É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. 
(Art. 3, comma 2, Cost.)

statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
Nonostante alcune misure in controtendenza attuate durante il governo Conte, quali, ad esempio la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, l'attuale governo è tornato ad adottare leggi (e a prometterne di nuove) in forza delle quali continueranno a pagare i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

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Convegno 22/11/24


md - sessanta 9 e 10 novembre 2024

Intervento del presidente Alberto Piccinini

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Le ferie ai tempi del corona virus: diritto o privilegio

di Silvia Ventura

Le ferie sono un istituto giuridico di rango costituzionale (art. 36 Cost.) che mira al perseguimento di due finalità di enorme importanza: 1) garantire il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore e dunque tutelare il preminente diritto alla salute individuale e collettiva di cui all’art. 32 della Costituzione; 2) permettere al lavoratore di esercitare il proprio diritto alla vita familiare e sociale, di esprimere la propria personalità, di coltivare i propri interessi.

In relazione a questo secondo profilo le ferie assumono dunque il compito di rendere effettivi i principi fondamentali sanciti agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione: il lavoratore tutelato dunque come soggetto, come individuo che deve essere messo nelle condizioni di esercitare i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali, in condizioni di parità, fuori e dentro il luogo di lavoro.


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Emergenza COVID-19 e profili di diritto penale

di Avv. Gian Andrea Ronchi

Premessa

Non può essere questo il tempo per soffermarsi troppo a lungo sugli effetti sistematici che la recente produzione di atti normativi, DPCM e ordinanze tra le più disparate avranno sull’ordinamento giuridico e su quello penale nello specifico.
Ma non si può nemmeno pensare che chiudendo gli occhi non stia accadendo nulla.
Seppur all’interno del perimetro formale delineato dalla Costituzione, la gestione della più grande emergenza (sanitaria) della Repubblica sta consolidando prassi prescrittive difficilmente compatibili con i principi cardine della democrazia parlamentare.
Nella volontaria inazione del Parlamento che, a breve, dovrà comunque dibattere e confrontarsi sul profluvio di Decreti Legge emanati nelle ultime settimane, si sono per la prima volta compresse le principali libertà riconosciute nelle Carte dei Paesi di cultura giuridica liberale, non solo con lo strumento di cui all’art. 77 Cost. ma anche con DPCM, atto formalmente amministrativo sottratto al vaglio del Presidente della Repubblica, delle Camere e della Corte Costituzionale.
In questo momento, l’impegno a salvare le vite umane della cittadinanza tutta e maggiormente dei lavoratori esposti più degli altri al rischio contagio, è la priorità assoluta; il compito proprio dei giuristi, nel probabile fastidio dei più, è però quello di ricordare quanto la forma sia anche sostanza e che ciò che sta accadendo oggi non dovrà condizionare il dopo della democrazia italiana (se non per consentire una severa rilettura critica della gestione delle risorse economiche degli ultimi 40 anni). Тракциона батерија https://batteriesserbia.com/ за виљушкар у Србији.


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Il lavoro ai domiciliari

di Giorgio Moroni
Articolo pubblicato sulla rivista on line Effimera.

Da diversi mesi volevo scrivere di una rivoluzione strisciante che interessa l’organizzazione del lavoro, in realtà si tratta di un nuovo paradigma che prende forma a partire dallo sganciamento del lavoro dal luogo (dal “posto di lavoro”) e dal tempo (dalla “giornata contrattuale”). Ora ci troviamo di fronte, improvvisamente, alle prove tecniche di una grande rivoluzione dall’alto, mondiale come una “guerra mondiale”, che trasforma agevolmente e senza resistenze i modi di vita, introduce nuove forme di disciplinamento sociale, e porta anche simbolicamente alla ribalta una trasformazionale epocale del lavoro rendendola –da timidamente sperimentale che era- obbligatoria e ineluttabile.

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Il tempo del virus

di Gianni Giovannelli
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Non è un semplice incidente di percorso, dobbiamo acquisirne piena consapevolezza, subito. Siamo in presenza di un passaggio, di una divaricazione irreversibile che muta definitivamente gli equilibri, i rapporti di forza, l’insieme delle relazioni sociali.  Covid 19  ci ricorda l'assassino dell'Arciduca, Gavrilo Princip, ovvero un elemento fortuito, anche se non imprevedibile, che funziona da miccia generando l’esplosione.  Covid 19  in un’altra epoca si sarebbe limitato a uccidere, in Mauritania o in Nepal la risonanza sarebbe stata minore. Invece il virus si è sviluppato a Wuhan (oltre 11 milioni di abitanti), per poi colpire la Lombardia, il cuore dell’economia europea, la struttura in cui si crea valore, in stretto necessario rapporto con il meccanismo complessivo di cooperazione sociale. L'Italia ancora una volta è il luogo di un complesso e vasto esperimento tecnico, giuridico, economico, sociale, senza precedenti, per giunta con un ceto politico caratterizzato da profonde divisioni.

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Emergenza COVID ed effetti sulle controversie di lavoro

 di Gionata Cavallini
Articolo di prossima pubblicazione in Wikilabour.

