data 2 ottobre  diffuse da Silvia Balestro. Dovrebbe essere di imminente deposito anche una terza, discussa dal nostro socio Alberto Guariso nella stessa udienza del 14 settembre: a questo punto possiamo dire che, sul punto, l'orientamento del Supremo Collegio è univoco. Vi terremo informati sulle iniziative che intendiamo intraprendere sul tema del salario voluto dall'art. 36 Costituzione "

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LA CORTE DI CASSAZIONE APPROVA IL SALARIO MINIMO

Con la recentissima sentenza 02 ottobre 2023 n. 27711 (e con altre due contemporanee sentenze “gemelle”) la corte di Cassazione, giudicando di controversie in tema di retribuzione adeguata ai sensi dell’art. 36 Cost. ha fissato fondamentali principi, particolarmente importanti al momento attuale, perché in perfetta sintonia con i criteri ispiratori ed i contenuti del progetto di legge sul salario minimo legale presentato unitariamente dai partiti del centro-sinistra e di prossima discussione in Parlamento. La sentenza ribadisce, anzitutto e soprattutto, la primazia e superiorità, rispetto ad ogni altra norma giuridica, della norma costituzionale dell’art. 36, che garantisce al lavoratore una retribuzione  adeguata al suo lavoro e sufficiente per garantire a lui ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

In particolare la Corte di Cassazione sottolinea che le tariffe salariali previste dai contratti collettivi, ancorché – si badi – sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, non possono considerarsi sempre e di per sé conformi al dettato costituzionale, pur costituendo per il Giudice il primo e naturale riferimento. La loro corrispondenza al precetto dell’art. 36 Cost. è soltanto una presunzione relativa, e non assoluta, che deve essere soppesata e valutata dal Giudice anche guardando “al di fuori” dell’ambito di quel contratto collettivo, e dunque a contratti collettivi di ambiti vicini, ad indici legislativi (es. importo di CIG, NASPI), nonché a previsioni di atti e convenzioni soprannazionali. E sulla base di questi rilievi il Giudice può e deve stabilire una retribuzione più alta, se del caso, di quella prevista dal contratto collettivo anche se sottoscritto dai Sindacati maggiormente rappresentativi.

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Il Tribunale di Firenze revoca i nuovi licenziamenti dei lavoratori ex GKN, ma serve l’intervento pubblico.

di Silvia Ventura
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

La procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 18 ottobre 2023 dalla ex GKN di Campi Bisenzio viene revocata dal Tribunale di Firenze, stesso esito dei licenziamenti annunciati il 9 luglio 2021.
La società, neo denominata dalla nuova proprietà subentrata al fondo finanziario Melrose Industries nel dicembre del 2021 niente meno che Fiducia nel Futuro della Fabbrica a Firenze s.p.a., non ha mai ripreso l’attività produttiva, è in liquidazione volontaria dal 9 febbraio 2023 e continua ad adottare comportamenti illegittimi nei confronti di lavoratori e Sindacato.
Si accerta nuovamente la natura antisindacale della condotta societaria che questa volta, oltre a violare gli obblighi informativi e di consultazione previsti dalle norme di legge, dal contratto collettivo metalmeccanici industria e dall’accordo quadro siglato tra le parti il 19 gennaio 2022, questa volta ha anche omesso di effettuare le comunicazioni alle rappresentanze sindacali previste dal decreto Todde – Orlando, il c.d. decreto anti delocalizzazioni, che devono precedere l’avvio della procedura di licenziamento collettivo, pena l’invalidità della stessa.
La sezione lavoro del Tribunale di Firenze, con motivazione chiara e puntale, ha accertato nel caso di specie la piena sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che impongono l’effettuazione delle preliminari comunicazioni a Sindacato ed altri soggetti istituzionali da parte delle aziende che intendano cessare l’attività sul territorio nazionale.
Viene quindi accolto il ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori promosso dalla FIOM CGIL di Firenze Prato e Pistoia, viene revocata la comunicazione di avvio dei licenziamenti e viene ordinato a QF s.p.a. di effettuare le comunicazioni previste dal richiamato decreto.
Il provvedimento giudiziale riaccende i fari su una vertenza che tuttavia non ha mai smesso, sin dal lontano 9 luglio 2021, di essere protagonista.
La vittoria è del Sindacato che ha deciso di promuovere l’azione di condotta antisindacale.
La vittoria è però il frutto delle lotte passate che hanno strappato la promulgazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970 e poi l’implementazione di obblighi specifici ed ulteriori all’interno della contrattazione collettiva.

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Presentazione articolo

Pubblichiamo, in contemporanea con Volerelaluna, un interessante intervento di Carlo Sorgi, ex magistrato che negli anni passati ha condiviso con Comma2 la battaglia contro il lavoro povero e per il salario minimo, che si pronuncia a favore della firma della petizione proposta in tema dalle “opposizioni”.

