É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. 
(Art. 3, comma 2, Cost.)

statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
Nonostante alcune misure in controtendenza attuate durante il governo Conte, quali, ad esempio la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, l'attuale governo è tornato ad adottare leggi (e a prometterne di nuove) in forza delle quali continueranno a pagare i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

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Convegno 22/11/24


md - sessanta 9 e 10 novembre 2024

Intervento del presidente Alberto Piccinini

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Conversione dei contratti a termine illegittimi nelle pubbliche amministrazioni: de profundis, o forse nì?

di Antonio Carbonelli

Di fronte al dilagare dei contratti a termine nel pubblico impiego, le due ordinanze in commento rappresentano un anello ulteriore, e probabilmente non conclusivo, di una vicenda che vede impegnati i giudici di tutti i livelli, compresi quelli costituzionale e comunitario, ormai da una ventina d’anni. Eppure il fenomeno si potrebbe contrastare più efficacemente anche attraverso prassi applicative che non richiedono ulteriori interventi politici da parte del legislatore.
Faced with the spread of fixed-term contracts in the public sector, the two ordinances in question represent a further, and probably inconclusive, link in a story involving judges of all levels, including constitutional and community, by now about twenty years. Yet the phenomenon could be contrasted more effectively also through application practices that do not require further political intervention by the legislator.

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Licenziamenti disciplinari e contrattazione collettiva tra realtà e immaginazione

di Alberto Piccinini
Note critiche a proposito della sentenza Cass., Sezione Lavoro, n. 12365 del 9 maggio 2019

Articolo pubblicato su "Questione Giustizia"


1. Lo stato dell'arte 

La sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro come conseguenza del licenziamento illegittimo ha subito un notevole ridimensionamento dopo l’entrata in vigore della cd. legge Fornero (l. n. 92/2012) e, ancor più, dopo il Jobs Act (nello specifico d.lgs. n. 23/2015).

In particolare, per quanto riguarda il licenziamento disciplinare, la prima la prevede solo in due ipotesi:

a)  in caso di «insussistenza del fatto»;

b)  quando «il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili».

Sull’ipotesi della sussistenza o meno del fatto e sulla sua “materialità”, dopo tanto dibattito [1] si è pervenuti ad un approdo definitivo, riassunto nel principio secondo cui «l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18 St. Lav. come modificato dall’art. 1 comma 42 della l. n. 92 del 2012, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità» (Cass. 23 maggio 2019 n. 14054, che cita Cass. 20540/2015; Cass. 18418/2016; Cass. 11322/2018).

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Riflessioni e considerazioni operative sul c.d. salario minimo

di Umberto Carabelli
Professore di diritto del lavoro
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Dietro la ripetitiva e alquanto stantia discussione di questi giorni circa l’opportunità o meno di un’iniziativa legislativa in materia di salario minimo, c’è qualcosa di più dell’ormai proverbiale immobilismo decisionale governativo. C’è un coacervo di interessi politici ed economici intenti a resistere all’approvazione di una legge in materia, poiché stanno vivendo con ansia e preoccupazione la possibilità che si possa giungere, per la prima volta nella storia del nostro Paese, a fissare una fondamentale normativa legale di equità, per regolare lo scambio tra il lavoro e la sua remunerazione, ormai divenuto drammaticamente svantaggioso per tanti lavoratori. Si tratta di un fronte assai vasto, che si avvale di discutibili argomenti economici, solitamente di incerti dati statistici, talvolta di ragionamenti che arrivano a mistificare la realtà normativa, e fanno balenare rischi inesistenti, o comunque indimostrabili. Il tutto, con il semplice obiettivo di lanciare ancora una volta la palla sugli spalti.