L’assenza di previsioni ad hoc per il processo del lavoro nel d.l. 11/2020
Il presente contributo intende approfondire le ricadute dell’emergenza sanitaria sull’operatività della giustizia del lavoro, alla luce d.l. 8 marzo 2020, n. 11, del successivo d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), e dei primi provvedimenti assunti dagli Uffici Giudiziari italiani, con la precisazione che sono ancora in vigore anche le disposizioni “specialissime” contenute nell’art. 10, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, destinate alle aree delle vecchie “zone rosse” e relativi circondari di tribunale.
Come è evidente, il quadro è in continua evoluzione e occorre dare l’avvertenza che il contributo potrebbe essere stato in parte superato dagli eventi.
Né il d.l. 11/2020, né il d.l. 18/2020 contengono norme specificamente destinate al processo del lavoro, previste invece in alcuni dei provvedimenti adottati da singoli uffici (ad esempio, le linee guida della Corte d’Appello di Milano del 13 marzo 2020).
Anche per il processo del lavoro occorre quindi fare riferimento, almeno in prima battuta, alle disposizioni previste per i giudizi civili in generale.
Tali previsioni si muovono lungo due direttrici:... Baterii pentru stivuitoare https://batteriesromania.com/ .


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Emergenza COVID e obblighi di protezione, controlli e gestione della privacy

 A cura di Elena Poli, Stefania Mangione e Alberto Piccinini
Articolo di prossima pubblicazione in Wikilabour.

Il diffondersi del contagio da “Coronavirus COVID-19” ed il susseguirsi dei provvedimenti adottati dal Governo al fine di limitarne l'estensione, rendono necessarie alcune riflessioni e puntualizzazioni sui riflessi in materia di rapporto di lavoro sia delle misure adottate dal Governo - da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - , che dei comportamenti posti in atto dalle aziende. La materia è divenuta oggetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020, dopo le sollecitazioni dei sindacati confederali e la proclamazione dello sciopero da parte delle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici.

In particolare, con riguardo agli obblighi di protezione in capo al datore di lavoro ed al dovere di collaborazione del dipendente non si può dimenticare che il testo unico in materia di salute e sicurezza (D.lgs. n 81/2008) dedica il Titolo X proprio al rischio da esposizione ad agenti biologici, nella definizione dei quali rientra certamente il “COVID-19”, dettando misure specifiche da adottare a protezione dei lavoratori, le quali non possono che essere prese a riferimento in relazione al rischio di contagi, anche ai sensi della norma generale di cui all’art. 2087 c.c.


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NOTA DI COMMA2

CORONAVIRUS, EMERGENZA SANITARIA E DIRITTO AL LAVORO

Il diffondersi del contagio da “Coronavirus COVID-19” ed il susseguirsi dei provvedimenti adottati dal Governo al fine di limitarne l'estensione rendono necessarie alcune riflessioni e puntualizzazioni sui riflessi in materia di rapporto di lavoro sia delle misure adottate dal Governo, che dei comportamenti posti in atto dalle aziende.

Va in primo luogo affrontato il problema della legittimità della pretesa da parte di alcune aziende di sottoporre i propri dipendenti ad accertamenti sanitari (in genere rilevazione della temperatura corporea) e alla compilazione di questionari, o al rilascio di autocertificazioni in merito a circostanze di fatto relative alle loro abitudini di vita, ai loro recenti movimenti, o al loro stato di salute (febbre, tosse, ecc.).

Si rammenta in primo luogo che l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori prevede che “Sono vietati accertamenti...

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Jobs Act: c'è un giudice a Strasburgo

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

C'era grande attesa per la decisione della Comitato Europeo dei Diritti Sociali sul contratto a “tutele crescenti” introdotto nell'ambito del Jobs Act.
Le aspettative di chi si augurava un altro colpo di scure alle nuove norme sui licenziamenti non sono andate deluse.
Il verdetto è molto netto: l'Italia ha violato la normativa comunitaria in materia di licenziamenti illegittimi intimati ai lavoratori assunti dopo il 6 marzo 2015.

Con decisione resa pubblica l'11 febbraio 2020, il Comitato di Strasburgo ha infatti pienamente accolto il ricorso collettivo presentato nel 2017 dalla CGIL, con il sostegno della Confederazione Europea dei Sindacati, nel quale si denunciava la violazione in particolare dell'art. 24 della Carta Sociale Europea (trattato internazionale ratificato e reso esecutivo dall'Italia che, insieme alla Convenzione europea dei diritti umani, assicura i diritti fondamentali ai cittadini dell'Unione).

Una delle pietre miliari della riforma renziana del mercato del lavoro è stata dunque ritenuta in rotta di collisione con il diritto dell'Unione; anzi, la sua stessa filosofia di fondo, quella cioè di volere predeterminare e limitare al massimo i costi degli abusi perpetrati in danno dei lavoratori, esce

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Rider, la sentenza della cassazione dice molto ai lavoratori precari. Anche in tema di licenziamenti

di Alberto Piccinini  e Eugenia Tarini
Articolo pubblicato sul Blog del Fatto Quotidiano il 10 febbraio 2020

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1663 del 2020 sui fattorini (riders) di Foodora fornisce spunti per tornare a parlare dei rider.

Molte aspettative hanno anticipato la pubblicazione della decisione, anche e soprattutto in seguito alla pronuncia della Corte d’Appello di Torino che aveva riconosciuto applicabile ai riders la disciplina dell’art. 2 del d.lgs. 81 del 2015 (l’unica disposizione del Jobs Act “in controtendenza” con l’attuata riduzione dei diritti); questa norma estende le tutele del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. I giudici torinesi erano pervenuti a tale conclusione considerandoli una nuova figura intermedia tra subordinazione e collaborazione coordinata e continuativa (tertium genus). La Suprema Corte, invece, pur condividendo il dissenso verso la dottrina che aveva definito l’art. 2  una “norma apparente”, segue un altro percorso, per concludere che “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente”.

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SEDE

Via San Felice, 6
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Tel.: +39 349 2855 451
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