La nostra associazione non può che essere lieta che, finalmente, questo tema occupi le prime pagine dei giornali: conseguentemente auspica che le forze politiche promotrici della proposta di legge - e quelle sindacali che l’hanno appoggiata -  vogliano, con coerenza, fare tutto il possibile affinché essa vada in porto. Così, purtroppo, non è accaduto in passato, come evidenzia Sorgi nel suo articolo. 

La Presidente del Consiglio, spiazzata dagli ampi consensi registrati dai sondaggi a favore del salario minimo legale, nel tentativo di arginare una valanga che potrebbe fortemente compromettere la sua popolarità, con i suoi alleati di governo sembra voglia farsi paladina della contrattazione collettiva in alternativa al salario minimo per legge: dovrebbe, però, in tal caso affermare di ritenere giusto che, nel caso in cui un contratto collettivo lo preveda, sia lecito lavorare a tempo pieno per meno di 700 euro netti al mese. Questo fenomeno, infatti, riguarda certamente i cd. “contratti pirata”, che vengono inventati - e applicati da datori di lavoro spregiudicati  - all’unico scopo   di ridurre i diritti economici e normativi dei lavoratori e delle lavoratrici; ma può, purtroppo, coinvolgere anche contratti collettivi sottoscritti da associazioni sindacali maggiormente (e comparativamente) più rappresentative. È, perciò, con un certo imbarazzo che abbiamo assistito, negli ultimi anni, a pronunce dei Giudici del lavoro di numerose città che hanno accertato come “tariffe sindacali” fissate – per  determinati settori –  da organizzazioni sindacali tradizionali ,  fossero al di sotto della soglia di povertà, e conseguentemente in contrasto con l’art. 36 della Costituzione che impone che qualsiasi retribuzione sia idonea a garantire un’esistenza libera e dignitosa.  

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La costituzione è la posta in gioco

Siete tutti al corrente di ciò che sta accadendo nel nostro Paese. Stiamo assistendo ad un vero e proprio attacco alla democrazia e non possiamo permetterlo. Alleghiamo il testo dell'appello di ASGI al quale abbiamo deciso di aderire come Direttivo di Comma2. Sono comunque aperte le adesioni personali: potete inviarle all'indirizzo di posta elettronica indicato nell’appello.

L’Ufficio di Presidenza Comma2

Nell’ambito di un sistema democratico, fondato sui principi fondamentali della Repubblica, le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, nonché sul bilanciamento tra i diversi poteri dello Stato e la loro separazione, quello che sta accadendo in Italia assume contorni di forte preoccupazione.
Il timore principale è che quanto originato da singoli episodi - da ultimo, i feroci attacchi alle decisioni di alcuni Tribunali (in particolare Catania e Firenze) in materia di immigrazione - abbia già travalicato i confini della ordinaria dialettica istituzionale e si possa estendere sino a minare principi basilari che sono garantiti sia dallo svolgimento della funzione giurisdizionale, sia dalla libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di riunione.
Sono, infatti, messi in discussione principi fondamentali della Costituzione e fatti oggetto di attacchi personali coloro che, nei vari ruoli, osano opporre all’impianto legislativo del governo una lettura giuridica diversa, fondata su norme costituzionali o di pari valore, come quelle europee e internazionali.
Abbiamo assistito a dichiarazioni da parte di esponenti del Governo in carica di sconcertante gravità, nel caso riguardante la giudice Apostolico addirittura accompagnate dalla riesumazione di video di anni fa che (non è chiaro per qual motivo) avrebbero dovuto comportare la sua astensione dal prendere una decisione giudiziaria e, dunque, le sue dimissioni; a ciò si sono aggiunte dichiarazioni tali da sminuire gravemente la funzione (sociale e costituzionale) dell’avvocatura, con l’evidente scopo di intimorire professionisti singoli e associazioni.
Affermazioni alle quali hanno fatto seguito e continuano a riprodursi servizi giornalistici e televisivi che additano a singoli giudici, avvocati e associazioni addirittura la responsabilità del fallimento delle attuali politiche nel perseguire gli scopi dichiarati in materia di immigrazione. Attacchi che riguardano anche giudici che hanno concluso da tempo il loro ruolo ed è evidente che l’obiettivo è di intimorire la magistratura tutta e gli operatori giuridici dallo svolgere il loro ruolo nel rispetto della legge; quella legge di cui, però, nessuno parla.

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Alcuni spunti di riflessione sul salario minimo

