É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. 
(Art. 3, comma 2, Cost.)

statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
Nonostante alcune misure in controtendenza attuate durante il governo Conte, quali, ad esempio la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, l'attuale governo è tornato ad adottare leggi (e a prometterne di nuove) in forza delle quali continueranno a pagare i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

BACHECA


AUDIZIONE SENATO

Mercoledì 27 marzo 2024

Commissione Sanità e lavoro - Ufficio di Presidenza
Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni sul ddl 672 (Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale)

Audizione Avv. Carlo Guglielmi
LINK VIDEO (webtv.senato.it) 


Allegati (file .pdf) 
Carlo Guglielmi: Memoria
Francesco Andretta: Annotazioni al disegno di legge 

AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 12 marzo 2024

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752​, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Camera dei deputati - Registrazione video.

In rappresentanza dell'Associazione Comma2:
Avv. Carlo Guglielmi.

RELAZIONE AUDIZIONE
Autore:  avv. Carlo Guglielmi.
Link: << Download File .pdf >>

Webinar

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024 DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 16,30
si terrà il Webinar con collegamento da remoto su piattaforma Zoom:

DISABILITÀ E CAREGIVER NEL MONDO DEL LAVORO

TRA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI
E RIFORME LEGISLATIVE

Introduce e modera:
FRANCESCA BUCCELLATO
(Avvocata, Socia Comma 2)

Intervengono:

STEFANO MUGGIA (Avvocato, Socio Comma2)
Disciplina del comporto. Confronto con l’impossibilità sopravvenuta

MICHELANGELO SALVAGNI (Avvocato, Socio Comma2)
Disabilità, discriminazione indiretta e accomodamenti ragionevoli

ASSUNTA CESTARO (Avvocata, Socia Comma2)
Caregiver e diritti di non discriminazione

SILVIA ASSENNATO (Avvocata, Socia Comma2)
D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62: Quello che la riforma non dice

L’evento è gratuito ed è stato richiesto l'accreditamento da parte del Consiglio Nazionale Forense per i crediti formativi.
Per l’iscrizione al convegno e ricevere il link per partecipare, inviare mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per informazioni sull’associazione: https://www.comma2.it


<<Download Locandina>>

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La portata dirompente della sentenza della Cassazione nel caso Foodora

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

La recentissima sentenza della Suprema Corte sui rider Foodora (n. 1663 del 24 gennaio 2020) è di grandissimo interesse, non soltanto per l’eco mediatica della vicenda ma anche per il suo contenuto tecnico-giuridico e per le sue possibili implicazioni pratiche che vanno ben al di là del settore del food delivery.

La Cassazione conferma in primo luogo il dispositivo della decisione della Corte d’appello di Torino (n. 22 del 4 febbraio 2019), la quale aveva applicato l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015 al rapporto di lavoro dei ciclofattorini, considerandolo collaborazione organizzata dal committente, cui va conseguentemente applicata la disciplina del lavoro subordinato.

Nel contempo, però, ne corregge la motivazione, escludendo che la fattispecie di cui all’articolo 2 possa essere ricondotta ad un tertium genus, intermedio tra il lavoro subordinato e quello autonomo, con caratteristiche tanto dell’uno quanto dell’altro rapporto.

Il ragionamento si dipana da un premessa molto netta: l’articolo 2 non è norma «meramente apparente», come pure era stato teorizzato in giudizio dalla difesa della Società, con l’avallo del Tribunale di Torino nella sentenza di primo grado (peraltro riformata sul punto già in appello). Ciò non soltanto per la fondamentale ragione che l’interprete deve sforzarsi di dare un senso alle nuove norme, ma anche perché la genesi dell’articolo 2 - efficacemente ricostruita in motivazione - porta ad attribuirle evidenti finalità anti-elusive in un contesto, quale quello del Jobs Act, nel quale, in particolare con l’abrogazione del lavoro a progetto, si riesumavano le vecchie collaborazioni coordinate e continuative (i cosiddetti co.co.co.), il cui possibile proliferare incontrollato andava in qualche modo arginato e contrastato.

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Discriminazione su base sindacale e onere probatorio

di Laura Curcio
già Consigliera presso la Sezione Lavoro di cassazione
Articolo pubblicato sulla rivista Questione Giustizia.

Commento alla sentenza della Corte di cassazione n. 1 del 2 gennaio 2020 su un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori

1. Il caso esaminato dalla sentenza che si commenta ha ad oggetto il trasferimento disposto da Fca Italy spa nei confronti di lavoratori iscritti al sindacato Slai Cobas dallo stabilimento di Pomigliano d’Arco al costituendo Polo Logistico di Nola. In particolare dei 316 lavoratori individuati dalla società per il trasferimento, 77 erano iscritti al sindacato ricorrente, tra cui 17 dei 21 componenti del direttivo provinciale di Napoli. Lo Slai Cobas, instaurando un giudizio di antisindacalità ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, aveva lamentato la natura discriminatoria ed antisindacale della condotta dell’azienda stante l’elevato numero di lavoratori suoi iscritti trasferiti. Il tribunale di Nola aveva respinto il ricorso in opposizione affermando la carenza di legittimazione attiva del sindacato in assenza del requisito della nazionalità, mentre la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 21 novembre 2014, pur riformando il primo giudice in relazione al requisito della rappresentatività, ritenuta sussistente, non ha accolto la domanda rilevando che il dato statistico indicato dallo Slai Cobas non era dirimente, a fronte di comprovate esigenze aziendali allegate dalla società a sostegno del trasferimento, così che veniva a mancare la prova di un effettivo pregiudizio all’agibilità sindacale della organizzazione ricorrente.