Per il vero anche le organizzazioni confederali più rappresentative del sindacato appaiono preoccupate, in quanto temono di veder messo in pericolo quanto conquistato in tanti anni di lotte sindacali: il loro ruolo fondamentale di riequilibrio negoziale della disparità di mercato dei lavoratori (nel quale il singolo è troppo solo: on the labour side power is collective power…), nonché l’imponente serbatoio di contratti collettivi  che, dal dopoguerra ad oggi, essi sono riusciti a stipulare per difendere gli interessi del lavoro dei propri rappresentati. Come dirò più avanti, a me non pare che, salvo che per un paio di questioni, il disegno di legge che assai probabilmente sarà oggetto di discussione parlamentare – sempre che le complesse vicende politiche in atto lo consentano – debba preoccupare particolarmente i sindacati confederali, visto che esso comunque riconosce stabilmente la centralità dei contratti collettivi da essi stipulati ai fini della definizione della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all’art. 36 Cost. Anche se tale giudizio potrà essere meglio dato soltanto a seguito di un’analisi pacata e puntuale del medesimo disegno di legge, che prescinda da battute generiche, inutilmente provocatorie, come quelle che si sprecano in questi giorni nel dibattito politico.

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Luci e ombre nella rimessione alla Corte Costituzionale delle norme su “Bonus Bebè” e Indennità di maternità

di Alberto Guariso
Articolo contestualmente pubblicato sul sito ASGI.

Con una serie di ordinanze depositate tutte il 17.6.19 (n. 16164 e altre) la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 125 L. 190/14 (bonus bebè) e dell’art. 74 d.lgs. 151/01 (indennità di maternità di base) nella parte in cui prevedono le rispettive prestazioni per i soli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, anziché di permesso di soggiorno di almeno un anno ai sensi dell’art.  41 TU immigrazione. Si riapre cosi la discussione su “controllo accentrato” e “doppia pregiudizialità”.

1.
Giunge a una svolta, con qualche sorpresa,  il  lungo contenzioso (che ha coinvolto  gran parte dei Tribunali del lavoro, quantomeno nel Nord Italia)  sul diritto dei titolari di permesso unico lavoro alle prestazioni di sostegno alla famiglia e alla natalità: disattendendo le conclusioni della procura generale (che per il bonus bebe aveva chiesto in via principale  la conferma delle sentenze favorevoli agli stranieri e in subordine il rinvio pregiudiziale alla CGUE in relazione alla direttiva 2011/98) la Corte di Cassazione ha sollevato l’incidente di costituzionalità.

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Dalla legge Fornero a quota 100: la stagione degli eccessi nelle riforme previdenziali

di Francesco Baldassari
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Premessa

Con il Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito in legge n° 26 del 28 marzo 2019,  Il legislatore previdenziale cambia di nuovo rotta e come sovente accade in questa materia lo fa senza tener conto di ciò che è stato , di ciò che è e di ciò che sarà.
Lasciando a commentatori più illustri le valutazioni circa le opportunità e la ragionevolezza e soprattutto la necessità di una ulteriore riforma pensionistica che mette a dura prova la sostenibilità del sistema pensionistico in un regime a ripartizione, in presenza di una costante crescita della popolazione anziana e dell’aspettativa di vita, ci limiteremo, in questa sede, a fornire un’illustrazione dell’intervento più significativo che è stato introdotto dalla norma: la cosiddetta “Quota 100”
La novella, introdotta dall’art. 14 del citato Decreto Legge aggiunge un’ulteriore forma di pensionamento anticipato accanto a quelle già esistenti ampliando la gamma delle possibilità di accesso a pensione. Nello stesso decreto è contenuta la norma (art. 16) che reintroduce la possibilità per le lavoratrici di anticipare la pensione optando per il sistema contributivo di calcolo...

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IL SALARIO MINIMO FISSATO PER LEGGE

di nzo Martino
Articolo pubblicato su ‘Questione Giustizia’, prestigiosa rivista di Magistratura Democratica.

Da alcuni mesi la discussione sul salario minimo fissato per legge ha varcato la ristretta cerchia degli addetti ai lavori e si è imposta all'attenzione dei “mass media” e quindi dell'opinione pubblica.
Finalmente, si potrebbe dire, perché l'esigenza di un intervento della politica per contrastare una situazione sociale che rischia di divenire esplosiva è ormai assolutamente ineludibile.
L'approssimazione e la superficialità con cui talora è stata trattata la questione, spesso osservata con le lenti deformate dell'appartenenza ad uno od all'altro schieramento politico, impone una riflessione serena e possibilmente scevra da pregiudizi o preconcetti ideologici.
Il fatto che il partito di maggioranza dell'attuale governo, dopo aver ottenuto l'approvazione delle discusse misure sul reddito di cittadinanza per tentare di contrastare la povertà, assuma ora il salario minimo come propria bandiera, non deve dunque condizionare la valutazione sulle diverse proposte in campo...