di Carlo Sorgi
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

La storia del salario minimo in Italia ha dell’inspiegabile e se dovessimo raccontare ad un francese (1) o ad uno spagnolo (2) le varie posizioni assunte difficilmente potrebbe capire , per dirla come Giorgio Gaber, cos’è la destra, cos’è la sinistra.
Le origini erano chiare: Il 14 maggio 1954, Teresa Noce (3) e Giuseppe Di Vittorio ( 4) furono primi firmatari della prima “proposta di Fissazione di un minimo garantito di retribuzione per tutti i lavoratori”
Poi tutto si ingarbuglia.
Non si riusciva a spiegare , ed era una domanda frequente in Italia, come mai proprio i sindacati, le organizzazioni finalizzate alla difesa e promozione delle condizioni di vita di lavoratori e lavoratrici, fossero scettici, o addirittura contrari al salario minimo. L’unica formazione politica, che per altro all’epoca non dichiarava nessuna appartenenza a schieramento politico ( tanto da fare il governo indifferentemente con la Lega e poi con il PD ) , a rilanciare con convinzione il tema era il Movimento 5 Stelle che con la ministra Catalfo proponeva una legge sul salario minimo. Alcune proposte erano state presentate per la verità anche dal PD ma con minore convinzione e coraggio, ancorandosi i testi di questo partito sostanzialmente ai contratti collettivi per non allontanarsi dagli intendimenti sindacali. Addirittura nel Gennaio 2019 il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto – oggi presidente della Commissione Lavoro della Camera – presentava un progetto di legge intitolato Istituzione del salario minimo orario nazionale, per rendere la confusione più totale. 
Finalmente, questo solo per la chiarezza sul tema, arriviamo al settembre 2022 quando la destra stravince alle elezioni politiche formando un governo con a capo la leader del partito della destra più estrema rappresentata in Parlamento.Per altro durante il primo semestre di luna di miele della compagine governativa con il paese i sondaggi univocamente attestavano  la sempre maggiore popolarità di questo governo e le difficoltà della minoranza.
Poi qualcosa cambia. Il nuovo segretario del Partito Democratico , scelto non dagli iscritti al partito che indicano solo i due candidati per il ballottaggio, ma da oltre un milione di Italiani con idee progressiste è Elly Schlein che nel programma proposto ha nel salario minimo uno dei capisaldi insieme ai diritti civili e all’ambiente e nel dialogo con i Cinque Stelle, oramai sempre più orientati a sinistra dal segretario Conte, la stella polare del proprio cammino politico.

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Ancora sullo sciopero generale del 17 novembre

di Elena Poli
Articolo pubblicato in contemporanea sulla rivista Questione Giustizia

Note sui provvedimenti del Governo e della Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali: preoccupazione della salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati in contemperamento con la salvaguardia del diritto di sciopero, assistito da pari tutela costituzionale, oppure intento di contrastare le iniziative di lotta dei lavoratori e delle loro OOSS?

E’ ancora in atto la vicenda che ha visto gli interventi congiunti della Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrambi e di concerto diretti ad imporre alle Confederazioni Sindacali CGIL e UIL la riduzione della durata delle astensioni conseguenti alla proclamazione dello Sciopero Generale indetto per il 17 novembre scorso. 

Conviene, per valutare il fondamento e gli effetti di tali interventi, riassumerne gli arresti.

In data 27 ottobre le Confederazioni CGIL e UIL Nazionali comunicavano alla Commissione di Garanzia ed a tutti i soggetti interessati l’indizione di uno sciopero generale nazionale, che avrebbe coinvolto anche tutti i settori pubblici e privati tenuti al rispetto della Legge n. 146/90 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali[1] con astensione dal lavoro per l’intera giornata.

Espressamente le Confederazioni dichiaravano che la mobilitazione aveva il fine di ottenere il cambiamento della proposta di Legge di Bilancio in via di approvazione e delle politiche economiche e sociali adottate dal Governo nonché a sostegno delle piattaforme sindacali unitarie presentate (e mai prese in considerazione) per ottenere provvedimenti in materia di lavoro, politiche industriali, fisco, previdenza, pensioni, istruzione e sanità finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze ed al rilancio della crescita economica del paese.

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2003 – 2023 venti anni dalla legge Biagi

di Pier Luigi Panici

Appalti, esternalizzazioni e cooperative spurie:
occasioni inevitabili di sfruttamento dei lavoratori?

Relazione

Appalti illeciti e interposizione parassitaria nelle prestazioni di lavoro:
la tutela giudiziaria.

Anticipo subito che la risposta al quesito del convegno è positiva: la normativa del D.Lgs 276/2003 sugli appalti con la contestuale – ma necessaria – abrogazione della legge 1369/60 è stata predisposta proprio per agevolare lo sfruttamento dei lavoratori.

Con il D.Lgs 276/2003 (cd. Legge Biagi) viene abrogato il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro della  l.1369/60 esattamente con il fine

di reintrodurre nell’appalto regolato dall’art. 29 anche la mera fornitura di manodopera

  • essendo per questo sufficiente l’esercizio del potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore – che, come si vedrà si rinviene assai di rado negli appalti endoaziendali e nelle attività strettamente connesse con il ciclo produttivo dell’appaltante: la esperienza ci dice che nessun imprenditore tollera che ci sia un altro a comandare nella sua azienda
  • l’assunzione del «rischio d’impresa»: sostanzialmente inesistente in quanto il costo dei servizi appaltati riguarda essenzialmente la remunerazione della manodopera.

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Esula dalla presente trattazione la somministrazione di manodopera, ovvero l’utilizzo da parte di imprenditori e «sotto la loro direzione e controllo» di dipendenti di altri (artt. da 20 a 28).

Per due motivi:

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SEDE

Via San Felice, 6
Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 349 2855 451
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 
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