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PROCESSO AL JOBS ACT

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Il decreto legislativo n. 23 del 2015, che ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto contratto “ a tutele crescenti”, è destinato nuovamente a finire sotto le lenti delle Supreme Corti per i suoi evidenti elementi di contrasto non solo con la nostra Costituzione, ma anche con il Diritto Eurounitario.
Infatti la Corte d'Appello di Napoli, con due separate ordinanze del 18 settembre 2019, emanate nel corso del medesimo procedimento, ha operato un doppio rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale Italiana ed alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di alcune norme del “Jobs Act” in materia di licenziamenti collettivi.
Del resto, già il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 agosto 2018, aveva operato un rinvio pregiudiziale di impostazione analoga, sia pure alla sola Corte di Giustizia Europea.

Altra e diversa questione di costituzionalità è stata invece sollevata dal Tribunale di Bari, con ordinanza del 18 aprile 2018, a proposito dei licenziamenti illegittimi per vizio di forma, i quali sono sanzionati con un'indennizzo pari alla metà di quelli illegittimi nel merito.

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Rider - Nuove disposizioni normative

di Bartolo Mancuso

Con le presenti note, tento una prima spiegazione delle nuove disposizioni normative che interessano i “rider”. Preciso subito che alcune disposizioni non riguardano solo questi lavoratori ma anche le altre categorie.
Le nuove disposizioni sono state introdotte dalla legge in via definitiva dalla legge 128 del 2 novembre 2019, che ha convertito il Decreto Legge 3 settembre 2019, n.  101.
Per cogliere il senso delle norme è necessario fare un piccolo indietro

  1. La sentenza Corte di Appello di Torno n. 26 del 4.2.19

La legge interviene dopo che sulla questione della tutela dei Rider si era pronunciata, per la prima volta, la Corte di Appello di Torino con la Sentenza N. 26 del 4.2.19.
Alcuni rider addetti presso Foodora, formalmente autonomi assunti in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, chiedevano di  accertare l’effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro. La Corte di Appello di Torino, a differenza della sentenza di primo grado, che rigettava integralmente la domanda, ha ritenuto applicabile nel caso di specie l’art. 2 comma 1 dlgs 81/2015.
Tale norma rubricata “Collaborazioni organizzate dal committente” prevede che  “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. “

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Quali tutele per i ciclo fattorini?

di Alberto Piccinini
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

In quest’anno si sono susseguiti, in punto tutela dei ciclo fattorini (veri e propri nuovi elementi dello spazio urbano), alcuni interventi significativi.

Ha cominciato la Corte d’Appello di Torino che, con sentenza 4 febbraio 2019, ha ritenuto applicabile ai ciclo-fattorini di Foodora, l’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato «anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». La precisazione finale ha destato qualche dubbio interpretativo, come se si potesse immaginare una (improbabile) ipotesi in cui il committente organizza, ma non con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro (caso in cui non si estenderebbero le tutele del lavoro subordinato e non sarebbe applicabile il processo del lavoro, limitato all’ipotesi dei collaboratori coordinati  e continuativi quando «nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa»).

Poi, per cercare di mettere un po’ di ordine nel campo, con particolare riguardo ai lavoratori delle piattaforme, è intervenuto il decreto legge 3 settembre 2019 n. 101 (da convertire in legge entro il 2 novembre 2019) stabilendo espressamente che il citato articolo 2 decreto legislativo n. 81/2015 si applica «anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali». Il decreto legge ha altresì regolamentato il compenso di questi lavoratori, stabilendo una forma di “cottimo calmierato”: «il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente» e aggiungendo che «i contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi».

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  • Eventi

Audizione in 10ª Commissione Senato

Bologna-Roma, 30 settembre 2019 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE COMMA2 ALLE COMMISSIONI RIUNITE 10A E 11A DEL SENATO
NELL’AMBITO DELL’ESAME, IN SEDE REFERENTE, DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1476 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 SETTEMBRE
2019 N. 101 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO E PER LA RISOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI).

VIDEO** Intervento del Presidente dell'Associazione Comma2 - Lavoro è Dignità, Avv. Alberto Piccinini.

RELAZIONE:
la relazione dell'intervento del Presidente Piccinini consegnata alla Commissione
è scaricabile cliccando sul seguente link:  << Download File .pdf >> 

 

 

  • Interventi

Tutele per i rider: il cerchio si chiude…ma non è rotondo.

di Federico Martelloni
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.
Le collaborazioni etero-organizzate mediante piattaforme digitali.