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CONVEGNO - BOLOGNA 31 MAGGIO 2019

"Un diritto del lavoro costituzionalmente orientato"

Evento organizzato da Associazione Comma2 e Magistratura Democratica.

Dialogo tra giudici e avvocati.
Registrazione video dell'evento.

Sono intervenuti:

Roberto Riverso (giudice della Corte di Cassazione), Carlo Guglielmi (avvocato giuslavorista), Umberto Romagnoli (professore emerito di Diritto del lavoro dell'Università di Bologna), Alberto Piccinini (avvocato, presidente dell'Associazione Comma2), Elisabetta Tarquini (giudice presso la Corte d’Appello di Firenze), Silvia Balestro (avvocato giuslavorista), Carlo Sorgi (presidente sezione lavoro Tribunale di Bologna), Piergiovanni Alleva (già professore Ordinario di Diritto del Lavoro - Università di Ancona), Luigi Mariucci (già professore di Diritto del lavoro presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia), Carla Ponterio (giudice della Corte di Cassazione), Franco Focareta (docente di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna), Sergio Ciliegi (avvocato), Bruno Del Vecchio (avvocato), Antonio Carbonelli (avvocato), Federico Martelloni (professore associato di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bologna).

 

Commissione Lavoro della Camera - Audizione di Laura D'Amico.

Aula della Commissione Affari esteri - Audizione di Laura D'Amico, avvocato.

Mercoledì 5 giugno 2019
Registrazione video.


Laura D’amico in qualità di esperta, dalla Commissione Lavoro della Camera
sul progetto di legge Speranza in materia di sicurezza sul lavoro.

 

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Salario minimo legale

di Luigi Mariucci

Allo stato vi sono tre disegni di legge all’attenzione della commissione lavoro del Senato. Il primo del PD, a firma Laus e aa., il secondo dei 5stelle, a firma Catalfo e aa., il terzo, annunciato dal PD come sostitutivo dei precedenti ddl, a firma Nannicini e aa.

Il primo ddl del PD, a firma Laus e ora, a quanto pare, revocato dallo stesso PD si limita a proporre un salario minimo legale nella cifra di 9 euro orari netti. Tale ipotesi è stata criticata dai sindacati e da una memoria unitaria Cgil-Cisl_Uil in quanto la fissazione di un salario minimo per legge ha l’effetto di svuotare la funzione della contrattazione collettiva e il ruolo di autorità salariale dei sindacati. Tanto più considerando che in Italia, a differenza di altri paesi europei, i contratti nazionali di lavoro hanno una copertura elevata (stimata nell’85%) e vengono disapplicati nei settori del lavoro irregolare e in nero, oppure nelle tipologie di lavoro la cui incerta qualificazione giuridica le sottrae alla applicazione della legislazione del lavoro (collaborazioni, finte partite Iva, parasubordinazione). Si aggiunga che in Italia, pure in mancanza di una attuazione dell’erga omnes di cui all’art.39 cost., si è realizzata una estensione indiretta del trattamento economico, ovvero dei minimi tabellari dei contratti nazionali di lavoro, grazie alla applicazione giurisprudenziale del principio di retribuzione proporzionale e sufficiente di cui all’art.36 cost.

Ragionando di salario minimo legale questa è infatti la questione di fondo: si tratta di un sostegno alla contrattazione collettiva, diretta a spingere verso l’alto la dinamica salariale, ovvero di un disincentivo al ruolo di autorità salariale dei sindacati finalizzato a svuotare la funzione dei contratti nazionali di lavoro e favorire l’aziendalizzazione delle relazioni sindacali? Proposte risalenti in tema, formulati da vari team di economisti, andavano esattamente in quest’ultima direzione.

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SEDE

Via San Felice, 6
Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 349 2855 451
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