Il decreto-legge n. 101 del 3 settembre scorso, recante Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione delle crisi aziendali, ultimo atto del governo giallo-verde in materia di lavoro, incorpora un pacchetto di disposizioni a tutela dei lavoratori della gig economy e, in particolare, dei ciclofattorini impegnati nella consegna di beni (e cibo) a domicilio.
Il cerchio, insomma, si chiude, ma non è rotondo: il Ministro del lavoro Di Maio aveva, infatti, inaugurato il proprio incarico incontrando proprio i rider, nel giorno del suo insediamento; tuttavia, il nucleo di disposizioni contenute nellart. 1, capo I del decreto in questione, appare ben al di sotto delle aspettative che erano maturate nel corso della lunga trattativa condotta, ai tavoli ministeriali, tra le organizzazioni sindacali – inclusi i sindacati informali rappresentativi dei ciclofattorini di Bologna, Roma, Milano e Torino – e le piattaforme di Food Delivery. In quella sede, erano state prospettate diverse soluzioni possibili, alcune delle quali, oggi, riassunte in proposte di legge di iniziativa regionale (Umbria, Piemonte ed Emilia-Romagna) e in emendamenti governativi presentati in occasione della conversione in legge di due diversi decreti, benché altrettante volte giudicati inammissibili.

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  • Interventi

Le attività antisindacali della FIAT di Marchionne: la Cassazione scrive la parola fine.

Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Corte di Cassazione 20/8/2019 n. 21537

   1) La sentenza n. 21537,  emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso 20 agosto 2019 definisce, a distanza di ben 8 anni, il giudizio avviato dalla FILCTEM – CGIL di Torino contro la Plastic Components And Modules Automotive S.P.A. (azienda dell’allora Gruppo FIAT) per ottenere l’accertamento dell’antisindaclità della unilaterale sostituzione imposta dalla società, con effetto dal 1.1.2012, del CCNL per gli addetti alle imprese del settore della Gomma e della Plastica applicato ai lavoratori di ben 5 dei suoi 13 stabilimenti e destinato a restare in vigore fino al 13.12.2012 con il ben noto CCSL sottoscritto separatamente in data 13.12.2011 tra le società controllanti dei Gruppi FIAT e FIAT Industrial e le OOSS del settore metalmeccanico eccettuata la FIOM – CGIL e destinato a valere per i lavoratori di tutte le società appartenenti ai due gruppi in sostituzione integrale non solo dei contratti e gli accordi aziendali vigenti, ma anche del CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica (oltre ad ogni altro CCNL eventualmente applicato) , nonché di tutta la contrattazione Interconfederale vigente anche in merito alle regole sulla rappresentanza dei lavoratori.

L'intero documento è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>

 

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Salario minimo, tutti i timori e le bugie dei suoi detrattori

di Piergiovanni Alleva
Questo articolo è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano il 21 agosto 2019

La composita schiera di oppositori del salario minimo legale che è riuscita a stoppare, almeno per ora, l’importante progetto 658 in Senato (sen. Catalfo), si articola in due gruppi: chi continua a propalare notizie false e critiche infondate e chi indica “vie diverse” per rimediare all’ingiustizia dei “lavoratori poveri” e agita lo slogan del cosiddetto taglio del “cuneo fiscale” (e contributivo).

La leadership del primo gruppo è stata assunta da Matteo Salvini che ha dichiarato, come riportato dalla stampa, che con il salario minimo “si scatenerebbe una fuga dai contratti collettivi, con il risultato che per aiutare qualcuno si ridurrebbe la tutela a milioni di lavoratori”. Questo è spudoratamente falso, perché il progetto 658 in primo luogo estende a tutti i lavoratori i trattamenti economico-normativi previsti dai contratti collettivi, sottoscritti dai sindacati più rappresentativi, e solo in un secondo luogo e ove necessario, integra fino al valore di 9 euro lordi orari anche le paghe tabellari delle qualifiche più basse. Altro che “fughe dai contratti collettivi”! Il loro ombrello diventa assolutamente generale a protezione di tutti i lavoratori.

Veniamo al secondo gruppo di oppositori, certo più avveduto, e comprensivo dei sindacati datoriali e, ahimé, anche di quelli dei lavoratori che propugnano la via alternativa del taglio del “cuneo fiscale”. È legittimo sospettare che non amino l’obiettiva implacabile “radiografia” cui sarebbero assoggettati, con l’applicazione del salario minimo legale, i contratti collettivi da loro firmati, specie nel terziario. Intendiamoci: i contratti collettivi nazionali sono e restano l’insostituibile colonna portante del nostro sistema di relazioni industriali e di tutela del lavoro, ma come nella criniera di un cavallo di razza può annidarsi qualche pidocchio, anche nei contratti collettivi, specie nei settori “deboli” possono esser previsti minimi retributivi assolutamente miseri nelle qualifiche più basse.

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SEDE

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Tel.: +39 349 2855 451
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